Caccia

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Da un’analisi equilibrata delle norme di legge sulla caccia (157/92, articoli 12-1321-28-30) si può affermare che per il legislatore sono mezzi di caccia vietati: le armi da fuoco non consentite; le armi ad aria compressa a palla; la balestra; le armi da sparo munite di silenziatore; le armi impostate con scatto provocato dal selvatico; le cartucce a munizione spezzata nella caccia agli ungulati; le esche avvelenate o i bocconi avvelenati; il vischio o altre sostanze adesive; le trappole; le reti; le tagliole; lacci, archetti o congegni similari; le civette.
Vi sono poi mezzi di caccia il cui uso è escluso in particolari luoghi; l’art 21 lett. h) vieta di utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua. Secondo il legislatore è consentito usarli fuori dell’acqua. Non sono mezzi di caccia i richiami, anche se di tipo vietato. Unici elementi di disturbo in questa elencazione sono la civetta, la quale è un richiamo e che concettualmente andava elencato fra di essi, e il segugio nella caccia al camoscio, che non è un mezzo di cattura, ma un mezzo di ricerca. La spiegazione per la civetta è che essa figurava come richiamo consentito per la caccia nell’articolo 20 della legge sulla caccia del 1977 e il legislatore del 1992, per escluderla, l’ha inserita nell’elenco delle cose che voleva espressamente vietare; il che però non cambia la natura della civetta. La medesima cosa è avvenuta per il cane da segugio, inserito fra i divieti, senza preoccuparsi della sua natura, tanto che poi il legislatore ha dovuto preoccuparsi di chiarire, all’articolo 28, che il cane comunque non può essere sequestrato. Se ben si esamina l’elencazione fatta sopra è facile estrapolare la nozione di mezzo di caccia: è mezzo di caccia ogni arma, oggetto, strumento, sostanza, idoneo a uccidere, ledere o catturare un selvatico. Non è mezzo di caccia ciò che serve solo per individuare il selvatico, per richiamarlo (anche se alcuni richiami sono vietati), per adescarlo, per inseguirlo, per “fermarlo”. Per tale motivo è mezzo di caccia il falco e non la civetta. Il furetto non è un mezzo di caccia perché serve per stanare i conigli e non per ucciderli (anche se talvolta il furetto si “assaggia” un coniglio). Non è mezzo di caccia, per esempio, un bastone, trattandosi di oggetto generico che non viene certo portato per uccidere animali, ma che solo in via del tutto occasionale può venir utilizzato tale scopo.
In alcuni casi il decidere se una cosa è o meno mezzo di caccia può dipendere dalle circostanze. Se un cane venisse addestrato ad azzannare i caprioli indubbiamente diverrebbe un mezzo di caccia.
Il visore notturno è un mezzo di caccia vietato dalla direttiva 79/409/Cee del Consiglio del 2 aprile 1979, la 85/411/Cee della Commissione del 25 luglio 1985 e la 91/244/Cee della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici. Essa all’allegato IV, lettera a, vieta “sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d’immagine o di amplificatore elettronico d’immagine per tiro notturno”.
Essi possono essere ora usati solo per attività rivolta all'abbattimento programmato di selvatici dannosi (ora considerata una forma di abbattimento e non di caccia) purché l'uso sia autorizzato dalla normativa regionale. Vi è un problema giuridico ancora poco chiaro: la legge dice che non è vietato possedere o montare visori notturni, ma che è vietato usarli per la caccia. Che dire se il visore è montato sull'arma, ma di giorno (tra l'altro vi sono ora cannocchiali con incorporato il visore)? A stretto rigore esso di giorno non può essere usato per cacciare e quindi non si può parlare di mezzo di caccia. Però se nel momento in cui lo uso (per esempio al crepuscolo) servisse a qualche cosa, allora sto usando un visore notturno il che costituisce caccia con mezzi vietati. Quindi è bene smontarlo, a meno che non si faccia caccia di selezione e che la regione consenta la caccia oltre il tramonto.
I visori notturni sono vietati, punto e basta. Dire poi che il visore è un cannocchiale digitale è solo far giochi di parole e non cambia nulla: sarà anche un cannocchiale digitale, ma se fa vedere meglio di notte sempre un visore rimane. Sono vietati i calibri inferiori a 5,6 mm o al .22 (articolo 13, commi 1 e 2 della Legge nazionale sulla caccia 157/92). L’indicazione dei calibri è nominale e che le dimensioni effettive del proiettile o dell’anima della canna possono essere leggermente diverse.
I calibri 5,6 o .22 sono consentiti solo se il bossolo è lungo più di 40 mm (per esempio il 5,56×45 Nato o .223 Remington).
I calibri superiori a 5,6 o al .22 sono sempre consentiti anche se il bossolo è inferiore a 40 mm. La legge 157/92 non riporta una nozione precisa di cosa debba intendersi per attività venatoria né a maggior ragione del cosiddetto “atteggiamento di caccia”. Recita così all’articolo 12: “Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13(…). È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla, senza che tale attitudine possa considerarsi esclusa dal fatto che il cacciatore abbia il fucile scarico e aperto, potendo essere, proprio perché aperto, rapidamente caricato e utilizzato per abbattere la selvaggina” (cassazione, sezione III, 15/11/2000 n° 14824, cassazione sezione I civile, 10/9/1997 n° 8890)”.
Secondo la giurisprudenza prevalente della corte di Cassazione, comprenderebbe “non solo l'effettiva cattura od uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività prodromica o preliminare, nonché ogni atto desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo che, comunque, si appalesano diretti a tale fine” (sezione III, 16 aprile 2003, n° 18088)”. Tali sono “essere sorpreso nel recarsi a caccia, con l'annotazione sul relativo tesserino, in possesso di richiami vietati; il vagare o il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina” (sezione III, 5 luglio 1996, n° 6812).
Infine, costituisce esercizio venatorio con mezzi vietati il semplice vagare o soffermarsi con l'autovettura in zona ricca di selvaggina così da poterla abbagliare con i fari, anche in assenza di armi o di capi abbattuti (cassazione civile, sezione I,sentenza n° 2793 del 24 gennaio 1989) e costituisce atteggiamento di caccia l'ispezione di trappole predisposte per la cattura di richiami vivi (cassazione penale, sezione III, 15 gennaio 1999 n° 452).