Allievi CC e arma personale fuori servizio: criticità dopo la circolare

La circolare diffusa pochi giorni fa dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri circa il porto dell'arma personale fuori servizio per gli allievi, può determinare criticità applicative e preoccupazioni soprattutto a carico degli armieri: una riflessione per capire come comportarsi

Nella circolare diffusa dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri, a commento della circolare di pochi giorni prima del ministero dell’Interno con la quale si è dato il via libera alla possibilità per gli agenti di pubblica sicurezza di acquistare e portare fuori servizio un’arma personale, c’è un passaggio che sta destando alcune incertezze applicative sia da parte dei militari dell’Arma, sia da parte degli operatori commerciali (armerie) che in questi giorni potranno trovarsi a vendere dietro presentazione del tesserino, pistole o revolver ad appartenenti all’Arma.

Il punto critico della circolare dell’Arma è quello nel quale si “prescrive che l’autorizzazione al porto di armi private non in servizio sia limitata ai soli militari dell’Arma in servizio permanente”.

Come è noto, la procedura di avvio della carriera dei carabinieri in seno all’Arma prevede inizialmente lo status di allievo, al quale consegue, dopo 4 anni e in assenza di motivi ostativi (note caratteristiche al di sopra della media, illeciti disciplinari o penali eccetera), il passaggio, per l’appunto, a carabinieri in servizio permanente effettivo. In conseguenza anche della durata temporale non proprio limitata della qualifica di allievo, il numero di soggetti interessati non è piccolissimo e, per costoro, occorre capire e chiarire le implicazioni sottese all’indicazione da parte del comando generale.

La prima evidenza è che la circolare in oggetto è un atto interno all’Arma, essendo peraltro indirizzata ai “comandi dipendenti fino al livello stazione (compresa) e paritetici”. Di conseguenza non può esplicare alcun effetto al di fuori dell’Arma dei carabinieri medesima. In secondo luogo occorre osservare che una circolare, comunque, non può avere indicazioni contrarie ad atti che nella gerarchia delle fonti del diritto sono a essa sovraordinate, come le leggi e gli atti aventi forza di legge. Ne consegue che nel momento in cui un allievo carabiniere riceve la qualifica di agente di pubblica sicurezza potrà acquistare comunque un’arma personale e l’armeria potrà vendere tale arma dietro la presentazione del tesserino. Ne consegue anche che la facoltà di portare tale arma fuori servizio non risulta essere subordinata, a oggi (cioè ancora in attesa del regolamento previsto dal secondo comma dell’articolo 28 del decreto n. 48/25, convertito in legge), a una “autorizzazione” preventiva da parte dell’Arma dei carabinieri. L’eventuale contrasto tra la condotta dell’allievo carabiniere riguardo all’acquisto e al porto fuori servizio dell’arma personale e l’indicazione contenuta nella circolare, potrà al più avere ripercussioni di tipo disciplinare.