Legittima difesa: cosa dice il “testo base”

Il “testo base” per la riforma della legittima difesa, preparato dal senatore Ostellari, presenta numerose novità rispetto alla disciplina attuale. Quali? In questi giorni il dibattito sulla riforma della normativa riguardante la legittima difesa (fortemente voluta dalla Lega e da tutto il centrodestra) è entrato nel vivo. Il testo base predisposto dal presidente della commissione giustizia in Senato, Andrea Ostellari, ha condensato i vari testi giacenti in Parlamento, presentati negli ultimi mesi/anni, dando vita a una riforma tutto sommato complessa e articolata che, per quanto riguarda gli articoli strettamente inerenti la questione, darebbe luogo (emendamenti permettendo) al seguente nuovo testo degli articoli del codice penale e civile. Ovviamente il testo dovrà superare gli emendamenti già proposti e anche il vaglio da parte della Camera, quindi è possibile che il contenuto possa variare e anche di molto. Si tratta, tuttavia, di una base di partenza piuttosto interessante per le innovazioni contenute. Ecco gli elementi salienti (in grassetto le innovazioni): Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.


Commento: in sostanza si rafforza la presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa nelle circostanze previste dal secondo comma e si introduce una presunzione di legittimità della difesa se ci si difende da una intrusione violenta.

Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5, ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.


Commento: nel caso di eccesso colposo di legittima difesa, si introduce un principio secondo il quale non si può chiedere a un soggetto sorpreso nella propria intimità domestica di reagire soppesando con il bilancino tutte le possibili variabili, considerando lo spavento e l’agitazione. Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.

Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.

Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.



Commento: il secondo comma in sostanza ribadisce il concetto del primo comma, cioè che se sussistono i presupposti per la legittima difesa, l’intruso non può chiedere il risarcimento del danno. Importante il terzo comma, il quale stabilisce che anche in caso di eccesso colposo di legittima difesa, l’intruso avrà diritto comunque a un risarcimento inferiore, perché con la sua intrusione ha contribuito a creare i presupposti del danno che ha subìto. Si introduce, insomma, il concetto di concorso di colpa. 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all'articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata.



Commento: altra norma di notevole innovazione e importanza, che in sostanza fa ricadere la fattispecie della legittima difesa sotto il gratuito patrocinio.