Il testo del disegno di legge “Pioletti”

Il testo del disegno di legge presentato dal ministro Giuseppe Pisanu il 28 ottobre 2005 al consiglio dei ministri

Il testo del disegno di legge presentato dal ministro Giuseppe Pisanu lo scorso 28 ottobre al consiglio dei ministri deriva direttamente dall’elaborato della Commissione Pioletti che abbiamo ampiamente commentato sul sito e sulla rivista di luglio 2005. È questo un primo pacchetto di misure volte a rendere gli accertamenti sui requisiti psicofisici più frequenti e diagnosticamente significativi “per gli aspetti connessi alle esigenze più immediate di concreta, indifferibile risposta alle giuste aspettative di tranquillità che provengono da larghi settori del Paese”. Un intervento che sembra anticipare una sostanziale rivisitazione degli attuali criteri clinici di accertamento primario delle capacità psico-fisiche per i detentori di armi e di quello successivo sulla loro inalterata permanenza. Quello del presente disegno di legge è un intervento che, nelle intenzioni del Governo, prelude a ben più corpose e sostanziali modificazioni e integrazioni alla disciplina generale sulle armi e sugli esplosivi, da introdurre, previa legge di delegazione, attraverso un decreto legislativo che reca un apposito testo unico: in questa sede ne vengono anticipati alcuni limitati contenuti. A un primo sommario esame e confermando le gravi perplessità esposte a suo tempo (anche dal comparto economico e dalle federazioni sportive), ci pare di dover aggiungere che il governo intende disciplinare rigorosamente i luoghi in cui consentire l’uso “ludico” delle armi (articolo 4) e intende rifiutare la concessione di tutte le licenze in materia d’armi “ancorché la sentenza di condanna non sia divenuta definitiva”, nel caso di applicazione della pena su richiesta e nel caso di riabilitazione (articolo 5). L’ultimo articolo (10) propone, infine, anche una sanatoria. Come già altre volte proclamato e suggerito, occorre, oggi più che mai, che il mondo delle armi si trovi compatto a difesa degli interessi e dei diritti della categoria e degli appassionati. Schema di disegno di legge recante revisione delle norme in materia di porto e detenzione di armi, di accertamento dei requisiti psico-fisici dei detentori, nonché in materia di custodia di armi, munizioni ed esplosivi. DISEGNO DI LEGGE Articolo 1 (Modificazioni all’articolo 35 t.u.l.p.s.) 1. All’articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti: “È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi anche tra privati a coloro che non siano muniti di una licenza di porto di armi o del nulla osta all’acquisto e alla detenzione previsto dall’articolo 37-bis. Il contravventore a taluna delle disposizioni dei commi precedenti è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 100 a euro 250.”; b) i commi sesto e settimo sono soppressi. Articolo 2 (Introduzione dell’articolo 37-bis t.u.l.p.s.) 1. Dopo l’articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente: ” ART. 37-bis a). L’acquisto e la detenzione di armi comuni da parte dei privati sono soggetti al nulla osta del questore. b). Il nulla osta consente l’acquisto dell’arma per la quale è stato concesso entro due mesi dalla data del rilascio. Salvo quanto previsto dall’articolo 43-bis, commi 2 e 3, il nulla osta è, altresì, valido ai fini del trasporto dell’arma per il quale è stato concesso fino al luogo di detenzione, nonché senza limiti temporali, ai fini della detenzione delle armi nei luoghi di privata dimora e nelle relative appartenenze. c). Il nulla osta non è richiesto: i)) per i titolari di licenza di porto di armi; ii)) per le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, nei limiti di cui all’articolo 38; iii)) per i titolari di licenza di collezione di armi antiche, artistiche, rare o di interesse storico, limitatamente a tali armi. d). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è punita con l’arresto fino a due mesi e con l’ammenda fino ad euro 250. E’ disposta, in ogni caso, la confisca delle armi e delle munizioni. e). Il nulla osta, la relativa domanda e ogni altra documentazione richiesta per il suo rilascio sono esenti da ogni tributo. f). Il nulla osta è rifiutato per le armi o le munizioni eccedenti quelle che possono essere detenute e quando non sono soddisfatte le altre condizioni previste dalla legge. g). Il nulla osta non può essere rilasciato a minori.”. Articolo 3 (Modificazioni all’articolo 39 del t.u.l.p.s.) 1. All’articolo 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: “Nei casi di urgenza e per impedire che l’abuso si realizzi, gli ufficiali di pubblica sicurezza possono procedere al sequestro delle armi, informandone il prefetto.”. Articolo 4 (Modificazioni all’articolo 42 t.u.l.p.s.) 1. L’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente: “ART. 42 1. Il porto delle armi fuori dai luoghi di privata dimora o delle relative appartenenze può essere consentito solo per le armi comuni da sparo ed è soggetto a licenza dell’autorità di pubblica sicurezza, nonché ai limiti, alle condizioni ed alle prescrizioni previste da disposizioni di legge o di regolamento o imposte dall’autorità che rilascia la licenza nel pubblico interesse. 