Emendamenti al decreto: non ci siamo!

L’esame analitico degli emendamenti presentati ieri in commissione mostra un sostanziale peggioramento della situazione: se da un lato, infatti, è vero che quelli più pericolosi, proposti dalla senatrice Adamo, non sono stati inseriti nel progetto di discussione, è anche vero che molti di quelli effettivamente pubblicati sono di significato ambiguo

 

L’esame analitico degli emendamenti presentati ieri in commissione mostra un sostanziale peggioramento della situazione: se da un lato, infatti, è vero che quelli più pericolosi, proposti dalla senatrice Adamo, non sono stati inseriti nel progetto di discussione, è anche vero che molti di quelli effettivamente pubblicati sono di significato ambiguo e possono costituire un problema futuro. Per esempio, l’emendamento proposto dai senatori leghisti Divina e Calderoli, suggerisce di aggiungere “o venatorio” dopo le parole “all’uso sportivo” del comma 1 lettera a) del decreto. Che quindi diventerebbe: a) all’articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunti i seguenti periodi: “Ai fini di quanto previsto dal primo periodo del presente comma, il Banco Nazionale di prova verifica, altresì, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all’uso sportivo o venatorio, ai sensi della vigente normativa, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dall’interessato, contenente anche la categoria di appartenenza dell’arma, di cui alla normativa comunitaria. Quando sussistano dubbi sull'appartenenza delle armi presentate alla categoria delle armi comuni da sparo o sulla loro destinazione all’uso sportivo o venatorio, il medesimo Banco Nazionale può chiedere un parere non vincolante alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui all'articolo 6. Il Banco Nazionale pubblica, in forma telematica, la scheda tecnica che contiene le caratteristiche dell’esemplare d’arma riconosciuto ed il relativo codice identificativo.”.

Da quanto esposto, sembra proprio che si voglia attribuire al Banco l’autorità di decidere se un’arma sia da caccia o meno, cosa che in questo momento è già stabilita in modo chiarissimo dalla legge 157/92. Non si capisce perché dare al Banco, ma soprattutto alla Commissione, un simile potere, soprattutto considerando l’illustre (si fa per dire) precedente del caso Fabarm Martial ultrashort. Davvero, questa se la potevano risparmiare, soprattutto non ci aspettavamo questa boutade dalla Lega Nord!

La proposta dei senatori Saia e Orsi (pdl) è invece quella di modificare il comma 1 lettera a) aggiungendo“Con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di armi ad avancarica, il Banco Nazionale pubblica, in forma telematica, una scheda tecnica che contiene le caratteristiche del tipo d'arma riconosciuto ed il relativo codice identificativo”. Quindi, le armi a canna liscia e le repliche sarebbero svincolate dalla nuova procedura di catalogazione, così come erano in passato escluse dall’attribuzione del numero di catalogo. Un regalo importante ai produttori italiani, indubbiamente, ma anche (a occhio e croce) una acquiescenza ufficiale alla procedura di “codificazione”.

L’unico, a quanto pare, a evidenziare l’illegalità della nuova procedura è il senatore Malan (pdl), che dichiara “il catalogo delle armi è stato soppresso per ottemperare alle norme dell'Unione europea, ma il decreto-legge introduce una procedura che di fatto conferma quel catalogo. In particolare, si mantiene la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui fanno parte persone in palese conflitto di interessi”. D’altro canto, a un parere così avveduto fa riscontro (purtroppo) una presa di posizione morbida nei confronti delle armi “obbligatoriamente sportive”, visto che Malan suggerisce che questa qualifica sia assegnata non più alle armi demilitarizzate e alle “somiglianti alle armi a raffica”, ma SOLO (si fa per dire) alle demilitarizzate. Questa posizione non risolve il problema drastico dei collezionisti di questo tipo di armi e, soprattutto, è destituito di qualsiasi significato legale visto che non c’è una singola norma europea che obblighi a far questo.

Paradossalmente, l’unico emendamento utile alla nostra causa è anche il più estraneo al contesto, cioè quello proposto dal senatore Di Stefano (pdl), che consentirebbe di risolvere l’annosa questione del divieto di TRASPORTO di armi all’interno dei Parchi naturali. Con amici come questi, a che ci servono i nemici?