A6 e A7: cominciamo male…

Per l’acquisto delle armi A6 e A7, che dal 31 dicembre 2018 necessitano di essere “tiratori sportivi”, alcune questure stanno coinvolgendo gli armieri, obbligandoli a… Come è noto, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 104 del 2018, dal 31 dicembre 2018 per l'acquisto e il possesso delle armi ricadenti sotto le nuove categorie europee A6 (demilitarizzate) e A7 (semiauto a percussione centrale con caricatori ad alta capacità), occorre essere iscritti a una federazione di tiro del Coni, a un Tsn o a un campo di tiro privato affiliato al Coni. La novità per il 2019 è che alcune questure, all'atto del rinnovo delle licenze per la vendita di armi alle armerie, stanno inserendo tra le prescrizioni per gli armieri anche l'obbligo da parte di questi ultimi di verificare in capo agli acquirenti delle armi A6 e A7 non soltanto il possesso di un porto d'armi in corso di validità, ma anche il possesso della documentazione comprovante l'iscrizione a una delle suddette federazioni o associazioni. Con tanto di annotazione degli estremi sul registro delle operazioni giornaliere.
Si tratta, a nostro avviso, di un vero e proprio abuso: l'obbligo da parte degli armieri di verificare il possesso di un porto d'armi da parte dell'acquirente è, tra l'altro, previsto da un atto normativo avente forza di legge (Tulps e relativo regolamento di esecuzione), mentre non sono mai ricaduti sotto la responsabilità dell'armiere tutta una serie di ulteriori accertamenti, relativi alla possibilità da parte dell'acquirente di acquistare o meno una specifica arma o specifiche munizioni. Tanto per fare un esempio, non è stata mai competenza di un armiere verificare che quando un soggetto acquista un'arma comune da sparo, non abbia già tutti i posti (tre) occupati nella propria denuncia; né tantomeno è mai stata responsabilità di un armiere verificare che quando un soggetto acquista 50 cartucce per pistola, non ne abbia già 200 a casa. Non è mai stata responsabilità degli armieri, perché non può essere una loro responsabilità: l'armiere non riveste la qualifica di pubblico ufficiale e le informazioni alle quali abbiamo fatto cenno nei nostri esempi possono ben ricadere sotto la normativa in materia di privacy, per esempio.
A nostro avviso, quindi, l'obbligo di accertare l'iscrizione a una federazione del tiro o a un Tsn da parte degli armieri per vendere armi di categoria A6 e A7 è un atto illegittimo. Tale accertamento compete indubbiamente alle autorità di Ps competenti per territorio, che potranno senz'altro (qualora lo ritenessero) chiedere all'acquirente all'atto della presentazione della denuncia relativa all'acquisto di armi A6 o A7, anche di esibire copia della tessera di iscrizione a una federazione del tiro. In assenza della quale sarà senz'altro possibile adottare i provvedimenti del caso. Al di là degli aspetti squisitamente giuridici, non riteniamo corretto addossare alla categoria degli armieri competenze di accertamento che ricadono pienamente sotto le potestà dell'autorità di pubblica sicurezza.