Il banco “cede” sui caricatori delle demilitarizzate sportive

Noi lo sostenevamo da tempo, ma adesso c’è finalmente un primo “imprimatur” ufficiale da parte del Banco nazionale di prova. O meglio, finalmente “lassù” si sono arresi all’evidenza della legge! Noi lo sostenevamo da tempo, ma adesso c’è finalmente un primo “imprimatur” ufficiale da parte del Banco nazionale di prova. O meglio, finalmente “lassù” si sono arresi all’evidenza della legge. Parliamo della questione delle armi demilitarizzate o meglio, più nello specifico, della possibilità di dotare anche le armi lunghe demilitarizzate, qualificate sportive, di caricatori di capacità superiore a 5 colpi, come le altre armi lunghe sportive. La prima arma a “rompere” questo tabù, come riportato da Armimilitari.it, è la carabina Zastava M70 Ab2, classificata sportiva con codice 15_00039ds2 con caricatore di 29 colpi (per visionare la scheda, clicca sull'allegato).
La questione parte da lontano: infatti, a partire dal 2012, quando fu investito della competenza sulle classificazioni delle armi, il banco di prova cominciò ad adottare una prassi tale per cui non accettava le richieste di classificazione di armi lunghe demilitarizzate, se nella scheda veniva indicata una capacità del caricatore superiore a 5 colpi. E questo malgrado la circolare del 2002 sulla demilitarizzazione NON prescrivesse alcun limite al riguardo: infatti, sul caricatore la circolare dice solo che “deve contenere per costruzione il numero di cartucce previsto ai fini della classificazione o dell'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo. Per limitare la capacità del caricatore non sono ammessi perni passanti, piastrine saldate o altri accorgimenti”. Come si può notare, da nessuna parte c’è scritto che il caricatore non possa avere una capacità superiore a 5 colpi, ma solo che la capacità ammessa dalla (fu) catalogazione (oggi classificazione del banco) deve essere “per costruzione”.
Ancora più illegittima, tuttavia, è diventata la consuetudine del Banco dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 121 del 2013 (che, in quanto atto avente forza di legge, è sovraordinato a qualsivoglia circolare), il quale stabilisce che “Per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110” (cioè superiori a 5 o, nel caso delle repliche di armi antiche, a 10).
Da quanto esposto emerge chiaramente che, a prescindere dal numero di colpi indicato nella scheda di classificazione, se un’arma demilitarizzata è classificata sportiva, può legalmente impiegare caricatori di capacità superiore a 5 colpi (che andranno denunciati). La novità, però, è che da oggi finalmente anche il banco riconosce questo stato di cose e, quindi, ammette che siano presentate schede indicanti un numero di colpi superiore a 5.