Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale serie generale n. 95 del 24 aprile scorso, la legge 24 aprile 2026, n. 54, che ha convertito in legge il decreto n. 23 del 24 febbraio 2026 dal titolo “disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale”.
Come è noto, all’interno del decreto legge era contenuta una riforma sulla normativa relativa al porto dei coltelli, ritenuta unanimemente eccessivamente invasiva nei confronti delle molteplici attività legittime che si conducono all’aperto o comunque fuori dalla propria abitazione con i coltelli. Di conseguenza l’originaria formulazione è stata modificata. Adesso è prevista una pena della reclusione da sei mesi a tre anni, più eventuale sospensione della patente di guida o del porto d’armi per un massimo di un anno, per chiunque “senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto nonché strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama oppure apribili con una sola mano”.
È inoltre prevista la pena della reclusione da uno a tre anni per chiunque “porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo a scatto, indipendentemente dalla presenza del blocco della lama, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo “a farfalla” oppure camuffati da altri
strumenti od occultati in altri oggetti”. In questo specifico caso quindi il porto non è giustificato in alcun caso ed è sempre vietato, ma solo ed esclusivamente per i coltelli con meccanismo di apertura a scatto con lama di lunghezza pari o superiore a 5 centimetri, oppure camuffati.
Per quanto riguarda la vendita di coltelli ai minori, il divieto non è più generalizzato bensì, in sede di conversione in legge, è stato ristretto agli strumenti indicati dall’ottavo comma dell’articolo 4 e comma 1 del 4 bis della legge 110/75, cioè quelli con lama fissa sopra 8 centimetri, lama pieghevole pari o superiore a 5 centimetri con blocco della lama e tutti quelli a scatto con lama pari o superiore a 5 centimetri.
Alcune considerazioni a caldo:
- si è scelto di accantonare, principalmente per ragioni di tempo, gli emendamenti che erano stati proposti da alcuni parlamentari, che avrebbero integrato nel testo normativo alcune casistiche nelle quali il porto era considerato giustificato, così come una definizione di “trasporto” dello strumento da punta o da taglio anziché di “porto”. Una occasione persa per limitare le denunce da parte delle forze dell’ordine e le condanne da parte della magistratura, basate su valutazioni perlomeno opinabili e del tutto avulse dal buon senso, circa l’utilizzabilità immediata di un coltello quando questo, per esempio, risulta conservato nel bagagliaio dell’auto;
- Già nei due mesi di vigenza del decreto legge, in attesa che si completasse il processo di conversione in legge, si è evidenziata l’assoluta inutilità della norma in oggetto, per quanto riguarda la deterrenza nei confronti del verificarsi di eventi violenti e persino mortali compiuti con gli strumenti in questione.




