Il testo del disegno di legge sui coltelli

Abbastanza superfluo disegno di legge sui coltelli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3230 DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori BOBBIO, MUGNAI, MENARDI, DELOGU, ZAPPACOSTA, CONSOLO, CURTO, PELLICINI, CARUSO Antonino, NANIA, FLORINO, TOFANI, BUCCIERO, DE CORATO, RAGNO, PONTONE, DANIELI Paolo, BONATESTA, TATÒ, MAGNALBÒ, MORSELLI, MULAS, BALBONI, ULIVI, DEMASI, COZZOLINO, PACE, FISICHELLA, BEVILACQUA, BATTAGLIA Antonio, SPECCHIA, KAPPLER, BONGIORNO e VALDITARA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 2004 ———– Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni, recante disposizioni per il controllo delle armi ———– Onorevoli Senatori. – Negli ultimi mesi abbiamo assistito al susseguirsi di una impressionante sequenza di eventi drammatici legati alla criminalità ed alla microcriminalità, storie, purtroppo, di ordinaria violenza urbana che hanno riempito le pagine dei giornali. Ebbene la cronaca ci ha raccontato che la protagonista assoluta di questi episodi non è stata la pistola, arma da sempre preferita dai malviventi, bensì il coltello. È questo un dato che deve indurre a riflettere. Il coltello (ed il discorso deve essere necessariamente esteso in generale a tutte le armi da taglio e da punta), che per tanti anni era stato quasi messo nel dimenticatoio da parte della delinquenza a beneficio di altri strumenti di minaccia e di offesa quali, per l’appunto, la pistola, è tornato prepotentemente alla ribalta, con un uso e una diffusione che desta e deve destare estremo allarme sociale. I motivi della «rivalutazione» del coltello da parte della malavita e della microcriminalità sono molteplici, ma il principale è costituito senz’altro dal fatto che per quel che concerne quest’arma è attualmente vigente un sistema sanzionatorio molto più blando di quello inerente le armi comuni da sparo. Una fattispecie di porto di arma bianca è oggi punito come reato contravvenzionale come tale escludente importanti strumenti repressivi e preventivi quali, dal punto di vista processuale, l’arresto e, dal punto di vista sostanziale, una pena detentiva dotata di reale efficacia punitiva e general preventiva. Si consideri, inoltre, che la situazione sembra essere resa ancor più grave ed insostenibile dalla circostanza che, essendo la baionetta stata espunta dalla dotazione del militare quale corredo di armamento, neanche tale tipologia di arma bianca può ricadere più nella ipotesi prevista e punita dalla normativa sulle armi da guerra, con la conseguenza che, oggi, chi fosse sorpreso nella detenzione o nel porto di essa non sarebbe nè soggetto ad arresto nè soggetto a sanzione penale idonea o accettabile. Tale situazione ha, di fatto, innescato un fenomeno degenerativo dal punto di vista sociale in quanto la piena consapevolezza da parte dei cittadini che delinquono, o che sono intenzionati o disponibili a tanto, dell’enorme falla apertasi nel sistema preventivo e repressivo, induce costoro a munirsi ed a circolare con la più vasta tipologia di armi bianche con le quali viene commessa la più ampia varietà di reati dal fatto di sangue d’impeto al più efferato reato premeditato. E ciò nella altrettanto chiara consapevolezza, sia da parte di minori che di maggiorenni, che, eventualmente sorpresi dalle Forze di polizia nel mero atto di portare con sè una di tali armi, ciò li esporrà, al più, ad una denuncia a piede libero destinata al dimenticatoio del vasto oceano degli affari penali cosiddetti minori, inevasi e votati alla prescrizione. In questo contesto si impongono segnali di fermezza da parte del legislatore e quindi un rapido intervento normativo idoneo a riallineare la normativa penale alle effettive esigenze di tutela sociale. Occorre dare alla collettività un segnale forte, incisivo e chiaro. La tutela e la protezione del cittadino non è per il legislatore uno sterile slogan, ma suo dovere preciso e deve essere una esigenza realmente sentita, non solo in relazione alla microcriminalità ma anche in riferimento a quei fenomeni tristemente diffusi come la violenza negli stadi e nelle adunanze di persone in generale (come potrebbe essere, ad esempio, l’occasione di un festival musicale o di un congresso politico). Si impongono, pertanto, delle indefettibili integrazioni alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modifiche. In tal senso il disegno di legge in oggetto è composto di soli due articoli, destinati ad incidere direttamente sul tema delle armi da taglio e da punta. L’articolo 1 introduce l’articolo 7-bis nella legge n. 825 del 1967, che al comma 1, stabilisce la reclusione da uno a sei anni e la multa da 206 a 2065 euro per chiunqne porti in luogo pubblico armi da punta e da taglio. Nel comma 2 si estende il regime anche a quelle armi da punta e da taglio la cui destinazione può essere l’offesa con una previsione di pena che prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni. A completare l’architettura normativa va poi segnalato, sulla falsariga del paradigma disegnato dalla vigente normativa sulle armi da sparo, il comma 3 che prevede un incremento di pene se il fatto è commesso da due o più persone o in un luogo in cui sia concorso o adunanza di persone o di notte in luogo abitato. L’articolo 2, infine, è essenzialmente finalizzato a completare ed inquadrare la nuova normativa nell’ambito del quadro previgente, con particolare riferimento all’articolo 9 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Con questo disegno di legge, che porterà effetti reali, si ritiene di poter conseguire un duplice obiettivo: dare innanzitutto il già citato forte segnale alla collettività della volontà politica di combattere e stroncare la microcriminalità ma, soprattutto fornire agli operatori delle Forze di polizia ed alla giustizia uno strumento finalmente idoneo a prevenire e reprimere l’uso del coltello e, più in generale delle armi da punta e taglio. Con la nuova normativa, infatti, in relazione al regime sanzionatorio ed in particolare alle pene edittali diviene possibile l’arresto in flagranza da parte delle Forze di polizia, ponendo così rimedio all’aspetto di impunità più fortemente incentivante all’adozione, da parte dei criminali, di questa tipologia di armi. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Dopo l’articolo 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «Art. 7-bis. – 1. Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi da punta e da taglio la cui destinazione naturale è l’ offesa alla persona, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2065. 2. Chiunque illegalmente o senza necessità porta in luogo pubblico od aperto al pubblico armi da punta o da taglio diverse da quelle indicate nel comma l, la cui destinazione può essere l’offesa, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 206 a euro 2065. 3. Le pene previste nei commi 1 e 2 sono aumentate se il fatto è commesso da due o più persone o in luogo in cui sia concorso od adunanza di persone o di notte in luogo abitato. 4. Si applica la disposizione dell’articolo 5». Art. 2. 1. All’articolo 9 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole «della stessa legge» sono inserite le seguenti: «nonché quelle di cui all’articolo 7-bis della legge 2 ottobre 1967, n. 895».