Mantelli spara sul collegio del Coni

Gianfranco Mantelli, 74 anni, ex campione di tiro con la pistola a 25 metri (ha partecipato all’Olimpiade di Montréal nel 1976, chiudendo al 14° posto; nel 1978 ha vinto l’argento a squadre ai Mondiali di Seul e nel 1980 ha preso parte anche ai Giochi di Mosca, dove ha chiuso al 12° posto) non ci sta. L’ex magistrato, oggi in pensione, ha affidato a una lettera spedita alla redazione di Armi e Tiro tutta la sua incredulità e la rabbia nei confronti del collegio di garanzia dello Sport, organo del Coni, che alcuni giorni fa ha reso pubblico un clamoroso parere, secondo il quale lo stesso Mantelli, ma anche Costantino Vespasiano e Riccardo Mariani sarebbero tagliati fuori dalla corsa alla presidenza dell’Uits, in quanto questo ruolo sarebbe incompatibile con il loro status di ex dipendenti della pubblica amministrazione, ora in quiescenza, e per di più ultra 65enni.

«Mi rendo conto che il testo di questo mio contro-parere», ha scritto Mantelli, «sia molto tecnico e di lettura impegnativa, ma era necessario rispondere a tono e adeguatamente al collegio del Coni».

Mantelli non risparmia dure critiche al merito del documento e da ex magistrato argomenta punto per punto quello che a suo avviso è un clamoroso autogol del Coni e non solo. Perché nella lunga disamina, Mantelli non risparmia neppure una stoccata a al commissario straordinario in carica dell’Uits, il colonnello dell’esercito Igino Rugiero, che con le modifiche apportate allo statuto, che ha avuto la “benedizione” del Coni e dei ministeri vigilanti, tra i quali quello della Difesa (dal quale Rugiero dipende!), si è “autospalancato” le porte alla sua candidatura alla presidenza dell’Uits.

A seguire, il testo della lettera di Mantelli:

 

Altro che “clamoroso”, come ha affermato il titolo dell’articolo di Armi e Tiro nell’immediatezza della pubblicazione del parere con cui il Collegio di garanzia dello Sport, Sezione V consultiva, asseriva l’incandidabilità dei pensionati alle elezioni per le cariche di vertice della UITS! È un intervento “a gamba tesa”, in questa anomala campagna elettorale iniziata con la dichiarazione di candidatura del Commissario Straordinario della UITS Col. Igino Rugiero senza che avesse indetto le elezioni (come, invece, prescriveva il suo unico mandato ricevuto dal Ministro della Difesa), che comporta (o, meglio, comporterebbe, posto che di fatto è del tutto giuridicamente destituito di fondamento, come si dimostrerà di qui a breve) la evidente conseguenza di eliminare i candidati più pericolosi, scesi in campo a seguito della singolare iniziativa del Commissario: in ordine alfabetico, Mantelli, Mariani e Vespasiano, tutti ex dipendenti di una pubblica amministrazione e in quiescenza. Iniziativa preceduta, anche se notorio, giova ripeterlo, in considerazione della oggettiva gravità della circostanza, dalla precostituzione del principale requisito soggettivo di eleggibilità, con la sostituzione dell’anzianità biennale di iscrizione, prevista dallo Statuto, con la mera iscrizione in corso di validità. Sia chiaro: questa è la situazione attuale, che vede, allo stato, un solo beneficiario e tre soli danneggiati dalla interpretazione della legge c.d. Madia come formulata dal suddetto organo consultivo del CONI, nella previsione del certo incremento del numero dei candidati, una volta formalizzata la prossima indizione delle elezioni, entro la data ultima del 7 aprile p.v., come il TAR del Lazio gli ha imposto.

Qui di seguito espongo, per punti, alcune considerazioni in ordine alla estemporanea iniziativa, all’evidenza solo nella forma ascrivibile al Segretario Generale del CONI, Carlo Mornati.

