Il parere dell’Ispra non è vincolante

A un anno circa di distanza dall’interrogazione parlamentare, il governo ha finalmente risposto che “circa il parere fornito dall’Ispra per l’adozione, da parte delle Regioni, delle delibere di deroga evidenzio, la sua acquisizione è sicuramente da intendersi obbligatoria, ma non vincolante”.

Il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Franco Braga (nella foto) ha risposto a nome del governo a un'interrogazione parlamentare depositata dal deputato del Pd Sandro Brandolini assieme ad altri deputati del suo stesso partito, il 13 settembre di un anno fa. Nell’interrogazione si chiedevano delucidazioni in merito alle cacce in deroga, al comportamento tenuto in proposito dall’Ispra e al valore dei pareri emessi dell’Istituto su questo specifico tema.

In particolare, l’interrogazione chiedeva conto di quanto affermato in un verbale relativo all'incontro svoltosi in data 5 luglio 2011 fra la struttura di missione per le procedure di infrazione e i servizi della direzione generale ambiente della Commissione europea, successivamente inviato al ministero dell'Ambiente, all’Ispra, al Mipaf, a diverse Regioni e, per conoscenza, alla presidenza del Consiglio dei ministri, al ministero degli Affari esteri e al rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea.

Nel verbale in questione, la direttrice per la "natura, la biodiversità e i suoli" della Commissione europea, Pia Bucella affermava che "ad avviso della Commissione i pareri rilasciati da Ispra sui provvedimenti regionali in materia di caccia (in deroga) devono considerarsi obbligatori e che le Regioni debbono necessariamente uniformarsi".

A un anno circa di distanza,  il sottosegretario Braga ha finalmente risposto che “circa il parere fornito dall’Ispra per l’adozione, da parte delle Regioni, delle delibere di deroga evidenzio che, come del resto si evince dalla semplice lettura della normativa di riferimento (legge n. 157 del 1992 e n. 221 del 2002), la sua acquisizione è sicuramente da intendersi obbligatoria, ma non vincolante. Ciò trae conferma, peraltro, anche da una serie di recenti sentenze dei Tribunali amministrativi regionali che si sono pronunciati in tal senso in occasione di alcuni ricorsi in materia di deroghe. Infatti, considerato che ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 157 del 1992 tale Istituto è un organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province, non può di certo sostituire le amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma solo supportarle sotto il profilo squisitamente tecnico. Peraltro, il parere reso da tale organo sul calendario venatorio potrebbe essere, in linea di principio, anche disatteso dall’Amministrazione regionale la quale, tuttavia, è tenuta ad esprimere le pertinenti motivazioni”.

Federcaccia commenta in proposito: "Si vede così confermata, crediamo adesso senza possibilità di interpretazioni di parte più o meno fantasiose, la tesi evidenziata sin da subito dalla nostra Federazione, che sulla questione si era immediatamente attivata, chiedendo un chiarimento direttamente alla dott.ssa Pia Bucella. Quello che ci preme sottolineare non è però il fatto che la nostra posizione, non da tutti condivisa, fosse allora, così come oggi quella corretta. L’importante è che si sia stabilito un principio chiaro e fondamentale. Su questo e su altri aspetti altrettanto degni di nota della risposta del sottosegretario Braga il nostro Ufficio Avifauna ha già fatto le sue considerazioni, che abbiamo provveduto a far pervenire a tutti gli assessorati regionali e agli uffici competenti in materia".