Anche Arcicaccia risponde al Wwf sull’abilitazione all’uso delle armi

Anche Arci caccia ha risposto al comunicato allarmistico del Wwf, secondo il quale tutti i cacciatori abilitati prima del 1967 sarebbero un pericolo sociale in quanto a quel tempo non erano obbligati a ottenere l’abilitazione all’uso delle armi

Dopo Fidc, anche Arci caccia ha risposto al comunicato allarmistico del Wwf, secondo il quale tutti i cacciatori abilitati prima del 1967 sarebbero un pericolo sociale in quanto a quel tempo non erano obbligati a ottenere l’abilitazione all’uso delle armi.

“Il comunicato stampa diffuso dal Wwf Italia il 27 settembre suscita grave allarme sociale, dipingendo un quadro a tinte fosche, per il quale nel nostro Paese si aggirerebbe un esercito di oltre 300.000 cacciatori incapaci di maneggiare correttamente e in sicurezza le armi di cui dispongono. Secondo il Wwf Italia, tutti i cacciatori che detengono la licenza di caccia da più di 40 anni non sarebbero idonei all’uso delle armi, non avendo mai sostenuto alcuna prova in materia. La necessità di tale esame, secondo l’Associazione ambientalista, sarebbe stata introdotta solo nel 1967, ad opera della legge-quadro n. 799/1967. A prescindere dal rilievo per cui persone che maneggiano regolarmente armi da più di 40 anni dovrebbero ragionevolmente considerarsi ormai esperte e capaci, l’Arcicaccia sente il bisogno di ristabilire la verità dei fatti, duramente minata dalle gravi inesattezze contenute nel comunicato del Wwf. Non è infatti vero che l’esame di abilitazione all’uso delle armi sia stato introdotto solo con la legge n. 799/1967: è vero invece che già l’art. 16 del R.D.L. 16.12.1935, n. 2430 stabiliva che “chiunque non avesse prestato servizio presso le Forze armate dello Stato e faccia domanda di ottenere il porto d’arma per caccia o per uso di difesa personale, deve seguire o avere seguito almeno un corso regolamentare di tiro, presso una Sezione di tiro a segno nazionale. Ove nel Comune o nel raggio di cinque chilometri non esista o non funzioni un campo di tiro a segno, il richiedente del permesso di armi deve dimostrare di essere esperto nel maneggio delle armi da fuoco.”

Il successivo R.D. 6.5.1940, n. 635, recante il regolamento per l’esecuzione del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza 18.6.1931, n. 773, all’art. 62 ha disposto che la domanda per ottenere la licenza di portare armi deve essere corredata, tra l’altro, “per coloro che non hanno prestato servizio presso le forze armate dello Stato, dal certificato attestante l’adempimento delle condizioni di cui all’art. 16 del R.D.L. n. 2430/1935, convertito in legge n. 1143/1936”, sopra citato.

È pertanto del tutto inesatto quanto affermato dal Wwf, dal momento che a partire dal 1935 è stato introdotto nell’ordinamento l’obbligo di sostenere un corso regolamentare di tiro e maneggio delle armi, quale condizione per ottenere la licenza di porto d’armi, a meno che non si sia prestato servizio presso le Forze armate dello Stato. Dunque il paventato “transito” di 300.000 persone di cui non si conosce né preparazione, né perizia nell’uso delle armi, semplicemente non è mai avvenuto!

Quanto all’affermazione per cui il 30/40% dei cacciatori non avrebbe”adeguata conoscenza delle leggi che regolano oggi la caccia”, deve obiettarsi che fin dal T.U. 15.1.1931, n. 117, la Federazione della caccia, facente capo al Coni, alla quale tutti i cacciatori italiani dovevano obbligatoriamente iscriversi, aveva il compito di inquadrare e organizzare questi ultimi attraverso le Associazioni provinciali al fine della più rigorosa disciplina nell’applicazione della legge. In relazione a tale compito alla  Federazione veniva quindi imposto di svolgere una metodica e vasta azione intesa alla preparazione tecnica dei cacciatori e alla loro istruzione venatoria.

Anche se nel ’62 con la sentenza della Corte costituzionale n. 69/’62 è venuta meno l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Federcaccia, i compiti dalla stessa svolti sono stati puntualmente assolti dalle varie Associazioni venatorie nei confronti dei loro iscritti.

Inoltre, a ragionare come vorrebbe fare il Wwf, si dovrebbe concludere che a ogni modifica del Codice della strada (che tra parentesi è stato integralmente riscritto nel 1992, e da allora più volte modificato su aspetti essenziali) occorrerebbe sottoporre tutti coloro che pur sono muniti di patente di guida a nuovi esami, per verificarne l’aggiornamento! L’assurdità della conclusione mostra l’erroneità della premessa di partenza.