Le munizioni per le armi non in collezione

Alcune questure si sono inventate un divieto di detenzione delle munizioni per le armi in denuncia, dello stesso calibro di quelle in collezione. Una prassi, ancora una volta, del tutto illegittima Come se già non bastasse la confusione creata dal decreto legislativo 104 del 2018, entrato in vigore lo scorso 14 settembre come recepimento della direttiva europea 2017/853, si sta diffondendo tra gli appassionati la notizia secondo la quale alcune questure (principalmente in provincia di Varese, ma non solo) avrebbero improvvisamente e senza alcuna apparente motivazione logica assunto la decisione di proibire agli appassionati l'acquisto di munizioni per le armi detenute in collezione, anche se si possiedono in denuncia altre armi dello stesso calibro. È opportuno precisare e sottolineare che tale prassi è del tutto illegittima, sia perché contraria a oltre quarant'anni di pacifica e unanime interpretazione, sia perché in contrasto con una circolare emanata dal ministero dell'Interno (autorità gerarchica sovraordinata alla questura) nell'ormai lontano 1995: è la 559/C.25372.10171(3) del 15 maggio 1995, nella quale si esplicita testualmente che "Fermo il divieto di usare le armi costituite in collezione – per le quali non è possibile possedere le relative munizioni a mente dell'art. 10 della L.110/75 – la licenza di collezione in discorso, non esclude la possibilità di usare le altre armi detenute previa denuncia ex art. 38 Tulps, non inserite nella "raccolta" in questione, nei limiti sanciti dalla legislazione in materia. Nell'autorizzazione innanzi menzionata, infatti, devono includersi soltanto le armi in eccedenza al numero consentito per la semplice detenzione…(omissis)… così che resta fermo il diritto del singolo di fruire di quelle – naturalmente con il rispettivo munizionamento – che non rientrano nella collezione, alla stessa stregua dei detentori non collezionisti".
Da quanto esposto appare evidente che il ministero dell'Interno non abbia inteso operare alcuna eccezione o alcun distinguo per le armi detenute in forza della denuncia ex art. 38 Tulps che abbiano lo stesso calibro di altre armi detenute in forza della licenza di collezione. Si ribadisce pertanto che la prassi "inaugurata" negli scorsi giorni da alcune questure è del tutto illegittima.