Premessa fondamentale, anche per tranquillizzare i tanti “non giuristi” molto allarmati dall’autorevole intervento: per definizione, la “giurisprudenza” della V Sezione del Collegio di garanzia dello Sport, organo meramente consultivo, non ha alcuna rilevanza in nessuna sede, che non sia, e solo con valore di indirizzo, quella della “verifica poteri” preliminare alla Assemblea elettiva; a maggior ragione, come nel caso di specie, in materia di diritti soggettivi fondati sulla Costituzione (a cominciare dagli artt. 2, 3 e 4). Considerazione che, peraltro e purtroppo, lascia spazio alla facile previsione di un incremento esponenziale dello specifico contenzioso, con ulteriore compromissione delle esigenze di normalità della UITS; normalità ormai lontana quasi quattro anni, da quando iniziò una gestione straordinaria inutile, inerte e destabilizzante, pretestuosamente protratta per un tempo macroscopicamente anomalo.

Parere, come detto, estemporaneo, quello in oggetto, posto che la legge Madia sulle limitazioni degli incarichi ai pensionati risale al 2014 (114/2014), e anche il Collegio di garanzia dello Sport è stato istituito nel 2014; mentre Mornati è Segretario Generale del CONI esattamente da tre anni e certamente (o no?) è a conoscenza che, nel frattempo, sono stati eletti, salvo tanti altri: il Presidente dell’ACI (nel novembre 2020), a 75 anni; il Presidente dell’AeCI (nel luglio 2020), a 73 anni; decine di Presidenti di Sezioni di TSN (anch’esse insieme enti pubblici e associazioni sportive esattamente come la UITS) ex dipendenti della pubblica amministrazione pensionati ultrasessantacinquenni, la cui nomina, peraltro, è stata regolarmente ratificata dalla UITS. Appare opportuno ribadire in proposito (anche per sottolineare la oggettiva paradossale contraddizione) che è notorio, e viene, altresì, evidenziato con particolare puntualità nel parere de quo, in sede di esame della loro natura giuridica, che l’ACI, l’AeCI e la UITS, accomunati nella disamina, essendo ritenuti del tutto sovrapponibili, sono qualificati persone giuridiche dalla duplice contestuale veste di “enti pubblici non economici a base associativa”, con riferimento alle rispettive finalità attribuite da specifiche norme primarie (semplificando: per l’ACI, la gestione del PRA e attività connesse; per l’AeCI, la promozione e la divulgazione del volo in tutte le sue forme; per l’UITS, istruzione teorica e pratica in materia di armi e relative attività certificatorie) e nel contempo di Federazioni sportive del CONI, come tali portatrici di finalità di carattere privato, ovvero titolari della gestione delle attività sportive, rispettivamente, in campo automobilistico, aeronautico e del Tiro a segno.

Capitolo inconferibilità/incompatibilità (che, peraltro, non è stato affrontato nella pur monumentale opera ermeneutica del Collegio, come avranno notato i lettori che siano riusciti, anche se faticosamente, ad arrivare in fondo e a comprendere adeguatamente il parere de quo): nell’ottica costituzionale del principio di esclusività del rapporto di servizio, e fatte salve autorizzazioni subordinate a rigorosissime condizioni oggettive e soggettive, a scanso di sanzioni particolarmente pesanti, tutti i dipendenti pubblici, a maggior ragione, caro colonnello Rugiero, quelli con lo status di militare in SPE (ma anche in ferma temporanea, peraltro), non possono rivestire cariche di vertice in enti pubblici (cfr. Libro IV Capo III Sez. I Cod. Ord. Mil.); ancor di più, nel caso della UITS, un dipendente della amministrazione della Difesa, a evitare una illegittima immedesimazione della veste di controllante e controllato.

E allora: secondo l’autorevole parere in commento, posto che il dipendente pubblico in servizio non può candidarsi e neanche l’ex dipendente pubblico in pensione, così come l’ex dipendente privato ultrasessantacinquenne, rimangono candidabili soltanto i disoccupati infrasessantacinquenni e i lavoratori privati in attività, peraltro, necessariamente, propensi a dare le dimissioni? Purtroppo, questo non è un quesito accademico, e neanche una battuta grillina, ma una conseguenza paradossale del parere in oggetto! E, ad avviso di chi scrive, anche solo una considerazione del genere depone a favore della assoluta infondatezza delle argomentazioni proposte dal Collegio, oltreché della evidente inopportunità delle conseguenze di una errata interpretazione della norma e della patente disparità di trattamento, con riferimento alle numerosissime identiche situazioni disciplinate in modo opposto, peraltro col placet del CONI, cui sopra si è fatto breve cenno, che una sua condivisione comporterebbe nella presente fattispecie.

