La proposta della Margherita

Dicono di non avere “animus ledendi” nei confronti degli appassionati di armi, dicono anzi di conoscerne parecchi e che alcuni sono anche loro elettori

Dicono di non avere “animus ledendi” nei confronti degli appassionati di armi, dicono anzi di conoscerne parecchi e che alcuni sono anche loro elettori. Parole espresse a posteriori, perché alla prima ondata emotiva che ha seguito un grave fatto di sangue commesso a Chieri (To) con armi lecitamente detenute, si sono levati sui banchi della camera dei deputati per presentare una proposta di legge contenente “Modifiche alla disciplina concernente la detenzione delle armi da fuoco, il porto d’armi e le armi giocattolo”. Gli onorevoli Giuseppe Fioroni e Maurizio Fistarol (clicca sui nomi per inviargli una e-mail), eletti rispettivamente in Sardegna e nel Veneto nelle liste della Margherita-Democrazia è libertà, hanno pensato di raccogliere le firme necessarie a presentare la legge fuori dalle sale cinematografiche in cui si proiettava “Bowling for Columbine”, un pesante atto di accusa alla supposta facile reperibilità delle armi negli Stati Uniti, ritenuta alla base del massacro di un insegnante e di dodici studenti, nel liceo della città di Columbine (Oklahoma), da parte di due coetanei. Con lo slogan “Sicurezza, non pistole facili- Campagna contro l’uso personale delle armi”, i due parlamentari intendono introdurre, per la certificazione medica di idoneità psico-fisica prevista per il rilascio del Nulla osta e del Porto per difesa personale (ex comma I, articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n° 89), la visita del richiedente da parte di una “commissione medica, costituita presso la Asl competente per territorio, composta da tre membri, di cui uno medico legale e uno specialista in neurologia e psichiatria”. “L’autorizzazione alla detenzione di armi deve essere rinnovata ogni due anni”, il Porto annualmente. Chiunque faccia richiesta di Porto d’armi o di Nulla osta, prosegue la proposta di legge, “deve frequentare un corso teorico e pratico che preveda un attestato finale di idoneità all’uso delle armi”, lasciando poi al ministero dell’Interno l’individuazione del percorso formativo teorico e pratico del corso nonché il profilo professionale dei soggetti preposti alla formazione e al rilascio dell’attestato finale. I deputati della Margherita chiedono poi un giro di vite sulle pistole giocattolo, definite “a prima vista sempre più simili a quelle vere”, introducendo la pena della “reclusione da sei mesi a un anno e la multa da cinquecento a duemila euro” per “chiunque rimuove il tappo rosso”. Secondo la proposta di legge, la commercializzazione delle armi giocattolo dovrà restare sospesa fino al momento in cui il ministero dell’Interno, di concerto con quello delle Attività produttive, non ne individuerà i requisiti, con particolare riguardo ai requisiti degli acquirenti delle stesse. La proposta presenta alcune incongruenze e imprecisioni giuridiche e, a nostro parere, presupposti sbagliati: purtroppo né leggi né divieti, infatti, possono fermare l’esplosione della follia. E sperequazioni come quelle proposte dalla Margherita tra cittadini di serie A (come quelli che richiedono, per esempio, la patente di guida) e cittadini di serie B (quelli che invece richiedono un’autorizzazione relativa alle armi) non possono che trovare una ferma posizione di rifiuto. Un’ulteriore limitazione posta al diritto di cittadini, come quelli appassionati di armi, già severamente controllati, dovrebbe far riflettere chi la propone e chi, sulla base di dati desunti da fonti misteriose, parla di 5 milioni di “armati” in Italia o di altre statistiche. Se davvero gli italiani che hanno armi sono tanti, pensiamo che qualcosa possano pur contare. Speculare su lutti e tragedie è sempre sbagliato e non vorremmo che fosse il caso dei due deputati della Margherita che forse confondono la situazione italiana con quella statunitense, che pure non è quella del selvaggio west e ha comunque contenuti storici, sociali e culturali diametralmente opposti a quelli europei. Fioroni, da noi sentito sull’argomento, ha tenuto a