Direttiva uccelli: la caccia sarebbe un’eccezione?

Interrogazione parlamentare degli eurodeputati della Lega sulla definizione perlomeno surreale che la Commissione europea avrebbe dato della caccia, in rapporto alla Direttiva uccelli

All’interno dei tavoli tecnici o negli atti di indirizzo della pubblica amministrazione, l’attivitá venatoria viene spesso indicata come corollaria e di natura eccezionale. Ma quando a definirla eccezione ci si mette la Commissione europea tirando in ballo la Direttiva Uccelli, allora ecco che scatta l’interrogazione parlamentare. Gli europarlamentari in quota Lega Marco Dreosto, Massimo Casanova, Gianantonio Da Re, Isabella Tovaglieri e Oscar Lancini, hanno chiesto alla Commissione un chiarimento, in considerazione del fatto che la stessa Direttiva Uccelli include la caccia come parte integrante del proprio disposto. “La questione può sembrare pretestuosa, risulta invece fondamentale avere un indirizzo interpretativo chiaro, importante per attribuire all’attività venatoria la giusta valenza culturale, ecologica, ricreativa e sociale e non risulti strumento utile solo per contenere le specie aliene o quelle problematiche”, ha dichiarato Dreosto. A sollevare la questione è stata la Federcaccia, che in diverse occasioni di incontro con la Commissione nei tavoli di concertazione, ha ascoltato questa interpretazione distorta dell’attività venatoria. “L’articolo 1 della Direttiva Uccelli al contrario prevede che gli Stati membri disciplinino anche lo sfruttamento di specie di uccelli e l’articolo 2 indica che gli stessi Stati adottino le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di uccelli a un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative; mi pare piuttosto evincibile il fatto che le parole “culturali” e “ricreative” possano includere l’attività venatoria” ha chiosato il collega Massimo Casanova.

“Voglio ricordare alla Commissione europea”, ha dichiarato Da Re, “che alla gestione venatoria sono legate tutte quelle azioni di ripristino ambientale a favore delle specie cacciabili, delle quali beneficiano anche quelle protette per cui, in riferimento al prelievo di specie di uccelli le cui popolazioni sono in declino, la Commissione intende indicare il preventivo recupero degli habitat e la gestione dei prelievi, o preferisce solo limitarsi a suggerirne il totale divieto. Lo stesso articolo 7 della Direttiva enuncia le regole per il prelievo venatorio, sembra davvero strano non considerare quindi tale attività come integrante”.

“Non possiamo che accogliere con soddisfazione la notizia dell’interrogazione parlamentare alla Commissione presentata dal Vice-Presidente dell’Intergruppo Biodiversità, caccia, attività rurali del Parlamento europeo, Onorevole Marco Dreosto, dagli europarlamentari Casanova, Da Re, Tovaglieri e Lancini, che ringraziamo per l’attenzione e la sensibilità poste alle tematiche venatorie”, ha commentato Federcaccia, “L’articolo 1 della Direttiva specifica infatti che il testo “stabilisce regole per lo sfruttamento degli uccelli selvatici”, così come l’articolo 2 sancisce che il livello delle popolazioni sia mantenuto compatibilmente con le esigenze scientifiche, ecologiche e culturali, tenendo conto di quelle economiche e ricreative. L’attività venatoria è quindi compresa almeno due volte, nelle esigenze culturali e in quelle ricreative, oltre che in parte in quelle economiche. Ma non basta. L’articolo 5, che esplicita la necessità per gli Stati membri di adottare un regime di protezione per gli uccelli, inizia proprio con “Fatti salvi gli articoli 7 e 9”, cioè quelli che regolano la caccia (articolo 7) e le deroghe (articolo 9). E infatti l’articolo 7 stabilisce le regole con cui gli uccelli degli allegati 2A e 2B possono essere cacciati, assegnando agli Stati membri l’obbligo di non compromettere gli sforzi di conservazione realizzati nell’area di distribuzione delle specie. In tutti questi articoli l’attività venatoria è quindi prevista e considerata una realtà dell’Unione Europea, da regolare secondo i principi della saggia utilizzazione, ma certamente non può essere valutata come un’eccezione al regime di protezione. L’interpretazione della Commissione appare quindi forzata e da chiarire. Si possono spiegare così le recenti prese di posizione della Commissione, più restrittive rispetto al passato, prese per esempio sulle specie dell’accordo Aewa (moriglione e pavoncella per l’Italia), o la richiesta di moratoria per la tortora in Spagna e Francia, o ancora la procedura Eu Pilot in Francia sulle catture con vischio. Federcaccia auspica al più presto una risposta chiarificatrice della Commissione sul punto”.