Ben diverso e, al contrario, di applicazione imprescindibile, sotto l’egida, in primis, del principio di stretta interpretazione, è il contenuto della Circolare a firma della ministra Madia n. 6/2014, recante l’interpretazione autentica della norma de qua (“Interpretazione e applicazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato dall’articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90”, convertito, con modificazioni, nelle leggi 114/2014 e 124/2015). Così, a evitare ulteriori abbagli ermeneutici, pare opportuno riportarne testualmente alcuni stralci, segnatamente in punto di “Finalità della disciplina”, di “Soggetti interessati”, di “Incarichi vietati” e di “Incarichi consentiti”, fondamentali per focalizzare correttamente il significato, lo spirito e l’ambito applicativo della norma.

Finalità della disciplina. L’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto nuove disposizioni in materia di “incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza” (tale la dizione della rubrica dell’articolo), modificando la disciplina già posta dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e prevedendo alcuni nuovi divieti. D’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, la presente circolare fornisce indicazioni sull’interpretazione e sull’applicazione della nuova disciplina.

Le modifiche introdotte sono volte a evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico sia utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza o, comunque, per attribuire a soggetti in quiescenza rilevanti responsabilità nelle amministrazioni stesse, aggirando di fatto lo stesso istituto della quiescenza e impedendo che gli incarichi di vertice siano occupati da dipendenti più giovani. Le nuove disposizioni sono espressive di un indirizzo di politica legislativa volto ad agevolare il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni. Come altre disposizioni vigenti, che già limitavano la possibilità di conferire incarichi ai soggetti in quiescenza, esse non sono volte a introdurre discriminazioni nei confronti dei pensionati, ma ad assicurare il fisiologico ricambio di personale nelle amministrazioni, da bilanciare con l’esigenza di trasferimento delle conoscenze e delle competenze acquisite nel corso della vita lavorativi…”.

Soggetti interessati. L’ambito di applicazione dei divieti, per quanto riguarda le amministrazioni interessate, rimane quello già definito dalla precedente versione della disciplina in esame: esso comprende tutte le amministrazioni rientranti nella definizione dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o nell’elenco annualmente redatto dall’Istituto nazionale di statistica (Istat), di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, compresa la Consob. Devono ritenersi soggetti ai divieti gli incarichi conferiti da qualsiasi organo o ufficio delle amministrazioni in esame, compresi quelli conferiti dai ministri, in quanto organi di vertice dei ministeri, nonché dagli organi di governo degli enti territoriali e dagli organi di vertice degli enti pubblici e degli altri organismi rientranti nell’ambito di applicazione indicato…”.

Incarichi vietati. La disciplina in esame pone puntuali norme di divieto, per le quali vale il criterio di stretta interpretazione ed è esclusa l’interpretazione estensiva o analogica (come chiarito dalla Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, deliberazione n. 23/2014/prev del 30 settembre 2014). Incarichi vietati, dunque, sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati….

Un’interpretazione estensiva dei divieti in esame, non coerente con il fine di evitare che soggetti in quiescenza assumano rilevanti responsabilità nelle amministrazioni, potrebbe determinare un’irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza, in violazione dei princìpi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, che ammette limitazioni a carico dei soggetti in questione purché imposte in relazione a un apprezzabile interesse pubblico (si vedano, in particolare, le sentenze n. 566 del 1989, n. 406 del 1995 e n. 33 del 2013 della Corte costituzionale).

