La circolare sui calibri da caccia

La fondamentale circolare del 1997, che chiarisce quando un calibro sia da considerare da caccia e quando no, a seconda delle dimensioni del bossolo

Ministero dell’interno Circolare 6 maggio 1997, N. 559/C-50.065-E-97

“Art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Mezzi per l’esercizio dell’attivita’ venatoria” (G.U. 28/5/1997,serie gen. n 122)

 

È stato chiesto l’avviso di questo Ministero in merito all’interpretazione dell’articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio, laddove al comma primo testualmente statuisce: “L’attività venatoria è consentita…(Omissis)…con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40”. In particolare, è stato posto i quesito se entrambi i parametri dimensionali di cui sopra, riferiti al calibro ed alla lunghezza del bossolo delle cartucce camerabili nelle armi con le caratteristiche tecnico funzionali specificate nella norma, debbano sempre sussistere contestualmente o se sia sufficiente uno solo dei due requisiti affinché dette armi possano essere annoverate fra quelle utilizzabili per l’esercizio dell’attività venatoria. Al riguardo, si fa presente che la Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi, nella seduta n. 7/96, ha espresso il parere, condiviso da questo Ministero, che sono da ritenere rientranti tra i mezzi consentiti per l’esercizio dell’attività venatoria: a) i fucili ovvero le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40; b) i fucili e le carabine delle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6 anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40. Sono escluse dall’attività venatoria le armi che camerano cartucce di calibro inferiore a millimetri 5,6 a prescindere dalla lunghezza a vuoto del bossolo. La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

p. il Ministro: Masone