Birolo: assolto per legittima difesa, ma… c’è la causa civile!

Birolo assolto in Cassazione, ma la famiglia del ladro chiede un risarcimento aggrappandosi a un cavillo… che la riforma sulla legittima difesa potrebbe NON risolvere! La vicenda di Franco Birolo, il tabaccaio del Padovano che nel 2012 uccise un ladro che aveva sfondato con l’auto la vetrina del suo negozio per depredarlo, è talmente nota da aver assunto negli anni il ruolo di vero e proprio paradigma della necessità di revisione della normativa sulla legittima difesa. Condannato per eccesso colposo di legittima difesa in primo grado, Birolo è stato poi assolto sia in secondo grado sia in Cassazione. La questione poteva finalmente dirsi conclusa, dopo che il commerciante aveva comunque dovuto cambiare vita e vendere il proprio esercizio. Ma così non è. La famiglia dell’ucciso, infatti, ha fatto pervenire in questi giorni a Birolo una richiesta di mediazione economica, cioè in altre parole una richiesta di addivenire a un accordo per un risarcimento. Se l’accordo non sarà raggiunto, si aprirà una causa civile.
In teoria, nel momento in cui venga riconosciuta la legittima difesa è preclusa qualsiasi ipotesi di risarcimento per il ladro che sia rimasto offeso dall’azione del difensore; nel caso di Birolo, tuttavia, l’assoluzione è stata determinata per la cosiddetta “legittima difesa putativa” (contemplata dall’art. 59 del codice penale anziché dal 52) e, di conseguenza, la possibilità di agire in sede civile per il risarcimento del danno non è esclusa, bensì è possibile.
“Non intendo pagare nessuno”, ha commentato Birolo, “anzi sono loro che dovrebbero dare soldi a me”.
Occorre osservare che l’attuale progetto di legge per la riforma della normativa sulla legittima difesa, portata avanti dalla Lega, prevede in effetti anche una modifica dell’articolo 2044 del codice civile, relativo appunto al risarcimento del danno, con l’aggiunta di un comma che prevede una riduzione equa del risarcimento nel caso di eccesso colposo di legittima difesa (art. 55 cp), ma (paradossalmente) non viene presa in considerazione una ipotesi di riduzione o esclusione del risarcimento per la legittima difesa “putativa” prevista dall’art. 59 del codice penale.
Occorre anche ricordare che fu invece la famosa proposta di legge di iniziativa popolare portata avanti dall’Italia dei valori a prevedere una formula più ampia di esclusione del risarcimento, che faceva riferimento alla fattispecie di reato prevista dall’articolo 614 del codice penale (violazione di domicilio). La proposta prevedeva che “colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti” (cioè violazione di domicilio, ndr) non può chiedere il risarcimento di quasivoglia danno subìto in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma”.
Nonostante il progetto di legge Idv avesse raccolto oltre due milioni di firme (record assoluto nella storia della Repubblica), una volta approdato in Parlamento non fu dato alcun seguito.