Sparare con le armi in collezione: occhio…

Il nuovo decreto legislativo consente di “provare” in poligono le armi che si hanno in licenza di collezione. Occorre, però, rispettare ben precise regole Una delle novità più interessanti del decreto legislativo 104 del 2018 (entrato in vigore lo scorso 14 settembre) consiste nella possibilità di portare al poligono le armi inserite nella licenza di collezione. Questa possibilità era generalmente preclusa in precedenza, anche se non mancavano esempi di questure “virtuose” che consentivano invece l’impiego in poligono anche delle armi in collezione oltre a quelle in denuncia (con munizionamento acquistato e consumato al Tsn).

L’articolo 5 del decreto legislativo 104/18 consente al titolare di licenza di collezione “in possesso della capacità di cui all’articolo 8” (cioè di un congedo militare non più vecchio di 10 anni o di un certificato di abilitazione al maneggio rilasciato da un Tsn) di trasportare le armi in collezione “presso poligoni o campi di tiro autorizzati per effettuare prove di funzionamento delle medesime armi”. Lo stesso articolo 5 prevede che “la prova di funzionamento può essere effettuata per ciascuna arma con cadenza non inferiore a sei mesi e consiste nello sparo di un numero di colpi non superiore a 62”. Non è obbligatorio acquistare le munizioni al Tsn (specialmente se a fare la prova si va in un campo di tiro privato…), si possono acquistare anche in una armeria, ma devono essere comunque consumate “entro ventiquattro ore dall’acquisto”.

La sanzione prevista per il mancato rispetto di queste regole (cioè la cadenza semestrale, il numero massimo di cartucce sparabili o il consumo delle munizioni entro le 24 ore) è di tipo amministrativo e consiste in una ammenda fino a 1.000 euro. Attenzione, però: oltre alla mera sanzione pecuniaria, occorre considerare che qualche questura potrebbe considerare che il titolare abbia “abusato” della licenza di collezione e, quindi, intraprendere la procedura amministrativa per la sua revoca, secondo quanto previsto dall’articolo 10 Tulps. Una seconda insidia non è contenuta nel decreto legislativo, bensì nella circolare esplicativa 557/PAS/U/012678/10900(27)9 emanata dal ministero il 12 settembre, la quale prevede che sia il collezionista “semplice”, sia il collezionista in possesso di un porto d’armi in corso di validità, quando intendano portare le armi in collezione al poligono debbano fare l’avviso di trasporto armi. Occorre, a questo proposito, considerare che l’articolo 3 del decreto legislativo 104 del 2018 prevede una procedura agevolata di avviso di trasporto, consistente in pratica in un silenzio-assenso da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, specificando però che tale procedura è prevista “per il trasporto di armi e parti d'arma tra soggetti muniti della licenza di cui all'articolo 31”, quindi tra produttori e armieri o tra produttori e distributori o tra distributori e armieri eccetera. La procedura “agevolata”, da quanto appare, non sembra riguardare i collezionisti e, di conseguenza, per l’avviso di trasporto occorrerà svolgere la procedura prevista precedentemente, quindi domanda in carta libera al questore (tramite il proprio commissariato o stazione carabinieri) che potrà considerarsi accettata solo una volta che sarà restituita vidimata.