La denuncia armi via Pec

I tempi cambiano e oggi è possibile denunciare l’acquisto di armi anche via Posta elettronica certificata. Ma come si fa?

Siamo nel XXI secolo e, ormai da alcuni anni, accanto ai tradizionali sistemi per comunicare con le pubbliche amministrazioni, come la posta raccomandata, c’è anche la Pec, acronimo di Posta elettronica certificata. Uno strumento digitale che è a tutti gli effetti considerato dalla legge equivalente alla tradizionale raccomandata, solo che essendo digitale, la trasmissione (e ricezione) è istantanea e non dipende dal “postino”. Anche per quanto riguarda l’obbligo di denunciare l’acquisto di armi, parti d’arma, munizioni e materie esplodenti, è possibile utilizzare la Pec anziché recarsi fisicamente al commissariato o alla stazione dei carabinieri, questa possibilità è stata introdotta nello specifico dal decreto legislativo 104 del 2018, che ha modificato in tal senso l’articolo 38 Tulps (anche se già in precedenti norme di legge era prevista la possibilità di comunicare con gli uffici di Ps per via telematica): “Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni”. La cosa può risultare indubbiamente utile, nel momento in cui le disposizioni contro la diffusione del Coronavirus impongano ingressi contingentati negli uffici di Ps, con la possibilità di formazione di code o la necessità di prendere appuntamento.

Ma come si fa, in concreto? E a chi, di preciso, dovrebbe essere inviata questa Pec?

La prima cosa da sapere quando si parla di Pec, è che un indirizzo di posta certificata può “dialogare” solo con un altro indirizzo di posta certificata. Quindi, se si decide di inviare la propria denuncia tramite Pec, non è sufficiente conoscere l’indirizzo Pec del proprio commissariato o stazione carabinieri, ma occorre che anche il mittente sia in possesso di una casella di Posta elettronica certificata, dalla quale far partire il messaggio. Sono ormai moltissimi i fornitori di caselle di Posta elettronica certificata, da Poste italiane ad aziende private specializzate, e il costo è anche inferiore ai 10 euro all’anno. Se si manda all’indirizzo Pec di un commissariato la propria denuncia, usando un indirizzo e-mail normale (non Pec), il destinatario riceverà solo un insieme incomprensibile di lettere e numeri e simboli senza senso. Lo stesso se si manda una Pec a un indirizzo di posta elettronica normale.

La Pec deve essere inviata all’indirizzo di Posta elettronica certificata dell’ufficio al quale normalmente si presenta la propria denuncia. Quindi, se si presenta a un preciso commissariato di zona dovrà essere la Pec di quel commissariato, se la si presenta alla stazione carabinieri dovrà essere la Pec di quella specifica stazione carabinieri. L’elenco delle Pec delle stazioni carabinieri può essere trovato sul sito indicepa.gov.it (avendo cura di indicare nella chiave di ricerca “CC” e la località geografica, esempio “CC Bruzzano”). Per quanto riguarda i commissariati, basta cercare su Google le Pec dei commissariati della propria provincia (esempio “Pec commissariati Palermo”) per trovare le pagine ufficiali con i recapiti degli uffici (telefono e Pec).

Nell’oggetto della Pec è opportuno specificare che la comunicazione riguarda la presentazione della denuncia per le armi. Nel testo vero e proprio conviene riassumere le proprie generalità e spiegare che negli allegati viene inviata la nuova denuncia in seguito a un acquisto (o una cessione) effettuato in una determinata data (ovviamente entro le 72 ore precedenti…). Alcuni consigliano di ripetere comunque l’elenco delle armi che compone la denuncia anche nel testo vero e proprio dell’email, perché solo il testo dell’email sarebbe “certificato” relativamente alle generalità del mittente e non anche gli allegati. La cosa ovviamente non guasta, è meglio fare qualcosa di più piuttosto che qualcosa di meno. Che cosa allegare? Innanzi tutto una scansione, con la propria firma, della denuncia nuova, una scansione dell’eventuale denuncia vecchia che si va ad aggiornare, una scansione del proprio titolo valido per l’acquisto (porto d’armi), una scansione del proprio documento di identità e una scansione della dichiarazione di vendita rilasciata dall’armeria. Se l’acquisto è avvenuto tra privati, al posto della dichiarazione di vendita dell’armeria si allegherà la scansione della scrittura privata che è stata firmata dalle due parti, una scansione del documento di identità del cedente ed eventualmente una scansione della denuncia del cedente, dalla quale risulti il possesso dell’arma che ha ceduto. Questo documento non sarebbe obbligatorio ma molti commissariati o stazioni carabinieri lo richiedono per semplificare il proprio lavoro.

Una volta premuto il tasto invio, tutto questo materiale viene inviato alla Pec del destinatario e dalla propria casella Pec sarà possibile avere la notifica dell’avvenuta spedizione e dell’avvenuta consegna. Queste notifiche, che è possibile stampare e conservare, costituiscono la prova che la Pec è stata inviata al previsto destinatario e a tutti gli effetti rappresentano la ricevuta dell’avvenuta consegna. Per ritirare la copia vidimata della propria denuncia, sarà tuttavia necessario recarsi di persona alla stazione carabinieri o al commissariato.