Magi e Verini, uniti per cancellare il settore armiero

Ricordate il ddl n. 3218 presentato dal deputato Pd Walter Verini? Il suo esame prosegue da parte della Commissione affari costituzionali della Camera. Ci siamo già intrattenuti sulle criticità in esso contenute, in particolare per quanto riguarda l’obbligo di comunicazione dell’intenzione di acquisire una autorizzazione in materia di armi anche agli “ex” fidanzati. Per fare un ripasso, trovate il testo allegato in fondo a questa notizia.

Ebbene, nella seduta dello scorso 2 dicembre, la Commissione affari costituzionali ha deciso di abbinare a tale ddl, per la trattazione congiunta, anche il n. 3369, fresco di presentazione lo scorso 16 novembre da parte del deputato Riccardo Magi (+Europa). La lettura fa accapponare la pelle.

Nel ddl, innanzi tutto, si obbliga chi chieda il rilascio di un porto d’armi o un nulla osta a conseguire un certificato “rilasciato dallo specialista psichiatra e un certificato tossicologico dal quale risulti l’assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”. Medesima certificazione dovrà essere presentata ogni anno. Sono alcuni anni che è noto anche ai sassi che non c’è, in Italia, un numero anche solo lontanamente sufficiente di medici psichiatri per realizzare questo progetto, ma ovviamente questo non importa. Anzi, probabilmente è un valore aggiunto: così si provoca la paralisi del sistema.

I conviventi maggiorenni di chiunque chieda di attivare la procedura per l’autorizzazione alla detenzione di un’arma dovranno dichiarare entro 7 giorni “per iscritto alla questura di aver ricevuto comunicazione dell’istanza da parte dello stesso richiedente e indicano eventuali motivi ostativi al rilascio del provvedimento”. Questo in pratica sottopone chiunque chieda un porto d’armi a un atto di tipo attivo, quindi a una “autorizzazione”, da parte dei conviventi. È solo leggerissimamente anticostituzionale, ma se c’è di mezzo la sicurezza pubblica cosa volete che sia la carta fondamentale della Repubblica!

Si modifica l’articolo 38 del Tulps introducendo l’obbligo di denuncia per tutti i caricatori e non solo per quelli di capacità superiore a 10 colpi per carabina e 20 per pistola.

Dall’articolo 3 in poi, si passa direttamente alla fantascienza, nel senso che evidentemente chi ha compilato il ddl non ha evidentemente la benché minima idea di come funzioni il settore sportivo delle armi.

Si conferma la possibilità di detenere 3 armi comuni e 12 sportive, si fissa un limite a 20 per le armi da caccia ma, udite udite, si specifica che “è consentita esclusivamente la detenzione delle armi previste dalla licenza rilasciata”, aggiungendo peraltro che “in caso di nulla osta e di licenza per le armi di uso sportivo è consentita esclusivamente la detenzione di munizioni di tipo non letale individuate con regolamento adottato mediante decreto del ministero dell’Interno”. Chissà come farà il ministero a individuare qualcosa che, a parte per i fucili calibro 12, non esiste in commercio. E chissà perché i firmatari di questo ddl non si siano informati prima sull’esistenza, o meno, di tali cartucce. Probabilmente perché non gli importa. Anzi, meglio.

L’intifada nei confronti della detenzione di munizioni prosegue con l’articolo 4, indicando che “per i titolari di licenza di porto d’armi per uso di caccia il possesso di munizioni, nel limite massimo indicato nella licenza, è consentito solo durante la stagione venatoria. Per i titolari di licenza di porto d’armi per uso sportivo le munizioni sono acquistabili presso i poligoni delle sezioni dell’Unione italiana tiro a segno e sono immediatamente utilizzate negli stessi poligoni. Le munizioni acquistate al di fuori dei poligoni, nel limite massimo indicato dalla licenza, possono essere detenute solo presso i poligoni”. Speriamo, a questo punto, che il raptus omicida non li colga durante il tragitto…

Qualcuno può spiegare ai firmatari di questo ddl che oltre alle sezioni del Tiro a segno nazionale esistono anche i poligoni e i campi di tiro privati? Come per esempio quelli nei quali svolgono l’attività sportiva gli atleti del Tiro a volo (che qualche medagliuccia olimpica in questi anni l’hanno portata a casa, altro che l’altetica…)? E che in detti campi di tiro non è consentita la detenzione di munizioni? Qualcuno può spiegare ai firmatari che alcune discipline degli sport del tiro NON possono essere svolte con munizioni del commercio, bensì con munizioni realizzate tramite la ricarica domestica? Ma soprattutto, qualcuno può spiegare ai firmatari che esistono discipline sportive che vengono praticate con armi da caccia e anche con armi comuni da sparo? Tanto che c’è addirittura una specifica federazione del Coni (la Fidasc?).

Ma come vi permettete, come è semplicemente possibile che non proviate vergogna nel presentare un ddl che manifesta una così crassa, soddisfatta, tronfia superficialità e inconsapevolezza sulla più basilare natura della materia nella quale avete la presunzione di intervenire? Voi siete i rappresentanti degli italiani: TUTTI gli italiani, anche dei legali detentori di armi che hanno il DIRITTO che le leggi che li riguardano, vengano decise e promulgate con cognizione di causa, come per qualsiasi altra materia. Più che altro, siete voi ad avere il DOVERE di proporre BUONE leggi, non aborti del genere.

Qui siamo a un livello tale di assurdità che l’unico paragone che ci viene alla mente è leggere la proposta, per limitare il contagio da Covid 19, di obbligare gli italiani a non respirare…

Con i successivi articoli, si obbliga chi richieda un porto d’armi per Tiro a volo all’iscrizione a una federazione del Coni, a un Tiro a segno nazionale o alle “associazioni sportive dilettantistiche di tiro a segno affiliate al Coni” (nelle quali, però, come abbiamo detto, si andrà a fare semplicemente atto di presenza, perché le cartucce non si potranno portare!).

 

In allegato, il testo dei due ddl (3218 Verini e 3369 Magi).

 

3218 3369