Ai fini dell’applicazione dei divieti, occorre prescindere dalla natura giuridica del rapporto, dovendosi invece considerare l’oggetto dell’incarico. La disciplina in esame, dunque, non esclude alcuna delle forme contrattuali contemplate dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ma impedisce di utilizzare quelle forme contrattuali per conferire incarichi aventi il contenuto proprio degli incarichi vietati. Tra gli incarichi vietati rientrano tutti gli incarichi dirigenziali, compresi quelli di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e da disposizioni analoghe. Tra gli incarichi direttivi, tutti quelli che implicano la direzione di uffici e la gestione di risorse umane…..

In assenza di esclusioni al riguardo, devono ritenersi rientranti nel divieto anche gli incarichi dirigenziali, direttivi, di studio o di consulenza nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione di organi politici. Tra le cariche in organi di governo di amministrazioni e di enti e società controllate, a parte le esclusioni espressamente previste dalla legge (relative alle giunte degli enti territoriali e agli organi elettivi degli enti pubblici associativi)…”.

Incarichi consentiti. Tutte le ipotesi di incarico o collaborazione non rientranti nelle categorie finora elencate sono da ritenersi sottratte ai divieti di cui alla disciplina in esame. Rimangono ovviamente ferme le disposizioni vigenti relative ai requisiti e alle modalità di scelta dei soggetti ai quali conferire incarichi e cariche e alle procedure di conferimento (quali quelle contenute nel citato articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001)….Va innanzitutto ricordato che scopo delle disposizioni in esame non è di escludere la possibilità che i soggetti in quiescenza operino presso le amministrazioni, ma di evitare che il conferimento di incarichi a questi soggetti sia utilizzato per aggirare lo stesso istituto del collocamento in quiescenza…”.

A questo punto sembra evidente che la legge disciplina la materia degli “incarichi” “dirigenziali o direttivi” nell’ambito “di amministrazioni dello Stato o di Enti territoriali”, non certo dei vertici “politici” e non amministrativi di un “ente pubblico non economico a base associativa, eletti con votazione plenaria dai rappresentanti di tutti gli iscritti al Tiro a Segno in Italia”, de plano esclusi dalle limitazioni, come esplicitamente confermato dalla ministra nella sua circolare, mentre non sono di certo le formalità della complessa procedura di nomina del Presidente e del Consiglio direttivo della UITS a farne dei dirigenti o funzionari della pubblica amministrazione, anche solo perché questi ultimi sono assunti, rispettivamente, i dirigenti per contratto e i funzionari per concorso, e non certo eletti come nel caso dei vertici della UITS, modalità che risulta comunque imprescindibile tanto per quest’ultima, quanto per l’ACI e per l’AeCI, essendo incompatibile con l’ordinamento una nomina d’autorità, come invece intende assurdamente ventilare il Collegio nel suo parere, quale diretta conseguenza di una tesi di subordinazione organica, di per sé, obiettivamente, azzardata assai. In particolare, il Presidente del Consiglio ed il Presidente della Repubblica non sono superiori gerarchici del Presidente della UITS per il solo fatto di partecipare al procedimento di nomina, così come non lo è il Ministro della Difesa, che è solo un organo di vigilanza, così come la Presidenza del Consiglio dei Ministri è amministrazione vigilante nei confronti dell’ACI e i ministeri Difesa, Interni, MEF e Presidenza del Consiglio lo sono per l’AeCI. Si tratta soltanto di complessità del procedimento di nomina, che vede la partecipazione di più organi, in conseguenza della specificità e importanza delle funzioni attribuite all’ente che si andrà a gestire, non certo di un “conferimento di incarico”, che è, invece, la tipologia di azione amministrativa che intende disciplinare, e limitare nei confronti degli ex dipendenti in quiescenza, la legge Madia, per i motivi dalla stessa Ministra evidenziati in modo chiarissimo.

In conclusione, appare del tutto obiettivamente evidente che la disciplina che il Collegio vorrebbe applicabile a Presidente e Consiglieri direttivi della UITS di certo non riguarda loro ma i vertici amministrativi dell’ente, ovvero il Segretario Generale, i Capi degli uffici ed i funzionari in organico. Ad avviso del sottoscritto, ciò sta a significare che, nel caso di specie, siamo di fronte ad una minuziosa analisi di una fattispecie macroscopicamente (clamorosamente?) fraintesa nei suoi stessi presupposti