Come si traslocano le armi?

Quando si cambia casa, cosa bisogna fare per le armi che si detengono? Si spostano e basta? Chi bisogna avvertire? E quali sono i tempi?

Anche agli appassionati d’armi capita di cambiare casa e, in tal caso, si pone sicuramente il problema di cosa fare con le armi che si posseggono: più nello specifico, si tratta di capire quali siano le corrette procedure da rispettare per il “trasloco” delle stesse, onde evitare noie legali.

Una prima differenza sostanziale in caso di necessità di trasferimento delle armi dalla vecchia alla nuova abitazione si pone a seconda del fatto che il proprietario sia in possesso di un porto d’armi in corso di validità, o non lo sia; la seconda questione fondamentale riguarda il numero delle armi da sparo detenute, se cioè esse siano più o meno di sei. Se le armi da sparo da spostare sono sei o meno di sei, e il proprietario ha un porto d’armi in corso di validità, dovrà solo, banalmente, traslocarle senza dover notificare anticipatamente nulla a nessuno, perché a ciò è autorizzato dal suo porto d’armi, come specificato dalla famosa circolare sul trasporto delle armi del 1998. Una volta giunto alla nuova abitazione, dovrà però ovviamente presentare denuncia di detenzione all’autorità di pubblica sicurezza competente nel luogo. Sulle modalità e soprattutto sui tempi della denuncia, guardate il paragrafo successivo.

Se, invece, le armi sono più di sei o il proprietario non ha un porto d’armi in corso di validità, allora sarà necessario andare dall’autorità di pubblica sicurezza e presentare il cosiddetto “avviso di trasporto armi” (art. 34 Tulps), cioè una comunicazione indirizzata al questore della provincia di “partenza” delle armi, nella quale si indicano le proprie generalità, l’indirizzo di partenza, l’indirizzo di destinazione e le caratteristiche delle armi che si intendono trasportare. Il questore restituirà al cittadino l’avviso, con l’apposizione del proprio visto, e tale documento costituirà il permesso che consente di trasportare tali armi alla nuova destinazione. ATTENZIONE: dal 14 settembre 2018, per i titolari di licenze di fabbricazione, vendita o riparazione di armi che presentano un avviso di trasporto, opera il silenzio-assenso, quindi se non ci sono osservazioni da parte della questura entro 48 ore dalla presentazione dell’avviso, quest’ultimo si intende accettato. Il silenzio-assenso NON opera però per i privati, che devono quindi SEMPRE aspettare che il documento torni vidimato dal questore. In teoria, trattandosi di un “avviso”, cioè di una mera comunicazione, e non di una “istanza”, la richiesta dovrebbe andare in carta libera, ma svariate questure richiedono l’apposizione della marca da bollo da 16 euro motivando con il fatto che, secondo una lettura “rigoristica” dell’articolo 50 del regolamento di esecuzione al Tulps, il visto apposto dal questore costituirebbe una vera e propria “autorizzazione”.

Un aspetto sul quale non ci possono, né devono, essere fraintendimenti è che l’autorità di pubblica sicurezza deve sempre, in ogni momento, sapere dove le armi si trovino effettivamente. Quindi, al di là dei casi in cui le armi vengono semplicemente trasportate ma sono ancora sotto la piena vigilanza del proprietario (pensiamo a quando un tiratore si reca a una gara, magari anche pernottando fuori), nel momento in cui le armi vengono spostate in quello che diventerà il loro nuovo luogo di detenzione, sarà necessario ripetere la denuncia delle medesime all’autorità competente per territorio rispetto all’abitazione di “destinazione”. Occorre, sul punto, specificare un aspetto che può anche non apparire così immediato, a prima vista: secondo quanto dispone l’articolo 38 del Tulps (modificato in questo senso dal decreto legislativo 204 del 2010), l’obbligo di denuncia deve essere assolto entro le 72 ore dall’acquisizione della materiale disponibilità delle armi. Questo periodo “finestra”, tuttavia, vale senz’altro quando un’arma viene acquistata, ma non è detto che sia riconosciuto quando un’arma viene semplicemente spostata, perché in tal caso l’arma era già nella disponibilità del proprietario e ha semplicemente cambiato luogo di detenzione. In questo senso si è espressa, per esempio, la Cassazione con sentenza n. 10197 del 16 novembre 2017 (dep. il 6 marzo 2018). Di conseguenza il consiglio che ci sentiamo di dare è, non appena completato il trasloco delle armi, di procedere con la nuova denuncia “immediatamente”, come era previsto un tempo dal vecchio articolo 38 Tulps, e di non interporre tempo in mezzo, confidando del periodo “finestra” di 72 ore che potrebbe anche non essere riconosciuto. Quindi, per esempio, se il trasloco è stato compiuto la sera, sarà il caso di andare a denunciare le armi alla nuova autorità di Ps il mattino successivo, non appena l’ufficio riapre al pubblico. È sempre opportuno ricordare che, comunque, la denuncia di detenzione delle armi può essere anche inviata tramite Pec.