Il Tar Lazio sui certificati per il porto d’armi

Una sentenza del Tar del Lazio introduce la possibilità del rilascio di porti d’arma per caccia e Tiro a volo di durata anche inferiore ai canonici 5 anni, in funzione di certificati medici con idoneità annuale o comunque “rivedibile”. Il ministero ricorre al consiglio di Stato

Il ministero dell’Interno ha pubblicato lo scorso 18 dicembre la circolare 557/PAS/U/014492/10100.A(1) nella quale dà conto di una sentenza del Tar del Lazio (n. 12988/2020 del 4 dicembre) che potrebbe avere effetti decisamente rivoluzionari sul rilascio dei porti d’arma per caccia e Tiro a volo, in presenza di certificati medici rilasciati con idoneità solo annuale (anziché senza una precisa indicazione di durata), che sempre più spesso alcuni medici certificatori rilasciano, a soggetti magari anziani o affetti da determinate patologie che potrebbero aggravarsi nel tempo.

Fino a questo momento, infatti, il ministero aveva indicato a questure e prefetture di rifiutare il rilascio di un porto d’armi quando fosse stato presentato un certificato medico con una indicazione di validità temporale (per esempio un anno) inferiore rispetto alla durata della licenza. Nella sentenza, il Tar del Lazio ha invece specificato che “La motivazione del diniego/irricevibilità della istanza di rinnovo appare affetta da manifesta irragionevolezza, alla luce della normativa comunitaria di cui all’art. 7 paragrafo 4 della direttiva 91/477, ove prevede l’intervallo massimo di riesame periodico dell’autorizzazione alla detenzione, ma non un periodo minimo, né per il titolo, né per l’esame di idoneità psico-fisica”. Il giudice amministrativo osserva quindi che “alla luce delle previsioni di cui all’art. 9 del Tulps, ove dispone che oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un’autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni che l’autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse, nulla osta ad una autorizzazione di polizia con prescrizioni tali da ridurre la durata della licenza o da modularne e regolamentarne l’utilizzo, senza necessariamente privare della possibilità di praticare una attività sportiva chi non ha dato luogo a rilievi nei decenni in cui è stato titolare del porto di fucile ed è in possesso di certificazione medica attestante il possesso annuale dei requisiti psicofisici per il titolo richiesto”. Il giudice conclude osservando che “l’aggiornamento della idoneità è sempre possibile ed è spesso richiesto anche nel caso in cui sia stato rilasciato il porto d’armi sulla scorta di una certificazione sanitaria di durata pari a quella del titolo di polizia”.

Il ministero annuncia, nella stessa circolare, l’intenzione di ricorrere al consiglio di Stato contro questa sentenza, promuovendo anche istanza di sospensione cautelare: è indubbio che un principio siffatto potrebbe verosimilmente scardinare l’attuale prassi relativa ai rilasci dei porti d’arma, consentendo la modulazione della durata della validità delle licenze in funzione delle prescrizioni contenute nelle certificazioni mediche. Si potrebbe, conseguentemente, avere (per ipotesi) un libretto di validità quinquennale, accompagnato da una licenza di validità annuale per soggetti affetti da determinate patologie.

Se passasse il concetto espresso dal Tar del Lazio, potrebbe essere una notizia positiva per molti cacciatori o tiratori, magari di età avanzata, che potrebbero in questo modo continuare a praticare la loro passione con un riesame più ravvicinato da un punto di vista sanitario, ma continuando ad avere titolo per il rilascio del porto d’armi (cosa che attualmente il ministero non prevede).

D’altro canto non si può non valutare il fatto che, oggi, i medici certificatori nel momento in cui rilasciano un certificato con durata annuale o comunque con una indicazione esplicita di durata, vanno oltre quanto esplicitamente previsto dalla normativa attualmente vigente, che prevede esclusivamente il rilascio di una certificazione di idoneità o di non idoneità. L’indicazione di idoneità può, indubbiamente, essere accompagnata da prescrizioni (come per esempio l’obbligo di lenti durante l’esercizio del tiro) ma non è attualmente prevista una prescrizione relativa alla durata dell’idoneità (fatta salva ovviamente la durata quinquennale del porto d’armi). Il rischio qual è? Semplicemente che, per evitare una responsabilità, i medici certificatori comincino a rilasciare certificati con durata annuale come standard, rendendo di fatto annuali le licenze di porto d’armi per caccia o Tiro a volo in assenza di una esplicita previsione legislativa in tal senso, scavalcando quindi di fatto la legge e introducendo una limitazione non prevista.

La circolare può essere consultata cliccando QUI.