2. Per le esigenze di difesa personale, in caso di dimostrato bisogno, la licenza di porto d’armi è rilasciata dal prefetto, per le armi corte, e dal questore, per quelle lunghe, ed ha validità di due anni. 3. Per gli usi venatorio e di tiro a volo la licenza è rilasciata dal questore ed ha validità di sei anni; per le altre attività di tiro la licenza è rilasciata dal questore ed ha validità di due anni. Fuori dei luoghi di caccia e di quelli deputati al tiro, la licenza autorizza esclusivamente il trasporto dell’arma, con l’osservanza delle prescrizioni di sicurezza imposte dall’ autorità. 4. Ferme restando le disposizioni di legge o di regolamento concernenti il rilascio ed il rinnovo delle licenze di porto di armi, le copertine delle licenze e le relative fotografie hanno la validità di sei anni.”. Articolo 5 (Modificazioni all’articolo 43 t.u.l.p.s.) 1. All’articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modifiche: a) il secondo comma è sostituito dal seguente: “La licenza può essere rifiutata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non è di buona condotta o non dà sufficiente affidamento di non abusare delle armi. Essa può essere, altresì, rifiutata anche se la sentenza di condanna non è definitiva ed è stata adottata a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale.”; b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche relativamente alla licenza di trasporto ed al nulla osta all’acquisto e alla detenzione di armi.”. Articolo 6 (Introduzione dell’articolo 43-bis t.u.l.p.s.) 1. Dopo l’articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente: “ ART. 43-bis a). Fermo quanto previsto dall’articolo 43, la licenza di portare armi ed il nulla osta al loro acquisto e alla loro detenzione non possono, altresì, essere rilasciati a chi non dimostri di avere l’idoneità psicofisica e la capacità tecnica al maneggio delle armi. b). L’idoneità psicofisica e la capacità tecnica devono essere comprovate al momento del rilascio e l’idoneità psicofisica deve essere confermata periodicamente per tutta la durata della detenzione. c). Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’ interno sono determinate le certificazioni sanitarie e le verifiche diagnostiche e tecniche occorrenti per l’accertamento dell’idoneità psicofisica al porto e alla detenzione delle armi e gli organi sanitari pubblici abilitati al rilascio, nonché le certificazioni occorrenti per confermarne la permanenza e la relativa periodicità. d). Il questore ha facoltà di rilasciare il nulla osta di cui all’articolo 37-bis anche in assenza delle certificazioni di idoneità psicofisica e capacità tecnica al maneggio delle armi nei soli casi di acquisto per collezione o raccolta o altri giustificati motivi che non comportano l’impiego dell’arma. In tal caso, il nulla osta contiene l’espressa indicazione del divieto di impiego delle armi e di acquisto e detenzione delle relative munizioni, nonché le prescrizioni per la custodia. e). La perdita dell’idoneità psicofisica comporta l’adozione da parte del prefetto dei provvedimenti necessari ai sensi dell’articolo 39. Le armi o le munizioni sono consegnate, senza diritto ad indennizzo all’ufficio di polizia o comando dei carabinieri competente per territorio, per l’ulteriore cessione ad enti che possono legittimamente detenerle o per il versamento agli organi del ministero della difesa che provvedono alla distruzione, salvo quanto previsto dall’articolo 32, nono comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110. Su richiesta dell’interessato, allo stesso è assegnato un termine entro il quale le armi o le munizioni possono essere cedute a soggetti autorizzati a detenerle; perfezionata la cessione, gli acquirenti ritirano le armi o le munizioni presso l’ufficio di polizia o comando dei carabinieri ove esse sono custodite.”. Articolo 7 (Obblighi di custodia) 1. L’articolo 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente: “ ART. 20 (Obblighi di custodia) 1. Chiunque detiene armi, munizioni ed esplosivi è tenuto ad adottare le misure necessarie per impedirne il furto o, comunque, l’impossessamento o l’uso da parte di persone diverse dal titolare e per assicurare la prevenzione di incidenti che possono mettere in pericolo la sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro dell’interno sono determinate le misure minime di sicurezza da adottarsi per la custodia delle armi e delle munizioni da parte di coloro che esercitano professionalmente attività concernenti le armi o le munizioni e da parte di chi detiene collezione di armi. Per particolari esigenze o per motivi di ordine e sicurezza pubblica, l’Autorità di pubblica sicurezza può imporre specifiche prescrizioni. 