Armi spostate non equivale ad armi non denunciate

La Cassazione si è pronunciata circa la differenza in termini di rilevanza penale tra la mancata comunicazione di variazione del luogo di detenzione di armi e la mancata denuncia tout court delle armi. Dicendo che…

Con sentenza n. 33111 dell’8 settembre 2026 (udienza del 2 luglio), la Sezione Prima penale della Cassazione ha accolto il ricorso di un cittadino che in primo grado è stato condannato per omessa denuncia di detenzione delle armi. Come evidenziato dal difensore, il ricorrente aveva invece semplicemente trasferito il luogo di detenzione di alcune delle armi da lui possedute, a un diverso civico della medesima via, rispetto al luogo nel quale erano in effetti state denunciate tutte le sue armi.

La corte ha accolto il ricorso, valutando che “il ricorrente è stato ritenuto responsabile di una condotta che è diversa da quella contestata. Il giudice, infatti, ha condannato (omissis) per avere spostato delle armi in un luogo di custodia diverso da quello indicato nella denuncia regolarmente presentata – correttamente qualificato come violazione contravvenzionale di cui all’art. 38, quinto 5, T.U.L.P.S., sanzionata ai sensi dell’art. 17 T.U.L.P.S. (Sez. 1, n. 27985 del 15/04/2016, Picardi, Rv. 267657 – 01) – laddove l’imputazione contestata allo stesso si riferiva all’omissione di denuncia all’Autorità di pubblica sicurezza delle armi elencate nell’editto d’accusa, ai sensi dell’art. 38 comma 1 Tulps.

Le due fattispecie, invero, non sono sovrapponibili, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità per cui dalle norme non emerge «la volontà del legislatore – sottesa alla diversa dislocazione dell’obbligo di ripetizione della denuncia dopo il trasferimento dell’arma – di equiparare il caso in esame alla mancata denuncia iniziale dell’arma» (Cass. Sez. 1, n. 27985 del 15/04/2016, Picardi, Rv. 267657 – 01). Sul punto, infatti, questa Corte (Cass. Sez. I, Sentenza 22/01/2020, n. 10310) ha precisato che presupposto dell’obbligo previsto all’art. 38, comma 1, T.U.L.P.S. – sanzionato dagli artt. 2 e 7 legge 895 del 1967 – è la “acquisizione della materiale disponibilità” delle armi, come meglio specificato dalla norma codificata dallo stesso D. L.vo 204 del 2010, che stabilisce il termine di 72 ore per l’effettuazione della denuncia, anche per via telematica e riguarda armi che non erano nella disponibilità di un soggetto e che devono essere denunciate perché́ l’autorità̀ di pubblica sicurezza ne abbia contezza. Laddove il presupposto fattuale dell’obbligo di cui all’art. 38, comma 5, Tulps è, quello opposto in quanto non può sorgere l’obbligo di ripetere la denuncia se non esiste una pregressa disponibilità̀ delle armi. Di conseguenza, la detenzione “illegale” di armi, sanzionata a norma degli artt. 2 e 7 legge 895 del 1967, consiste nella materiale disponibilità̀ di dispositivi acquisiti da chi in precedenza non li aveva, e di cui non sia stata segnalata la detenzione mediante denuncia, omissione che determina l’ignoranza della presenza e dell’ubicazione dell’arma in capo alle autorità di pubblica sicurezza. La mancata ripetizione della denuncia dopo il trasferimento dell’arma, al contrario, non determina questa situazione poiché le Pubbliche Autorità conoscono l’esistenza dell’arma e l’identità di chi ne ha la detenzione, ma possiedono un’informazione non aggiornata sul luogo dove si trova l’arma, che determina una situazione ovviamente anch’essa pericolosa per la sicurezza pubblica, ma rimediabile, sia utilizzando le denunce di trasporto delle armi presentate ai sensi dell’art. 34 Tulps, sia interpellando il detentore. Nel caso di specie, quindi, in cui l’imputato è stato ritenuto responsabile di un reato diverso da quello effettivamente contestato e non desumibile nemmeno implicitamente dalla formulazione dell’imputazione, si è determinata una violazione del diritto di difesa che comporta l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per nuovo giudizio”.