Pubblicato il regolamento sugli spray al capsicum

Con il decreto 12 maggio 2011 n.10 è stato finalmente emanato il regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell’articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009

 

Con il decreto 12 maggio 2011 n.10 è stato finalmente emanato il regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009. (G.U. 8 luglio 2011 n. 157). Ecco il testo del decreto, per conoscere il commento del giudice Edoardo Mori CLICCA QUI.

Art. 1.
1. Gli strumenti di autodifesa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum e che non hanno attitudine a recare offesa alle persone, devono avere le seguenti caratteristiche:
a) contenere una miscela non superiore a 20 ml;
b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento;
e) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;
d) essere sigillati all'atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale;
e) avere una gittata utile non superiore a tre metri.
2. Tutti gli strumenti di autodifesa di seguito denominati prodotti non conformi alle caratteristiche tecniche di cui al comma 1 rimangono disciplinati dalla normativa in materia di armi.
Art. 2.
1. Sui prodotti di cui all'articolo 1 importati o immessi sul territorio nazionale devono essere riportate, in lingua italiana visibile e leggibile, le seguenti indicazioni:
a) denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) il divieto di vendita ai minori degli anni 16.
2. La confezione dei prodotti di cui al comma 1 deve riportare:
a) nome o ragione sociale o marchio e la  sede legale dcl produttore, ovvero, se prodotti all'estero, dell'importatore;
b) i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione, la quantità di miscela e tutte le sue componenti;
e) le istruzioni, le precauzioni d'uso e l'indicazione che l'uso dei prodotti è consentito solo per sottrarsi a una minaccia o a una aggressione che ponga in pericolo la propria incolumità;
d) in etichetta, almeno il simbolo di pericolo Xi e l'avvertenza «irritante».
3. Le indicazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), possono essere contenute in un foglio illustrativo inserito nella confezione dei prodotti.
4. Per l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 che disciplina pure la sicurezza degli stessi prodotti.
Art. 3.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale. Nel predetto periodo continuano ad applicarsi le norme precedentemente vigenti. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 maggio 2011