Il testo del decreto

Il Governo ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il testo del decreto legislativo che dovrebbe integrare il 204 del 2010

Il Governo ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il testo del decreto legislativo che dovrebbe integrare il 204 del 2010 (clicca sull'allegato per leggerlo). Rispetto alla bozza pubblicata dal giudice Mori pochi giorni fa, poco è cambiato, ma alcuni elementi meritano senz'altro di essere esaminati (fermo restando che sulla custodia delle armi ci siamo già pronunciati). In particolare, l'articolo 2 intende modificare la legge 110/75 con l'aggiunta, all'articolo 2, della precisazione che "Salvo che siano destinate alle forze armate o ai corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non è consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9×19 parabellum nonché di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoio, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, nonché di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche è ammesso un numero di colpi non superiore a 10".

Questa norma è completata dalla modifica, contenuta nello stesso decreto (articolo 3) della legge 85/86, che all'articolo 2 recita: "alle armi per uso sportivo viene riconosciuta tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Banco nazionale di prova, sentite le federazioni sportive interessate affiliate al Coni. Per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi fissi o amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto previsto dall'art. 2 comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110, se previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni sportive interessate, affiliate al Coni".  

Quindi, siamo all'assurdo. I caricatori da 20 colpi (per fare un esempio) per le carabine Ar 15, sono vietati, anzi vietatissimi. Però, se li usi in una carabina classificata sportiva, allora sono consentiti. In pratica, il ministero pretende di ripristinare l'abuso che veniva perpetrato negli ultimi anni di vigenza del catalogo nazionale (cioè quello di obbligare produttori e/o distributori a classificare sportivi i black rifle), con la lusinga che, in tal caso, si potranno utilizzare caricatori di maggiore capacità rispetto a quella prevista (ma le armi detenibili sono 6, contro le illimitate da caccia). L'arma è esattamente la stessa, con le stesse caratteristiche e la stessa lesività. Se però la classifichi sportiva, diventa "buona", se invece la "tieni" da caccia, allora è cattiva. Norma utilissima per il contrasto al crimine, non c'è che dire! Con la ridicola conseguenza, che chiunque detenga almeno un black rifle sportivo potrà avere in casa propria tutti i caricatori che vuole, perfettamente compatibili con tutti i black rifle "limitati" in suo possesso. E scusate tanto, in che cosa una norma così idiota dovrebbe servire a migliorare la sicurezza?

Con l'elegante postilla, ci mancherebbe, che per le repliche di armi antiche la deroga c'è, senza necessità di classificarle sportive. Forse perché non sono semiautomatiche? Ma allora perché non limitare alle semiauto l'uso dei caricatori limitati? Tra l'altro, anche in questo caso, la norma è veramente idiota: dalla lettura letterale dell’ultima frase dell’articolo 2 modificato della 110/75, si limitano tutte le repliche di armi antiche a 10 colpi. Peccato che esistano in commercio revolver anche a 12 colpi! E quindi? Si tapperanno due camere del tamburo? Ma va' là…