sottolineare che “non si tratta di un problema di numero di armi, ma che chi le detiene le sappia usare e non arrechi danni a sé e agli altri”. Parole che non ci convincono tanto, perché i fatti (cioè la proposta) dicono ben altro. Nonostante la (sbandierata) passione per le armi e la (demagogica) comprensione per chi svolge attività sportiva con esse, nonostante la disponibilità a collaborare, Fioroni ci è sembrato come altri politici: “paracadutato” su un tema “eccitante” per gli animi di chi, in nome della democrazia e della libertà, vuole privare gli altri dei loro diritti e sembra assai poco interessato ad approfondire un tema spinoso e complicato, ma soprattutto a pensare alle conseguenze delle sue azioni. E pensare che il deputato è un medico ed è il primo a essere scettico sui controlli previsti, deputati al medico di famiglia e all’ufficiale sanitario dell’Asl. Per quanto ci riguarda, vigileremo sul percorso della proposta, che ci auguriamo resti lettera morta, e prenderemo in esame azioni concrete. Clicca qui per leggere il comunicato stampa della Margherita Ecco il testo provvisorio dei cinque articoli della proposta di legge: XIV legislatura CAMERA DEI DEPUTATI Proposta di legge d’iniziativa dei deputati Fioroni, Fistarol Modifiche alla disciplina concernente la detenzione delle armi da fuoco, il porto d’armi e le armi giocattolo. Articolo 1 (modifica della disciplina relativa alla detenzione di armi da fuoco) 1. Il comma 5 dell’articolo 35 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è sostituito dai seguenti: “Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di una certificazione medica di idoneità psico-fisica rilasciata da una commissione medica, costituita presso la Asl competente per territorio, composta da tre membri, di cui uno medico legale e uno specialista in neurologia e psichiatria. L’autorizzazione alla detenzione di armi deve essere rinnovata ogni due anni. Il questore la subordina alla presentazione della certificazione medica secondo le modalità prescritte nel comma precedente”. Articolo 2 (modifica alla disciplica della licenza di porto d’armi) 1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89 è sostituito dai seguenti: “1. Alla documentazione richiesta per ottenere la licenza di porto d’armi deve essere allegata apposita certificazione di idoneità psico-fisica, rilasciata da una commissione medica, costituita presso la Asl competente per territorio, composta da tre membri, di cui uno medico legale e uno specialista in neurologia e psichiatria. 1 bis. Il prefetto subordina il rinnovo annuale della licenza di porto d’armi alla presentazione della certificazione medica rilasciata secondo le modalità prescritte nel comma precedente”. Articolo 3 (Istituzione del corso teorico e pratico per il porto e la detenzione delle armi) 1. L’articolo 16 della legge 4 giugno 1936, n.1143, è sostituito dal seguente: “Art.16 – Chiunque faccia richiesta di porto d’armi o di nulla osta per la detenzione deve frequentare un corso teorico e pratico che preveda un attestato finale di idoneità all’uso delle armi”. 2. Il Ministro dell’Interno, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua il percorso formativo teorico e pratico del corso di cui al comma precedente, nonché il profilo professionale dei soggetti preposti alla formazione e al rilascio dell’attestato finale”. Articolo 4 (Modifica alla disciplina dell’uso delle armi giocattolo) 1. All’articolo 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 6 bis: “È punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da cinquecento a duemila euro chiunque rimuove dalle armi giocattolo il tappo rosso di cui al comma 4”. Articolo 5 (Sospensione della commercializzazione delle armi giocattolo) 1. Con decreto del Ministro dell’Interno, da adottarsi di concerto con il Ministro delle Attività produttive entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti per la commercializzazione delle armi giocattolo con particolare riguardo ai requisiti degli acquirenti delle stesse. 2. Fino alla entrata in vigore del decreto di cui al comma precedente è sospesa la commercializzazione delle armi giocattolo.