Custodia delle armi: riflessioni sulla sentenza della Corte costituzionale

L’avvocato Antonio Bana, past president Assoarmieri, ci ha inviato alcune riflessioni giuridiche che aiutano a inquadrare più precisamente i confini della recente sentenza della Corte costituzionale in merito alla custodia delle armi.

 

  1. Premessa e inquadramento sistematico

Con la sentenza n. 33 del 2026 la Corte Costituzionale è tornata a pronunciarsi sul rapporto fra principio di legalità in materia penale, clausole generali e tutela della sicurezza pubblica, scrutinando la legittimità dell’art. 20, primo comma, primo periodo, e secondo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, in tema di custodia delle armi.

La decisione ha particolare rilievo perché:

– conferma la compatibilità costituzionale di una clausola elastica (“custodia […] con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica”) all’interno di una fattispecie contravvenzionale;

– valorizza in modo marcato il “diritto vivente” della Cassazione quale fattore di completamento del precetto penale;

– prende posizione rispetto ai parametri convenzionali (art. 7 CEDU) già al centro del noto caso De Tommaso c. Italia e della sentenza costituzionale n. 25 del 2019.

 

  1. Il caso concreto e il giudizio incidentale

I fatti oggetto del procedimento a quo

Il giudizio di legittimità trae origine da un procedimento penale instaurato dinanzi al Tribunale ordinario di Reggio Calabria, sezione penale, in composizione monocratica, nei confronti di un privato detentore di armi.

L’imputato:

  • è titolare di porto d’armi;
  • detiene nella propria abitazione cinque fucili e una pistola, collocati in un armadietto blindato posto nel corridoio;
  • convive con il figlio, maggiorenne, affetto da schizofrenia e in cura da lungo tempo presso il centro di igiene mentale.

Il figlio, a insaputa del padre, si impossessa di uno dei fucili e tenta il suicidio, procurandosi una ferita da arma da fuoco. Non è stato chiarito se, al momento del fatto, l’armadietto blindato fosse o meno chiuso a chiave.

Sulla base di tali risultanze, il Tribunale ritiene che, tenuto conto della particolare situazione familiare (convivenza con soggetto psichicamente fragile e facile accesso alle armi), al detentore fosse richiesto uno standard di diligenza superiore a quello concretamente osservato.

Esclude tuttavia che il genitore sia responsabile per più gravi reati di lesioni dolose o colpose omissive, atteso che il figlio è maggiorenne e non interdetto, sicché difetterebbe un obbligo giuridico specifico di impedire l’evento ai sensi dell’art. 40, secondo comma, c.p..

La contestazione si incentra, dunque, sulla contravvenzione di cui all’art. 20, secondo comma, l. 110/1975, per omessa custodia delle armi.

 

Le norme censurate

Oggetto del giudizio è il “combinato disposto”:

  • dell’art. 20, primo comma, primo periodo, l. 110/1975, che impone che “la custodia delle armi […] e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica”;
  • dell’art. 20, secondo comma, che punisce l’inosservanza delle prescrizioni del comma precedente con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 516, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

 

La disposizione censurata si rivolge ai detentori “comuni”, diversi da chi esercita professionalmente attività in materia di armi o esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi.

 

  1. I parametri costituzionali e convenzionali evocati

Il Tribunale rimettente solleva questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU.

In sintesi, le censure si articolano in due gruppi:

  1. Art. 25, co. 2, Cost. (tassatività/determinatezza), art. 24 Cost. e art. 117, co. 1, Cost. in relazione all’art. 7 CEDU
  • La formula “ogni diligenza” sarebbe intrinsecamente vaga: da un lato si parla di “prescrizioni”, termine che rinvia a comandi specifici; dall’altro lato, il contenuto della condotta è definito mediante un concetto generico (“diligenza”), senza ulteriori specificazioni.
  • Ne deriverebbe la violazione del principio di tassatività/determinatezza della fattispecie penale, con riflessi sul diritto di difesa (impossibilità di comprendere il perimetro del fatto tipico e di predisporre una strategia difensiva).
  • L’indeterminatezza contrasterebbe con il requisito di “prevedibilità” della norma penale richiesto dall’art. 7 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, che pretende che i cittadini possano prevedere, a un livello ragionevole, le conseguenze giuridico‑penali delle proprie condotte.
  1. Art. 2 e 3 Cost. (diritti inviolabili e principio di ragionevolezza)
  • L’obbligo di osservare “ogni diligenza” nella custodia delle armi, imposto con finalità preventivo‑cautelari, inciderebbe in modo irragionevole sulla vita privata e sullo sviluppo della personalità del consociato, imponendo uno sforzo qualitativo e quantitativo costante per adempiere a un dovere imprecisato e, dunque, inesigibile.
  • Da ciò deriverebbe la “totale irragionevolezza” dell’intera previsione incriminatrice.

