Una autorizzazione… che non esiste

Ancora “colpi di genio” delle questure sul territorio: in questo caso Potenza si sarebbe in pratica inventata una autorizzazione ibrida tra il porto di fucile per Tiro a volo e la carta per il trasporto delle armi sportive

All’elenco delle questure “creative”, che sembra ormai piuttosto nutrito, sembra doversi aggiungere la questura di Potenza, la quale avrebbe rilasciato a un cittadino legale possessore di armi un documento… che non è possibile definire, in quanto presenterebbe caratteristiche ibride tra il porto di fucile per Tiro a volo e la licenza annuale per il trasporto delle armi sportive, prevista dall’articolo 3 della legge 85/86. Il libretto è quello tipico della licenza di porto di fucile, ma su una delle pagine interne porta la seguente indicazione: “Il presente libretto personale, comprende la licenza ed è valido per cinque (5) anni dalla data di rilascio (d.l.vo n. 104 del 10.08.2018) – autorizza il titolare al porto di armi sportive da sparo, lunghe e corte, dal proprio domicilio al campo di tiro e viceversa”.

In pratica sarebbe stata istituita motu proprio dalla questura di Potenza una licenza valida per il “porto” (e non per il trasporto) delle sole armi sportive, valida tuttavia (oltretutto) per 5 anni anziché per un solo anno, facendo così di fatto confluire in un unico documento, parte delle facoltà previste dal porto di fucile per Tiro a volo e parte delle facoltà previste dalla licenza ex art. 85/86.

La prima considerazione è relativa alla durata quinquennale di questo titolo, attribuita secondo il decreto legislativo 104 del 2018. Peccato che il decreto legislativo in questione non abbia disposto alcunché relativamente alla licenza di trasporto annuale prevista dalla legge 85/86, bensì solo ed esclusivamente per il porto di fucile per Tiro a volo (art. 4, che ha modificato la legge 323/69) e per il porto di fucile per uso caccia (art. 6, che ha modificato la 157/92). La legge 85/86 non è stata in alcun modo modificata dal decreto legislativo in oggetto, quindi non si comprende perché si sia fatto riferimento a tale testo normativo.

In secondo luogo, appare perlomeno singolare la previsione secondo la quale il documento in oggetto consentirebbe non già il trasporto (come previsto dalla legge 85/86), bensì addirittura il porto delle armi in questione, d’altro canto (rispetto, per converso, al porto di fucile per Tiro a volo) con una limitazione territoriale costituita dal tragitto compreso tra il domicilio e il campo di tiro.

“Il riferimento al porto di armi corte è contra legem e può generare conseguenze penali e amministrative gravissime per il titolare”, ha commentato il presidente di Auda, Maurizio Piccolo, in una nota. “L’arma corta può essere portata solo con apposita licenza annuale del Prefetto, titolo discrezionale e subordinato alla dimostrazione della effettiva necessità di girare armato. La licenza di porto di fucile uso Tiro a volo non contempla limitazioni territoriali, in quanto l’autorizzazione è per trasportare le armi su tutto il territorio nazionale, per tutti i motivi giustificabili e leciti (ad esempio per riparazione o vendita, partecipazione a gare, attività ludico sportiva)”.