Se c’è oblazione, il fucile non si confisca

Con sentenza n. 9176 del 2 febbraio 2021, la terza sezione penale della corte di Cassazione ha confermato i precedenti orientamenti giurisprudenziali, ribadendo che nel caso di illeciti penali commessi con violazione della legge quadro sulla caccia, che siano stati estinti mediante oblazione, non può essere disposta la confisca dell’arma. La corte ha anche secondariamente osservato che “In materia di caccia, la confisca delle armi utilizzate non può essere disposta per il reato di abbattimento, cattura o detenzione di specie nei cui confronti la caccia non è consentita”.

La corte ha inoltre osservato che “il provvedimento dispositivo della confisca dell’arma (datato al 15/07/2020) è stato adottato dal giudice dell’esecuzione senza che fosse stata avanzata una richiesta in tal senso della parte pubblica, la qual cosa lo rende affetto da nullità assoluta, ritenendosi condivisibile il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «Il procedimento di esecuzione esige l’impulso di parte, salvo che per l’applicazione dell’amnistia o dell’indulto, per cui il provvedimento del giudice dell’esecuzione adottato di ufficio, al di fuori di tali ipotesi, è viziato da nullità insanabile, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.»”.

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