La Sentenza del Consiglio di Stato 24/8/2026 n. 6600, nell’accogliere integralmente l’appello proposto da Federcaccia, ha fissato principi di diritto, che avranno positivi riflessi nella predisposizione dei prossimi calendari venatori e anche nei contenziosi ancora in atto.
“Federcaccia è particolarmente soddisfatta”, si legge nel comunicato ufficiale dell’associazione, “di avere ottenuto questo risultato che andrà a vantaggio non solo dei propri iscritti, ma altresì di tutti i cacciatori, anche di quelli che fino ad oggi hanno preferito aderire ad altre associazioni venatorie”.
Il Consiglio di Stato ha riconosciuto il fondamento delle argomentazioni giuridiche di Federcaccia condividendo:
– che la caccia è autorizzata dalla legge e non più dal calendario venatorio stagionale, tanto che in caso di sua sospensione da parte dei Giudici amministrativi l’attività venatoria può proseguire con i limiti di prelievo e di giornate del calendario venatorio precedente;
– che il parere dell’Ispra ha la stessa valenza scientifica del parere del Comitato Tecnico-faunistico, entrambi pareri non vincolanti, sicché le Regioni non devono motivare la scelta di preferire il parere del Ctfvn né tantomeno devono dare preferenza al parere dell’Ispra;
– che il calendario venatorio può essere sospeso/annullato dai Giudici amministrativi solo allorquando le scelte delle Regioni siano palesemente illogiche o arbitrarie e non invece quando siano solo opinabili, incombendo comunque sulle associazioni ambientaliste/animaliste ricorrenti di dare la prova delle eventuali macroscopiche illogicità o arbitrarietà;
– che i Giudici amministrativi, in sede di giudizio di legittimità come nel caso delle impugnazioni dei calendari venatori, non possono mai sostituirsi alla Regione fissando con ordinanze/sentenze date di inizio e chiusura della caccia e specie cacciabili diverse da quelle stabilite nel calendario venatorio, semmai dovendo consentire alla stessa Regione di rideterminarsi tenendo conto di proprie risultanze scientifiche e anche di quelle delle Regioni confinanti;
– che l’applicazione della cosiddetta “decade di sovrapposizione” per determinare la chiusura della caccia alle specie migratorie è legittima ai sensi del paragrafo 2.7.9 della Direttiva Uccelli, tanto da avere ritenuta legittima la chiusura della caccia alla beccaccia e a tutti i turdidi al 31 gennaio.
“C’è da essere davvero soddisfatti della sentenza in commento che costituisce un precedente del più alto Organo giurisdizionale amministrativo, in quanto tale non impugnabile, cui i vari Tribunali Amministrativi Regionali non potranno non adeguarsi. Federazione Italiana della Caccia ringrazia ancora una volta l’Avvocato Alberto Bruni, Coordinatore dell’Ufficio Studi Giuridici della Federazione, tutti i componenti dello stesso e l’Ufficio Studi e Ricerche Federcaccia per i dati e le risultanze scientifiche portate a supporto”.




