Rilascio coattivo dell’immobile e omessa custodia di armi

La I sezione penale della Cassazione ha accolto, con sentenza n. 31589 del 24 agosto 2022 (udienza 27 maggio 2022) il ricorso di un cittadino che si è opposto al non luogo a procedere per intervenuta prescrizione da parte del tribunale di primo grado, in relazione alla contravvenzione per omessa custodia di armi ex articolo 20 della legge 110/75. In particolare, l’accusa era relativa al fatto che le armi, seppur conservate in una cassaforte, erano detenute all’interno di una abitazione sottoposta a procedura di rilascio coattivo. In funzione di questo aspetto, è stata contestata l’omessa custodia perché, secondo l’accusa, l’imputato “non si era curato di trovarvi diversa, legittima e legale collocazione”.

Il ricorso è stato accolto: i giudici hanno infatti considerato che “il giudice di merito ha dato atto che le armi della cui custodia si discute erano riposte in una cassaforte installata all’interno di una abitazione nella disponibilità dell’imputato, ciò che, come implicitamente ammesso attraverso l’utilizzo della formula concessiva «sia pure», costituisce manifestazione di diligenza in sé incompatibile con la contestazione sollevata. Il Tribunale ritiene, nondimeno, che (omissis) abbia trasgredito agli obblighi di diligente custodia trascurando che, essendo quell’immobile sottoposto a procedura di rilascio coattivo, egli avrebbe dovuto trovare una «diversa, tempestiva e legale collocazione». L’affermazione appare manifestamente illogica perché riferita, per quanto è dato ragionevolmente evincersi dalla sintetica argomentazione posta a fondamento della decisione impugnata, ad un evento, il rilascio coattivo dell’immobile — in favore, deve presumersi, del proprietario o di altro avente diritto — non ancora avvenuto, in tal senso dovendosi interpretare la qualificazione degli imputati come «legittimi detentori». Ne discende che, alla data di interesse, armi e munizioni erano custodite dentro una cassaforte posta all’interno di un immobile del quale (omissis) aveva la regolare detenzione e, dunque, che il profilo di colpa ostativo, stando al percorso argomentativo seguito dal Tribunale, all’assoluzione del merito deve essere riferito al futuro momento in cui (omissis), perdendo la disponibilità dell’immobile, avrebbe dovuto individuare un altro luogo di, altrettanto sicura, custodia. Stando così le cose, appare palese che la decisione impugnata si impernia, nella parte di interesse, su considerazioni che, rettamente interpretate, dimostrano l’assenza di qualsivoglia percepibile profilo di negligenza, onde se ne impone, in conclusione, l’annullamento senza rinvio, con adozione di sentenza assolutoria per insussistenza dell’addebito”.