Circolare ministeriale sull’obiezione di coscienza

Il ministero degli Interni ha emanato una circolare che chiarisce a questure e prefetture l’operatività della recente legge di riforma dell’obiezione di coscienza al servizio militare

Il ministero degli Interni ha emanato una circolare che chiarisce a questure e prefetture l’operatività della recente legge di riforma dell’obiezione di coscienza al servizio militare. Si precisa che agli obiettori è consentito l’acquisto delle sole armi di modesta capacità offensiva, e che per rinunciare allo status di obiettore (e, quindi, poter richiedere autorizzazioni in materia di armi) è sufficiente esibire la “presa d’atto” dell’ufficio nazionale per il servizio civile. 

 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONEGENERALE

557/PAS.10880-12982(5)

Roma, 22 novembre 2007

OGGETTO: obiettori di coscienza; modifica della legge 230/98.

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

 

Come è noto, dal 6 settembre 2007 è entrata in vigore la legge 2 agosto 2007, nr. 130, con la quale sono state apportate sostanziali modifiche alla legge nr. 230, dell’8 luglio 1998, in materia di obiezione di coscienza. In particolare, il nuovo testo dell’art. 15 consente ora, a coloro che sono stati ammessi a prestare il servizio civile, di detenere ed usare le armi ed i materiali esplodenti “non dotati di significativa capacità offensiva” che verranno individuati con un apposito Decreto del Ministro dell’Interno. L’art. 17 ter, inoltre, ha previsto la possibilità, per chi ne faccia richiesta e trascorsi 5 anni dalla prestazione del servizio civile, di ottenere, da parte dell’”Ufficio Nazionale per il Servizio Civile”, un apposito provvedimento di revoca dello status di “obiettore”. Tale provvedimento consente di rimuovere i divieti posti in materia di armi ed esplosivi di cui al predetto art. 15. Tanto premesso, per chiarire i numerosi dubbi sull’applicazione della norma qui esposti, si rappresenta che, nelle more dell’emanazione del previsto decreto, a parere di quest’Ufficio appare possibile consentire, a favore degli obiettori di coscienza che non abbiano ottenuto la prevista revoca dello status, la detenzione e l’uso delle sole armi a modesta capacità offensiva individuate dal D.M. 362/2001, mentre, per tutti coloro che esibiranno la “presa d’atto” rilasciata dal citato Ufficio, le SS.LL. potranno procedere al rilascio delle richieste licenze in materia di armi o esplosivi, ferma restando la verifica di tutti gli altri requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa vigente.

 

Per il Capo della Polizia

IL DIRETTORE L’Ufficio per L’Amministrazione Generale (CAZZELLA)