Lo sfollagente non va denunciato

Interessante sentenza della Cassazione, la quale conferma che la detenzione di sfollagente non deve essere denunciata. Ben diverso è il discorso del porto… La corte di Cassazione si è pronunciata con una recentissima sentenza sulla natura giuridica degli sfollagente, chiarendo che la loro detenzione non è soggetta a denuncia. La I sezione penale, infatti, ha pronunciato sentenza n. 31933 lo scorso 3 luglio, annullando senza rinvio la condanna del tribunale di Vicenza a un’ammenda di 200 euro comminata a un soggetto ritenuto colpevole del reato di cui all’articolo 697 c.p. (detenzione abusiva di armi). “Considerato in diritto”, si legge nella sentenza, “lo sfollagente non è un'arma in senso proprio, in quanto non ha come destinazione naturale l'offesa alla persona, ma può essere utilizzato anche per finalità diverse, per esempio come strumento per l'allontanamento o la separazione di persone, senza alcuna offesa alla loro incolumità. La sua detenzione, pertanto, non è punibile ai sensi dell'art. 697 del codice penale. L'articolo 704 stabilisce, infatti, che, agli effetti delle disposizioni precedenti e, quindi, anche dell'art. 697, per armi si intendono quelle indicate nel n. 1 del capoverso dell'art. 585 nonché le bombe, le macchine e gli involucri contenenti materie esplodenti, i gas asfissianti e quelli accecanti. Il n. 1 del capoverso dell'art. 585, poi, annovera le armi da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona. È quindi evidente che, una volta esclusa la natura di arma in senso proprio di uno sfollagente, e poiché esso non rientra in alcuna fra le altre categorie di oggetti di cui all'art. 704, deve negarsi che sia annoverato fra le armi di cui l'art. 697 punisce la detenzione non denunciata. Per completezza, deve precisarsi che a disciplina ben diversa dalla mera detenzione è soggetto il porto dello sfollagente fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, comportamento punito, se compiuto in mancanza di autorizzazione, a norma dell'art. 4, comma 1, legge n. 110 del 1975”.