Il riordino dell’Uits, contenuto nell’articolo 8 dell’ormai famigerato decreto legge n. 108 del 26 giugno scorso, suscita sempre maggiori perplessità circa le modalità scelte per la cosiddetta separazione tra la componente istituzionale e la componente sportiva dell’ente-federazione. Separazione che, per quanto riguarda l’aspetto istituzionale, sembra far rima con “centralizzazione” di tutte le funzioni ed esautoramento pressoché completo delle sezioni Tsn da ogni facoltà decisionale. In particolare sulla materiale disponibilità dei beni in uso o addirittura di proprietà delle sezioni, tuttavia, sembra che la spinta “dirigista” dell’estensore del decreto vada addirittura oltre l’ordinamento giuridico italiano. Se, infatti, da un lato appare tutto sommato poco impattante ai fini pratici la previsione secondo la quale (comma 3) “I beni appartenenti al demanio dello Stato o di altro ente pubblico, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già dati in uso gratuito alle sezioni di tiro a segno nazionale, sono concessi in uso a titolo gratuito all’Unione italiana tiro a segno, che li destina alle finalità istituzionali e sportive previste dalla legge” (ma non tutte le sezioni, comunque risiedono su suolo del demanio militare…), lascia un po’ più perplessi il successivo comma 15, secondo il quale “I beni mobili e immobili destinati al funzionamento delle sezioni di tiro a segno nazionale e allo svolgimento delle relative attività addestrative e sportive restano nella disponibilità dell’Unione italiana tiro a segno, che ne disciplina l’utilizzo, l’amministrazione, la conservazione e la destinazione secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto, dal regolamento di amministrazione e contabilità e dagli atti di affidamento della gestione delle sezioni. I soggetti affidatari della gestione delle sezioni utilizzano tali beni esclusivamente per le finalità previste dalla legge, dallo statuto e dagli atti di affidamento, senza che ciò comporti acquisto di diritti dominicali o di disponibilità autonoma incompatibili con le attribuzioni dell’Unione italiana tiro a segno”.
Non si fa riferimento alla parola “espropriazione”, questo è vero (istituto giuridico ben preciso regolato dalla Costituzione della Repubblica riguardo al diritto all’equo indennizzo, oltre che da leggi ordinarie dello Stato), ma è altrettanto vero che, sempre da un punto di vista giuridico, appare difficile capire come si possa legalmente coniugare quello che di fatto è un “comodato forzoso” a favore dell’Uits, e quello che il diritto civile ci dice essere il concetto del più importante dei diritti reali, cioè il diritto di proprietà, ovvero il diritto “di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo”. Perché forse è sfuggito all’autore del testo del decreto legge, che molti dei materiali (a partire dalle armi per l’attività addestrativa, i relativi banconi eccetera), se non tutti, che servono “al funzionamento delle sezioni di Tiro a segno nazionale e allo svolgimento delle relative attività addestrativa e sportive”, non sono di proprietà del demanio militare e men che meno sono di proprietà dell’Uits: sono di proprietà delle sezioni Tsn, in quanto soggetti autonomi e separati. Quindi non si capisce come possano “restare nella disponibilità” dell’Uits se nella disponibilità dell’Uits non sono mai stati.




