Il tappo rosso sugli “strumenti di segnalazione acustica”

Anche questi strumenti devono averlo, come specificato da una circolare ministeriale che si occupa anche del Soft air

Relativamente alle armi giocattolo, come le scacciacani, la legge dispone che “I giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l’impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l’utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all’offesa della persona. Devono inoltre avere l’estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato” (articolo 5, quarto comma, legge 110/75). Da quanto esposto emerge un limite molto chiaro per le armi giocattolo che, però, non spiega come comportarsi nei confronti di una categoria particolare di simulacri a salve, classificati “strumenti di segnalazione acustica”. Si tratta di una particolare categoria di scacciacani che, in quanto formalmente differente dai semplici “giocattoli”, veniva venduta nelle armerie senza il tappo rosso. Il ministero degli Interni si è espresso sul punto con la circolare n° 559/C.50.824-E-93(96) del 31 ottobre 1996. La circolare è dedicata alle Soft air, ma detta anche disposizioni per gli strumenti di segnalazione acustica. In merito alle Soft air, la circolare ha ribadito la necessità di rendere questi giocattoli “immediatamente riconoscibili come tali, evitando così che situazioni connesse al porto, trasporto, detenzione e uso possano incidere negativamente sull’ordine e sulla sicurezza pubblica”, dando obbligo a produttori e commercianti del settore di prendere atto che le Soft air devono sottostare alla disciplina dettata per le cosiddette “armi giocattolo” di cui al quarto comma, articolo 5 legge 110/75. La circolare ribadisce anche che tale tappo rosso deve essere “intimamente connesso” e pertanto non asportabile senza danno per la volata della Soft air. “I predetti obblighi”, conclude la circolare, “devono essere estesi anche agli strumenti da segnalazione acustica (armi da salve) declassificati ai sensi dell’articolo 2 della legge 110/75 dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, anch’essi assimilabili alle armi giocattolo, così come si evince fra l’altro dalla sentenza n.1076 del 1° febbraio 1995 della Cassazione penale sez. I