2. Gli obblighi di cui al comma 1 si applicano anche. i)) alle armi inerti, cioè quelle da sparo aventi caratteristiche costruttive tali da poter essere utilizzate esclusivamente con munizioni da salve o ad effetto scenico, nonché quelle bianche da punta o da taglio private della punta e del taglio; ii)) agli strumenti lanciarazzi ed alle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile; iii)) alle armi antiche, artistiche, rare di importanza storica. 3. La violazione degli obblighi di cui al comma1 è punita, se il fatto non costituisce più grave reato, con l’arresto da uno a tre mesi e con l’ammenda da euro 200 ad euro 2.000. La pena è raddoppiata se non sono osservate le misure minime di sicurezza o le prescrizioni dell’autorità. Se dal fatto di cui al primo comma deriva l’impossessamento da parte di altri delle armi, delle munizioni o degli esplosivi, la pena è. i)) dell’arresto sino a due anni e dell’ammenda da euro 1.000 ad euro 5.000, se si tratta delle armi indicate nell’articolo 1, delle relative munizioni, ivi comprese quelle indicate nell’articolo 2, comma 5, o degli esplosivi diversi dai giocattoli pirici; ii)) dell’arresto sino ad un anno e dell’ammenda sino ad euro 5.000 se l’ impossessamento concerne le armi di cui all’articolo 2, le relative munizioni o i giocattoli pirici. 4. Anche fuori dei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chiunque consente ad altri di impossessarsi di un’arma che non può essere da questi legittimamente detenuta è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 6.000. 5. Dello smarrimento o del furto di armi o di parti essenziali di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denunzia all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri. Il contravventore è punito con l’ammenda fino ad euro 500.”. Articolo 8 (Divieto di locazione e comodato delle armi) 1. L’articolo 20-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente: “ ART. 20-bis (Divieto di locazione e comodato delle armi) 1. La locazione ed il comodato delle armi sono vietati. I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 1.500 ad euro 10.000. Se la locazione ed il comodato sono commessi al di fuori dell’ esercizio di un’attività professionale concernente le armi la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 1.000 ad euro 8.000. La pena è raddoppiata se l’attività di locazione o comodato delle armi risulta abituale. 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano quando si tratta di armi per uso scenico o da parata e, limitatamente al comodato, nei casi in cui esso è espressamente consentito dalla legge, per esigenze addestrative, venatorie o sportive, di studio, di esperimento, di collaudo. 3. Nei casi di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al comma 1, è sempre disposta la confisca delle armi, delle munizioni e degli esplosivi ed ai soggetti interessati, salva l’ipotesi della riabilitazione, non possono essere rilasciati e, se precedentemente rilasciati, sono revocati i provvedimenti autorizzatori o concessori in materia.”. Articolo 9 (Rinvenimento di armi, parti di armi, munizioni ed esplosivi) 1. L’articolo 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente: “ ART. 22 (Rinvenimento di armi, parti di armi, munizioni ed esplosivi) 1. Chiunque rinviene un’arma o parti di essa, ovvero munizioni di qualsiasi specie, ovvero esplosivi di qualunque natura, è tenuto a darne immediata notizia all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri, che impartisce le disposizioni per la consegna. L’ ufficio presso il quale si effettua il deposito rilascia apposita ricevuta. 2. Lo stesso obbligo sussiste per chiunque viene a conoscenza dell’esistenza di depositi clandestini di armi, munizioni ed esplosivi. 3. Il trasgressore è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda fino ad euro 200.”. Articolo 10 (Disposizioni transitorie) 1. Nei confronti di coloro che detengono armi o munizioni acquisite in forza di una licenza di porto di armi scaduta e non rinnovata, si applicano le disposizioni relative alla detenzione di armi. 2. Salvo quanto disposto dall’articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall’articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, coloro che detengono armi o parti di esse e munizioni di qualunque specie acquisite legalmente e non denunciate, non sono punibili ai sensi delle disposizioni vigenti, qualora provvedano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell’accertamento del reato a: a) denunciarne la detenzione all’ufficio di polizia o comando dei carabinieri competente per territorio; b) cedere le armi o le munizioni a soggetti autorizzati a detenerle; c) consegnare le armi o le munizioni, senza diritto ad indennizzo, presso l’ ufficio di polizia o comando dei carabinieri competente per territorio, per l’ ulteriore cessione ad enti che possono legittimamente detenerle o per il versamento agli organi del Ministero della difesa che provvedono alla distruzione, salvo quanto previsto dall’articolo 32, nono comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.