Il porto d’armi è necessario anche per cedere un’arma?

Molto è stato l’interesse riscosso, da parte degli appassionati, nei confronti del video che abbiamo dedicato alla procedura burocratica per la cessione di armi tra privati. Come spesso accade, numerosi sono stati i commenti e le richieste di approfondimento di specifici argomenti, tra i quali un numero non piccolo di appassionati ci ha chiesto: nella cessione tra privati, è solo l’acquirente a dover avere un porto d’armi in corso di validità, o anche il cedente deve averlo? 

Occorre a tal proposito essere molto chiari: il porto d’armi o il nulla osta sono titoli necessari per l’acquisto, non per la cessione di armi. Quindi, l’unico documento del quale il cedente deve essere in possesso è la denuncia delle armi ex art. 38 Tulps, vidimata dalla locale autorità di pubblica sicurezza, al fine di essere in grado di comprovare la liceità del possesso dell’arma.

È chiaro, tuttavia, che se il cedente non è in possesso di un porto d’armi valido, il ritiro dell’arma da parte dell’acquirente dovrà necessariamente avvenire nel luogo nel quale l’arma, o le armi, risultano denunciate, perché senza porto d’armi il cedente non può trasportarle al di fuori del luogo nel quale sono denunciate e relative adiacenze e pertinenze. A meno di non richiedere un apposito avviso di trasporto al questore.

Quindi, riassumendo: il cedente non è obbligato ad avere un porto d’armi in corso di validità, ma in tal caso l’incontro tra cedente e acquirente deve per forza avvenire a casa del cedente. Se invece, tanto il cedente quanto l’acquirente hanno un porto d’armi valido, l’incontro può avvenire in qualsiasi luogo, come per esempio un Tsn.

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