La mia arma, a quale categoria Ue appartiene?

Le questure iniziano a chiedere ai cittadini di precisare nella denuncia la categoria europea alla quale appartiene l’arma. Ecco come districarsi nel “burocratese” del nuovo assetto tracciato dalla direttiva 2017/853

Il recepimento in Italia della direttiva 2017/853 ha portato un certo stravolgimento nelle categorie europee delle armi da fuoco ma, soprattutto, ha fatto sì che tali categorie assumessero una importanza ancor più rilevante rispetto al passato: basti solo pensare alle controverse categorie A6 e A7, per la cui detenzione (se iniziata dopo il 13 giugno 2017) è richiesta l’iscrizione a un Tiro a segno o a un campo di tiro. Il riflesso pratico di questa situazione è che alcuni commissariati o stazioni carabinieri stanno chiedendo ai cittadini detentori, all’atto del rinnovo della denuncia (in occasione dell’acquisto o vendita di armi), di precisare a quale categoria europea appartenga ciascuna arma detenuta. Questo causa obiettivamente alcune incertezze interpretative, atteso il fatto che pur essendo le categorie europee note e facilmente reperibili (per esempio sul nostro sito), la loro “lettura” letterale e relativa applicazione ai casi concreti causa perplessità negli appassionati. Uno dei motivi di confusione è anche determinato dal fatto che con l’ultima direttiva europea, la 2017/853 (recepita con decreto legislativo 104 del 2018), è stato modificato estesamente l’elenco delle categorie originariamente previsto dalla 91/477, con la conseguenza che adesso alcune tipologie di armi non appartengono più a una categoria, bensì a un’altra. Solo che la categoria precedente continua a esistere, solo che si riferisce ad altri tipi di armi! Emblematica in questo senso la categoria delle armi “somiglianti” alle armi automatiche, che prima era la B7 e adesso è B9 (adesso le B7 sono le armi a canna liscia con canna inferiore ai 60 cm, che prima erano B6!).

Cerchiamo, quindi, per agevolare il compito e risolvere i vostri dubbi, di affrontare alcuni casi pratici, in modo da poter “tradurre” dal burocratese le frasi talvolta oscure utilizzate dal legislatore, in termini più aderenti alla realtà quotidiana degli appassionati.

Il caso più controverso è quello relativo alle armi della categoria A7: per la normativa europea sono armi A7 “ciascuna delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche, a percussione centrale: a. le armi da fuoco corte che consentono di sparare più di 21 colpi senza ricaricare, se: i. un caricatore che può contenere più di 20 colpi è parte dell’arma da fuoco o ii. Un caricatore staccabile che può contenere più di 20 colpi vi è inserito; b. Le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare, se: i. un caricatore che può contenere più di 10 colpi è parte dell’arma da fuoco o ii. Un caricatore staccabile che può contenere più di 10 colpi vi è inserito”.

Cosa significa questo? Per esempio, che se si detiene una carabina semiautomatica “somigliante a un’arma automatica”, come un classico Ar, quest’ultima sarà una A7 solo nel momento in cui sia in essa fisicamente inserito un caricatore con capacità di 11 colpi o più. Se, invece, l’arma è (per esempio) stata acquistata con caricatore da 5 o 10 colpi e si intende detenerla con tale caricatore montato, l’arma (essendo “somigliante” a un’arma automatica) ricadrà nella categoria B9 (ex B7) e NON nella categoria A7. Questo, anche nel caso in cui si siano denunciati caricatori di ricambio di capacità superiore a 10 colpi. Se, invece, l’arma non ha addirittura neanche l’aspetto di un’arma automatica (ricordiamo per esempio che per la Browning Bar venatoria sono stati prodotti caricatori anche da 14 colpi), ricadrà nella categoria B4.

È sempre opportuno sottolineare che per ricadere nella categoria A7, le armi devono essere semiautomatiche e a percussione centrale; quindi, se si possiede (ipotesi) una replica calibro .22 lr dell’Ar15 con caricatore da 25 colpi, quell’arma sarà B9 qualsiasi sia la capacità di colpi nel caricatore e non potrà mai essere A7.

Per quanto riguarda i revolver, questo tipo di arma non è riportato “in chiaro” sulla direttiva: ricade, però, nella fattispecie prevista dalla categoria B1, che attualmente comprende “armi da fuoco corte a ripetizione”.

