Nuova circolare sul rinvenimento di armi

Il 19 luglio 2004 è stata emanata una nuova circolare sul rinvenimento di armi che ricalca, nelle linee generali, la precedente circolare del 1993

Il 19 luglio 2004 è stata emanata una nuova circolare sul rinvenimento di armi che ricalca, nelle linee generali, la precedente circolare del 1993, specificando più nel dettaglio le regole che i funzionari di ps devono seguire. In sostanza, si ribadisce che il cittadino che rinvenga in modo fortuito un’arma ha il diritto di tenersela, salvo che questa sia clandestina o da guerra, oppure che esistano cause ostative soggettive (condanne penali, incapacità di intendere e di volere eccetera).

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE

 

557/PAS.9624-10100(2)1 Roma, 19 luglio 2004

OGGETTO: Rinvenimento armi.Quesito

ALLA QUESTURA DI RIETI E per conoscenza AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI ROMA AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

La Questura in indirizzo ha posto a quest’Ufficio un quesito circa le modalità di “regolarizzazione” delle armi rinvenute da privati cittadini. A tale proposito si deve, in via preliminare, ricordare che l’articolo 20 della legge 18 aprile 1975, nr 110, prevede che “chiunque rinvenga un’arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l’ufficio locale di P.S. o, in mancanza, presso il più vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta”. Poiché, però, il cittadino potrebbe non avere titolo al trasporto di armi, l’arma rinvenuta potrebbe essere di tipo vietato (da guerra o clandestina) o, essere corpo di reato e come tale da sottoporre a perizie balistiche e dattiloscopiche, è opportuno che il predetto deposito sia effettuato avvalendosi, per il trasporto, dell’assistenza del personale dell’ ufficio di polizia presso il quale lo stesso dovrà avvenire che, all’uopo, dovrà essere interessato, anche per le vie brevi, al fine delle necessarie intese. Mediante le procedure concordate, l’arma è, così, posta dalla forza di polizia a disposizione dell’Autorità provinciale di P.S. (Questore). In considerazione della particolare natura dei beni a cui si fa riferimento, tutte le norme del codice civile afferenti, devono però essere raccordate con le leggi di P.S , per cui, in tali casi, il Questore sostituisce il Sindaco quale autorità incaricata dalla predetta normativa a ricevere le cose oggetto di rinvenimento, per le specifiche competenze che la legge gli attribuisce in materia di armi. Successivamente, colui che ha effettuato il rinvenimento, potrà, qualora interessato, diventare il proprietario dell’arma secondo le procedure in seguito descritte, ricordando, però, che la possibilità di acquisire e detenere un’arma può essere concessa solo ai titolari di una licenza di polizia in materia (porto d’armi o nulla osta), per i quali, quindi, l’Autorità di P.S. abbia verificato il possesso dei requisiti soggettivi (capacità tecnica e psico-fisica) previsti dalla normativa vigente. Si possono prevedere due distinte ipotesi di rinvenimento, quello che avviene nella propria abitazione o nelle pertinenze di essa, diverso da quello che avviene, invece, su suolo pubblico. Nel primo caso, sempre che non sia possibile con i successivi accertamenti giungere all’individuazione del proprietario del bene, possono trovare applicazione le norme sul “possesso” (art. 1140 e seguenti del Codice Civile). Nell’altra ipotesi l’acquisto della proprietà è regolato dagli articoli 927- 930 del Codice Civile. Quindi, trascorso un anno dall’ultima pubblicazione all’ albo comunale senza che nessuno si sia presentato in Questura a rivendicare la proprietà dell’arma, il ritrovatore ne diviene il proprietario. Diverso ancora è il caso dell’acquisto per successione “mortis causa”, per il quale si procederà in modo analogo alle cessioni tra vivi. Chi acquista la proprietà secondo le modalità di cui sopra potrà decidere se versare l’arma per la distruzione, detenerla personalmente o cederla a terzi, fermo restando che, se non può essere rilasciato il “nulla osta all’acquisto” l’arma deve essere ceduta o versata per la rottamazione. Altra condizione per acquisire la disponibilità dell’arma è che questa sia “detenibile”,cioè: non clandestina, non alterata, non da guerra, conforme a quanto disposto dall’articolo 11 della legge 18 aprile 1975 nr. 110, e cioè provvista dei punzoni di un Banco di Prova riconosciuto e del numero di matricola, ricordando che non ricadono nei predetti obblighi le armi prodotte anteriormente al 1920, e per le quali si è accertato che non sono state, in passato, utilizzate per la commissione di reati. Infine, chi subentra nel possesso dell’arma, dovrà, come d’ordinario, denunciarne la detenzione ai sensi dell’articolo 38 del T.U.L.P.S.. Giova ricordare che le armi detenibili da parte dei privati, sono solo quelle catalogate o classificate come comuni da sparo da questo Ministero. Le armi che risultano iscritte nell’apposito Catalogo Nazionale delle armi comuni (disponibile sul sito internet della Polizia di Stato), o per le quali la Commissione Consultiva Centrale per il controllo della armi abbia, comunque, riconosciuto tale classificazione, qualora prive dei punzoni del Banco Nazionale di Prova, potranno essere presentate dagli interessati al predetto Ente, al fine della sottoposizione a prova di sparo forzata e, quindi, successiva punzonatura. Qualora, invece, l’arma rivenuta non possieda i requisiti di detenibilità da parte dei privati, l’Autorità di P.S. che ne ha la disponibilità, prima di versarla alle direzioni di artiglieria per la rottamazione, dovrà interessare la sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio, che potrà, eventualmente, far assegnare la stessa ad un museo.

IL DIRETTORE L’UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE (CAZZELLA)