La circolare sui proiettili espansivi

Ecco il testo integrale della circolare che chiarisce l’ambito di applicazione dell’articolo 2 della legge 110/75

Ecco il testo integrale della circolare del ministero degli Interni n° 559/C.11764.10171 (L) del 17 giugno 1992, che chiarisce l’ambito di applicazione dell’articolo 2 della legge 110/75. L’articolo in questione, infatti, è stato modificato dal decreto n°306/92 (convertito in legge 356/92), che ha aggiunto fra le munizioni vietate quelle “ad espansione”. Il divieto è stato introdotto in seguito all’emanazione della direttiva comunitaria del 18 giugno 1996. La circolare precisa che il divieto di utilizzare e possedere munizioni “a espansione” non è riferito alle armi da caccia e per Tiro a segno, restringendo quindi il divieto al solo ambito difensivo. A questo proposito, è opportuno precisare che alcuni considerano tra le “espansive” esclusivamente i proiettili a punta cava (hollow point), altri ricomprendono in questa categoria anche i proiettili incamiciati con la punta in piombo scoperto (Soft point). In ogni caso, il divieto non riguarda i proiettili interamente in piombo nudo e, ovviamente, quelli completamente blindati. Abbiamo scritto in rosso il punto della circolare che riguarda i proiettili espansivi (ATTENZIONE: la parte relativa alla detenzione delle armi da caccia, punto 4 della circolare, non è più in vigore!) Ministero dell’Interno Dipartimento della pubblica sicurezza Direzione centrali affari generale Servizio polizia amm.va e sociale Div. Armi ed esplosivi Circolare telegrafica 559/C.11764.10171 (L) (.) Seguito della circolare P.N. datata 2.6.1992 relativa al settore armi ed esplosivi, nonché attuazione in tale ambito di controlli più calibrati all’attuale situazione dell’ordine e sicurezza pubblica. Si ritiene necessario diramare ulteriori disposizioni in materia conseguenti alla recente emanazione del D.L. 8.6.1992 N. 306 (G.U. 8.6.1992 Serie generale N. 133) modificativo della vigente normativa di P.S. Al riguardo si puntualizza quanto segue: 1) In attesa dell’adozione del decreto ministeriale previsto, art.12 comma 2, le competenti autorità di P.S., all’atto del rilascio dei permessi di porto d’armi e nulla osta acquisto munizioni, apporranno sui predetti titoli di polizia l’annotazione relativa al numero massimo di munizioni acquistabili adeguato alla situazione dell’ordine e sicurezza pubblica nelle rispettive province. Tenendo presente le disposizioni previste in materia di detenzione munizioni dagli artt. 97 reg. Tulps e 26 della legge 110/75, in caso di acquisto dei predetti materiali in province diverse da quella di residenza, evidenti esigenze di polizia e prevenzione suggeriscono l’opportunità di comunicazione delle relative operazioni di cessione alle autorità di P.S. del luogo ove l’acquirente risiede. 2) La disposizione prevista dal comma 3, concernente il divieto produzione e uso del munizionamento a carica espansiva deve ritenersi, alla luce della direttiva comunitaria datata 18.6.1991, non riferita alle munizioni destinate alle armi da caccia o tiro al bersaglio. 3) Relativamente ai commi 4 e 6 del citato art. 12, concernenti l’obbligo di comunicazioni giornaliere all’autorità di P.S. sull’acquisto e vendita di armi e munizioni registrate ex artt. 35 e 55 Tulps, si precisa che, in caso di assenza di questure o commissariati della polizia di Stato distaccati, nei comuni ove abbia luogo un’attività commerciale dette notifiche dovranno pervenire ai sindaci. I signori prefetti sono invitati, soprattutto in tale ipotesi, ad adoperarsi affinché ripetute comunicazioni avvengano in modo da assicurare completa e aggiornata conoscenza della situazione relativa ad armi e munizioni all’interno della provincia. 4) Il comma 8 dell’articolo 12 porta a otto il numero massimo di armi da caccia detenibili senza licenza di collezione, rispetto al numero illimitato previsto dall’articolo 37 della legge 157/92. Si attira l’attenzione delle SS.LL. che il successivo comma 9 prevede altresì l’ipotesi di cessione di armi da caccia detenute in eccedenza a soggetti aventi titolo nonché, alternativamente, il deposito delle stesse presso gli uffici di P.S. e C.C. territorialmente competenti entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto. Su quanto precede, le SS.LL. sono pregate di voler informare, con le modalità ritenute più idonee, l’utenza interessata, con particolare riguardo ai termini stabiliti per la consegna delle armi da caccia in sovrannumero. Relativamente al suddetto comma 9 si riserva di emanare più specifiche disposizioni a seguito della citata conversione in legge del presente decreto. Confidando nella puntuale applicazione delle presenti disposizioni preordinata ad assicurare efficaci controlli nel settore, si resta in attesa di un cenno di riscontro

Il ministro Scotti