Particolarmente significativo, nella prospettiva convenzionale, il richiamo al caso De Tommaso c. Italia, ove la Corte di Strasburgo ha ritenuto non conforme all’art. 7 CEDU l’incriminazione della violazione delle prescrizioni di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi” previste dal Codice antimafia; la Corte costituzionale, con sent. n. 25/2019, ha conseguentemente dichiarato l’illegittimità della relativa fattispecie penale.

 

  1. Le eccezioni preliminari e l’inammissibilità parziale

Le eccezioni dell’Avvocatura dello Stato

L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce:

  • il difetto di rilevanza, poiché il giudice a quo avrebbe già affermato, in fatto, l’inosservanza della diligenza dovuta da parte dell’imputato, rendendo superfluo lo scrutinio di costituzionalità;
  • l’indeterminatezza del petitum, non avendo il rimettente indicato con precisione il “perimetro della diligenza” che dovrebbe soddisfare il requisito di determinatezza;
  • l’erronea ricostruzione del quadro normativo, per non aver considerato l’interpretazione consolidata della nozione di “ogni diligenza”, incentrata sulle cautele esigibili da una persona di normale prudenza secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit;
  • l’inammissibilità delle questioni fondate sugli artt. 2 e 3 Cost. per difetto di motivazione.

 

 

La risposta della Corte

La Corte respinge le prime tre eccezioni:

  • quanto alla rilevanza, osserva che il giudice a quo non ha formulato un giudizio definitivo di responsabilità, ma si è limitato a considerare, ex post, che la specifica situazione familiare esigeva uno standard di diligenza superiore; il problema rimane dunque a monte, e attiene all’indeterminatezza del precetto;
  • sul petitum, richiama la propria giurisprudenza secondo cui l’ordinanza di rimessione non deve necessariamente contenere un dispositivo con un petitum analitico, essendo sufficiente che dalla motivazione emergano chiaramente il contenuto e il verso delle censure;
  • quanto alla pretesa errata ricostruzione del quadro normativo, le doglianze dell’Avvocatura attengono, in realtà, al merito e sono rinviate allo scrutinio di fondazione delle questioni.

Viene invece accolta l’eccezione relativa agli artt. 2 e 3 Cost.: le censure sono ritenute “del tutto carenti di motivazione” quanto al requisito della non manifesta infondatezza, essendo i parametri evocati in modo apodittico e generico. Le relative questioni sono pertanto dichiarate inammissibili.

Restano in esame solo le questioni riferite agli artt. 24, 25, co. 2, e 117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU.

 

  1. Il quadro normativo in materia di omessa custodia di armi

La Corte ricostruisce il sistema vigente, in cui si collocano le norme censurate:

  • le fattispecie di omessa custodia sono previste dagli artt. 20, commi 1 e 2, e 20‑bis, l. 110/1975, nonché dall’ultimo comma dell’art. 38 TULPS, che impone al detentore di assicurare che il luogo di custodia offra “adeguate garanzie di sicurezza”;
  • il primo periodo dell’art. 20, comma 1, si rivolge al detentore “comune” e richiede che la custodia sia assicurata “con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica”;
  • il secondo periodo del medesimo comma riguarda soggetti “qualificati” (esercenti professionali e collezionisti) e impone difese antifurto “secondo le modalità prescritte dall’autorità di pubblica sicurezza”;
  • il comma 2 sanziona l’inosservanza di tali precetti con pena contravvenzionale, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
  • l’art. 20‑bis introduce una fattispecie distinta, che punisce, tra l’altro, chi trascura di adottare, nella custodia di armi, munizioni ed esplosivi, le cautele necessarie per impedire che minori, incapaci, tossicodipendenti o imperiti se ne impossessino agevolmente.

