Il Consiglio di Stato sul porto di pistola

Il Consiglio di Stato si è espresso in merito al rilascio e rinnovo del Porto di pistola per difesa: il rilascio è subordinato alla verifica del concreto pericolo per l’incolumità del richiedente

Il Consiglio di Stato si è espresso in merito al rilascio e rinnovo del Porto di pistola per difesa personale, con sentenza sez. VI, 19 giugno 2009, n. 4096. In sostanza, si chiarisce che il rilascio del porto d’armi per difesa personale è subordinato alla verifica del concreto pericolo per l’incolumità del richiedente. “L’istanza volta a ottenere il rilascio di licenza di porto d’armi per difesa personale”, si legge nell’estratto della sentenza, “deve essere vagliata non già in astratto ma in concreto. Nel dettaglio, non è sufficiente considerare la tipologia di mansioni istituzionalmente espletate dall’istante, essendo necessario che emergano circostanze concrete attestanti un attuale e concreto pericolo per l’incolumità personale. A tale valutazione l’Autorità è peraltro tenuta ad attendere anche a fronte di istanza di rinnovo di licenza in precedenza rilasciata”.