Le pistole semiautomatiche erano contemplate nella categoria B1, che nell’originaria formulazione della direttiva 91/477 comprendeva “le armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione”.

Adesso però la categoria B1 prevede solo le armi corte a ripetizione, quindi tutte le pistole semiautomatiche con capacità del caricatore fino a 20 colpi ricadono nella categoria B5 (che in precedenza, invece, era dedicata alle armi lunghe semiauto “con serbatoio e camera contenenti al massimo tre cartucce”). Le pistole semiautomatiche a percussione centrale che hanno caricatore di capacità superiore a 20 colpi, saranno sempre in categoria A7.

Per le armi corte monocolpo le categorie possibili sono tre: B2 se sono a percussione centrale, B3 se sono a percussione anulare con lunghezza totale inferiore a 28 cm, C4 se hanno percussione anulare e lunghezza maggiore o uguale a 28 cm.

Tralasciando i casi contemplati nella categoria A7, che abbiamo già trattato, una carabina semiautomatica a canna rigata potrebbe ricadere sotto diverse categorie europee, a seconda del suo “aspetto” e a seconda di altre caratteristiche. In linea di principio, le carabine semiautomatiche sono contemplate dalle categorie B4 e B6: nel primo caso,quello grandemente più diffuso, se “caricatore e camera possono insieme contenere più di tre colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione anulare e più di tre ma meno di dodici colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione centrale”. La categoria B6 è di più difficile lettura, nel senso che dovrebbe comprendere le armi da fuoco della categoria A7, punto B, però “con caricatore e camera contenenti al massimo tre colpi, il cui caricatore non è fissato o per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, con attrezzi comuni, in armi con caricatore e camera che possono contenere insieme più di tre colpi”. Considerando, però, che la A7 già prevede al punto B armi lunghe capaci di sparare più di 11 colpi, appare evidente che vi sia una contraddizione in termini in un’arma che dovrebbe da un lato consentire di sparare 11 colpi di seguito ma dall’altro ha un caricatore da 2 cartucce.

Le armi attualmente classificate in categoria B6, nonostante ciò, non sono poche, ma bisogna ricordare che con la precedente classificazione europea nella B6 ricadevano le armi “le armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm”. Occorrerà, quindi, attendere la completa conversione delle schede di classificazione del Banco per capirci veramente qualcosa.

Se le carabine, invece, sono semiautomatiche “somiglianti alle armi da fuoco automatiche”, ricadranno nella categoria B9. Esisterebbe, per la verità, un’ulteriore categoria possibile, cioè la C3, che comprende le “armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alle categorie A o B”. Non è però chiarissimo quali possano essere queste caratteristiche differenti, al momento sono solo due produttori ad aver ottenuto la classificazione di armi in questa categoria che, però, apparentemente non sono al momento in commercio.

In soldoni: se la carabina “somiglia” a un’arma automatica andrà in B9, in caso contrario in B4.

Per i fucili semiauto a canna liscia vale la stessa situazione delle carabine a canna rigata: le categorie possibili sono la B4, oppure la B9 se “somigliano” a un’arma automatica, con le identiche perplessità sulla categoria B6. C’è, però, una possibilità in più: se la canna del fucile semiautomatico a canna liscia non supera i 60 cm, allora dovrà ricadere nella categoria B7 (ex B6), a patto però che la capacità del serbatoio non superi i 10 colpi (altrimenti sarà sempre A7).

Per i fucili a pompa, le possibilità sono due: ricadono nella categoria B7 nel momento in cui la canna non supera i 60 cm di lunghezza, altrimenti ricadono nella categoria C1 (armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui alla categoria B, punto 7).

Per le carabine a ripetizione manuale, con otturatore girevole-scorrevole o a leva o con altri sistemi di caricamento, la categoria europea è la C1, a meno che (pensiamo in particolare a determinate bolt-action per l’impiego sportivo) non siano a colpo singolo, in tal caso ricadono nella categoria C2.

Per le armi basculanti, la ripartizione è abbastanza semplice: se sono a canna liscia (doppiette, sovrapposti, monocanna), la categoria europea è la C7; se hanno almeno una canna rigata (quindi kipplauf, combinati, drilling eccetera), la categoria è la C2.