Da Mantovano per discutere di armi

Ieri si è discussa la famosa, o meglio famigerata, bozza di decreto legislativo per l’adeguamento dell’ordinamento giuridico italiano alla direttiva europea 2008/51/Ce, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi. La riunione, indetta da Alfredo Mantovano (pdl), sottosegretario del ministero degli Interni, secondo le scarne informazioni in nostro possesso sembra abbia visto la partecipazione del presidente di Face Italia, Paolo Sparvoli, del presidente di Arcicaccia, Osval

Ieri si è discussa la famosa, o meglio famigerata, bozza di decreto legislativo per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano alla direttiva europea 2008/51/Ce, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. La riunione, indetta da Alfredo Mantovano (pdl, nella foto), sottosegretario del ministero degli Interni, secondo le scarne informazioni in nostro possesso sembra abbia visto la partecipazione del presidente di Face Italia, Paolo Sparvoli, del presidente di Arcicaccia, Osvaldo Veneziano, del presidente della Fitav, onorevole Luciano Rossi (pdl), del segretario generale dell'Anpam, Mauro Silvis e di altri rappresentanti di federazioni sportive e associazioni venatorie. Sembra sia stata rilevata la mancanza dei tempi tecnici per discutere la bozza (rielaborata più volte, ma ancora inutilmente restrittiva nella misura già esposta https://www.armietiro.it/oggi-in-discussione-il-decreto-sulle-armi), presentata peraltro con poco più di un giorno di preavviso a molti dei "convocati". Sembra sia stata ventilata l'ipotesi di emanare un decreto a firma del presidente del consiglio dei ministri (dpcm) che contenga i principi e criteri direttivi comunitari. Ricordiamo che il dpcm non ha forza di legge e, nel sistema delle fonti del diritto, può rivestire il carattere di fonte normativa secondaria, laddove ponga un regolamento. Pone norme tecniche di dettaglio o generiche ma relative ad uno specifico argomento, finalizzate all'attuazione di una data norma di legge.

Questi principi e criteri direttivi comunitari dovrebbero essere quelli della legge delega approvata nel luglio scorso e che il governo sarebbe tenuto a seguire (https://www.armietiro.it/novita-dalla-legge-quadro-sugli-obblighi-comunitari). Tuttavia, molte delle prescrizioni previste sono in realtà già applicate da tempo nel nostro ordinamento giuridico e alcune di queste suggeriscono azioni positive e favorevoli a collezionisti e appassionati di cui non abbiamo trovato traccia nella bozza di decreto. Non si capisce poi cosa dovrebbe avere a che fare il Catalogo nazionale delle armi con la tracciabilità di queste ultime (visto tra l'altro che il catalogo è unico tra le legislazioni europee, per fortuna degli altri Paesi).  

Rivediamo, allora, questi principi e criteri direttivi di provenienza europea: a) prevedere la definizione delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni, nonché delle armi per uso scenico e disattivate, degli strumenti per la segnalazione acustica e per quelle comunque riproducenti o trasformabili in armi, individuando le modalità per assicurarne il più efficace controllo; b) adeguare la disciplina relativa all’iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, anche al fine di assicurare, in armonia con le disposizioni della Convenzione sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili, adottata a Bruxelles il 1º luglio 1969, di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, la pronta tracciabilità delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni; c) razionalizzare e semplificare le procedure in materia di marcatura delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali e delle munizioni, attribuendo al Ministero dell’interno le relative competenze di indirizzo e vigilanza, al fine della pronta tracciabilità e del controllo sull’ uso delle stesse, anche mediante il rilascio di speciali autorizzazioni su tutte le attività di tiro e sulla ricarica delle munizioni; d) prevedere la graduale sostituzione dei registri cartacei con registrazioni informatizzate ai fini dell’attività di annotazione delle operazioni giornaliere svolte, richieste ai titolari delle licenze di pubblica sicurezza concernenti le armi e le munizioni, garantendo l’interoperabilità con i relativi sistemi automatizzati del Ministero dell’interno e la conservazione dei dati per un periodo minimo di cinquanta anni dalla data dell’annotazione stessa; e) prevedere il controllo dell’immissione sul mercato civile di armi da fuoco provenienti dalle scorte governative, nonché procedure speciali per la loro catalogazione e marcatura; f) prevedere speciali procedimenti per la catalogazione e la verifica delle armi semiautomatiche di derivazione militare, anche ai fini dell’autorizzazione per la loro detenzione; g) adeguare la disciplina in materia di tracciabilità e tutela delle armi antiche, artistiche e rare e delle relative attività di raccolta ai fini culturali e collezionistici; h) determinare le procedure, ordinarie e speciali, per l’ acquisizione e la detenzione delle armi, anche attraverso la previsione dei requisiti necessari, anche fisici e psichici, degli interessati all’ acquisizione e alla detenzione di armi, al fine di evitare pericoli per gli stessi, nonché per l’ordine e la sicurezza pubblica, prevedendo a tal fine un’ idonea informazione alle persone conviventi con il richiedente e anche lo scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell’ordine, utili a prevenire possibili abusi da parte di soggetti detentori di armi da fuoco; i) adeguare la disciplina per il rilascio, rinnovo e uso della Carta europea d’arma da fuoco; l) disciplinare, nel quadro delle autorizzazioni contemplate nell’articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le licenze di polizia per l’esercizio delle attività di intermediazione delle armi e per l’effettuazione delle singole operazioni; m) prevedere specifiche norme che disciplinino l’utilizzazione, il trasporto, il deposito e la custodia delle armi, anche al fine di prevenirne furti o smarrimenti; n) prevedere l’introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed alla legge 18 aprile 1975, n. 110, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2008/51/CE. 2. Dall’attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Agli adempimenti derivanti dall’esercizio della delega di cui al presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente". Non ci pare di ravvisare l'obbligatorietà di intervenire pesantemente sulla materia (quindi sui diritti o sulle tasche degli appassionati), quando già la nostra legge è tra le più restrittive ed efficienti in materia.

Ricordiamo che il sottosegretario Mantovano è delegato per le materie di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza, ma  ricordiamo anche che nello staff del ministro c'è l'avvocato Gian Paolo Sassi di Varese, che durante l'Exa 2010 aveva illustrato la campagna in atto per la semplificazione della normativa sulle armi, in particolare quella che regolamenta il rilascio del Porto d’armi: "Anche l’Italia si ispira alla normativa europea nel rilascio del Porto d’armi, una normativa moderna e chiara che evita processi ingiustificati e restrizioni inutili". Poi c'è il consigliere per la sicurezza Luigi Peruzzotti di Gallarate (Va) che era stato autore, durante la XIV legislatura di una intensa attività legislativa a favore degli appassionati di armi, culminata con la revisione dell'articolo 52 cp sulla legittima difesa.