Porto d’armi a due anni per le guardie giurate

Raddoppiata la validità della licenza di Porto d’armi per le guardie giurate

La novità è contenuta nel disegno di legge 3186-B, che il senato ha approvato il 22 novembre 2005: la camera lo aveva già esaminato ed emendato in precedenza, quindi ormai manca solo la pubblicazione perché diventi legge. Si tratta di un provvedimento di semplificazione e riassetto normativo che spazia su moltissimi argomenti, tra i quali la licenza prefettizia e il Porto di pistola per le guardie giurate. Il provvedimento, in anticipo rispetto a quanto ventilato nel disegno di legge di riforma della legislazione in materia di armi (assegnato alla commissione affari costituzionali del senato con il numero 3650), ha raddoppiato la durata del Porto d’armi a tassa ridotta rilasciato alle guardie giurate, portandolo da uno a due anni. Ecco il testo dell’articolo in questione:

Articolo 10, lettera b) All’articolo 138 (del Tulps, ndr), il secondo comma è sostituito dal seguente: «La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l’approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il Porto d’armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata».