Imputato Cattaneo: assolto!

Nell’editoriale di Armi e Tiro di maggio, l'assoluzione dall'accusa di eccesso colposo di legittima difesa per il ristoratore lodigiano Mario Cattaneo grazie all'applicazione dell'innovativa norma sul “grave turbamento”

La Corte d’appello di Milano lo ha ribadito: Mario Cattaneo deve essere assolto! La sentenza di assoluzione già emessa in primo grado è dunque stata confermata. Certo, la procura potrebbe anche ricorrere alla Cassazione, ma io spero che questa triste vicenda finisca qui. Primo perché Cattaneo merita di terminare il calvario durato sette anni, a cui è stato costretto. In secondo luogo, perché la sentenza di secondo grado, e probabilmente è la prima volta che capita in Italia, ha richiamato e applicato il concetto del “grave turbamento”, introdotto dalle modifiche che nel 2019 sono state apportate all’articolo 55 del Codice penale.

Ma chi è Mario Cattaneo? Purtroppo, molti si saranno già dimenticati di lui, della sua vicenda di cittadino che per difendere se stesso, i suoi famigliari e la sua attività sparò ai malviventi che si erano introdotti nel suo ristorante a Casaletto Lodigiano. E certamente non per consumare la cena. Era il 10 marzo del 2017, Cattaneo reagì e durante una colluttazione sparò con il suo fucile da caccia, uccidendo un romeno di 32 anni. Dopo un anno di indagini, la procura di Lodi con il pubblico ministero Laura Siani contestò a Cattaneo l’eccesso colposo di legittima difesa (in un primo momento si parlò addirittura di omicidio volontario), chiedendone il rinvio a giudizio. Nel maggio del 2020, il giudice di primo grado Francesca Lisciandra mandò assolto l’oste, oggi settantatreenne, argomentando che “il fatto non sussiste” in quanto l’arma era stata utilizzata a scopo intimidatorio, aspetto che si poteva evincere dal fatto che la traiettoria dei pallini “aveva seguito una direzione dal basso verso l’alto e che l’istruttoria aveva dimostrato che l’arma non era stata utilizzata per ferire, bensì che era stata presa proprio allo scopo di intimidire gli aggressori e farli desistere, onde evitare che potessero fare del male ai famigliari” (nell’abitazione erano presenti anche bambini in tenera età).

A inizio aprile, un altro tassello di questa vicenda, che potrebbe riservare anche ulteriori sviluppi, ma che intanto rappresenta una positiva novità: tra la richiesta di rinvio a giudizio e l’assoluzione in primo grado di Cattaneo, c’è stata la modifica del Codice penale in fatto di legittima difesa e la sentenza della Corte d’appello “sposa” in toto il nuovo principio enunciato, rafforzando, di fatto, le motivazioni dell’assoluzione in primo grado che da “il fatto non sussiste” diventano “il fatto non costituisce reato”. Una differenza sostanziale!

In pratica, la corte ha respinto la richiesta del sostituto procuratore generale in Corte d’appello, Maria Vittoria Mazza, che aveva chiesto la condanna a tre anni di reclusione, parlando di “giustizia fai-da-te” e quella dell’avvocato di parte civile, che aveva chiesto un risarcimento di 300 mila euro per la vittima. Applicando la scriminante all’eccesso colposo dell’articolo 55 del Codice penale introdotta proprio nel 2019, ha stabilito che il pericolo sia stato mal valutato da Cattaneo “per lo stato di turbamento dovuto alla sua età, al fatto che fosse notte e al luogo isolato in cui si è svolta la vicenda nel corso della quale è morto uno dei malviventi”. I giudici di Milano hanno anche considerato il fatto che l’imputato abbia agito per preservare l’incolumità dei propri nipoti, uno di due anni, l’altro di soli due mesi.

Dunque, Mario Cattaneo si è visto riconosciuto per la seconda volta il suo diritto (uguale a quello di molti altri cittadini) alla legittima difesa, ma la Corte d’appello di Milano è arrivata a questa decisione attraverso un percorso giuridico che rappresenta un “robusto precedente” nell’ambito della legittima difesa. Non più la necessità di argomentare che il colpo fatale sarebbe partito accidentalmente perché l’aggredito strattonato da un malvivente (tra le motivazioni del processo di primo grado), bensì il pieno riconoscimento di quelle cause che annullano l’eccesso colposo di legittima difesa e che, quindi, escludono la pena pur in presenza di un fatto di reato che, in teoria, sarebbe stato da punire.

Non è auspicabile per nessuno vivere l’odissea che è stata di Mario Cattaneo e di tantissimi altri cittadini italiani in un passato neppure tanto lontano, ma almeno sappiamo che chi è costretto a prendere una decisione così complessa adesso può contare su una tutela in più.

Editoriale integrale di Giulio Orlandini pubblicato nel numero di Armi e Tiro maggio 2024.