
È stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 149 del 30 giugno ed entra in vigore oggi, 1° luglio, il decreto legge 30 giugno 2025, n. 96, intitolato “Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonche’ ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport”.
All’articolo 12, c’è il provvedimento di modifica dell’articolo 1 della legge 110/75, di cui vi avevamo dato notizia pochi giorni fa, che fa chiarezza, si spera una volta per tutte (essendo un atto avente forza di legge), sulla natura giuridica dei bossoli militari sparati, che vengono riutilizzati per l’attività sportiva con armi comuni da sparo. Rispetto alla prima bozza di cui vi abbiamo dato notizia, la formulazione è stata leggermente modificata. La modifica dell’articolo 2 è come segue: “Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra. I bossoli esplosi e le parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra non costituiscono munizioni da guerra né parti di esse ai fini del processo di smaltimento ovvero in quanto destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo. La detenzione, il trasporto e l’uso dei bossoli già esplosi, ai fini del processo di smaltimento ovvero destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo, sono soggetti alla disciplina di cui all’articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635”.
Come di consueto, perché quanto appena esposto sia “definitivo” occorre attendere la conversione in legge del decreto, che dovrà avvenire entro 60 giorni a pena di decadenza.