La Corte qualifica il reato di omessa custodia come reato di pericolo: esso si perfeziona per il solo fatto che l’agente non abbia adottato le cautele necessarie in relazione a circostanze da lui conosciute o conoscibili con ordinaria diligenza, indipendentemente dalla verificazione di un evento dannoso.

La ratio delle disposizioni è quella di imporre cautele idonee a impedire che armi ed esplosivi cadano in possesso di soggetti non legittimati, nel quadro di un particolare rigore volto a prevenire la circolazione incontrollata di tali strumenti.

Il bene giuridico immediatamente tutelato è la “sicurezza pubblica”, in funzione strumentale alla protezione di beni primari quali vita e incolumità personale.

 

  1. Il principio di determinatezza e l’uso di clausole generali

Funzione del principio ex art. 25, co. 2, Cost.

La Corte ribadisce anzitutto la funzione duplice del principio di legalità/determinatezza:

  • garanzia contro l’arbitrio del giudice e salvaguardia della divisione dei poteri, impedendo che l’interprete si sostituisca al legislatore nel definire i confini del penalmente rilevante;
  • presidio della libertà e della sicurezza dei cittadini, consentendo al destinatario di prevedere ex ante le conseguenze penali della propria condotta, così da autodeterminarsi consapevolmente.

Tuttavia, si sottolinea che ogni enunciato normativo presenta fisiologicamente margini di incertezza quanto al proprio ambito di applicazione, senza che ciò comporti automaticamente incostituzionalità: spetta alla giurisprudenza, attraverso l’opera interpretativa, concretizzare progressivamente la portata delle norme, rendendole più uniformi e prevedibili per i consociati.

L’impiego di espressioni polisense, clausole generali o lemmi elastici non è di per sé incompatibile con il canone di determinatezza, a condizione che:

  • la descrizione complessiva del fatto incriminato, considerata nel contesto sistematico e alla luce delle finalità perseguite, consenta al giudice di stabilire il significato della clausola mediante un’operazione ermeneutica non eccedente l’ordinario compito interpretativo;
  • il destinatario della norma possa individuare con sufficiente precisione il comportamento dovuto e avere una percezione chiara del valore precettivo, sì da conformare la propria condotta.

 

Un ulteriore elemento rilevante è l’orientamento giurisprudenziale consolidato: sebbene l’esigenza di determinatezza debba sussistere sin dalla prima applicazione della norma, un indirizzo costante può confermare la possibilità di attribuire un significato puntuale a un’espressione inizialmente generica.

 

Applicazione al caso: la clausola “con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica

Alla luce di queste premesse, la Corte esclude che la disposizione censurata violi l’art. 25, co. 2, Cost..

In particolare:

  • la nozione di “diligenza” richiama la struttura della colpa come definita dall’art. 43 c.p., concetto centrale in tutte le fattispecie colpose;
  • nei reati di pericolo, come quello in esame, assume funzione selettiva la correlazione con il bene giuridico tutelato (sicurezza pubblica), che delimita l’area dell’illecito e rende percepibile la condotta richiesta;
  • la condotta dovuta (“custodire con ogni diligenza”) è agevolmente comprensibile se collocata nella finalità complessiva della disciplina sulle armi: impedire che queste possano comunque venire in possesso di soggetti non legittimati, con il rischio di pregiudizio per vita e incolumità personale.

Il contesto normativo (distinzione tra obbligo generico per il privato, obblighi specifici antifurto per i detentori qualificati e cautele rafforzate verso soggetti vulnerabili ex art. 20‑bis) contribuisce a definire, per contrapposizione, il contenuto dell’obbligo imposto al detentore “comune”.

 

  1. Il ruolo del “diritto vivente” di Cassazione

Elemento decisivo nel ragionamento della Corte è il richiamo al diritto vivente formatosi sull’art. 20, comma 1, l. 110/1975.

 

Perimetrazione “in negativo

La Cassazione ha anzitutto distinto il generico dovere di diligenza nella custodia delle armi, previsto per i detentori comuni, dagli obblighi specifici di adottare difese antifurto (secondo periodo del comma 1, riferito ai rivenditori e collezionisti) e impedire l’accesso delle armi a minori, incapaci, tossicodipendenti o imperiti (art. 20‑bis).

Ne deriva che la clausola “ogni diligenza” non va confusa con doveri più intensi e tipizzati, rivolti a soggetti professionalmente operanti nel settore o a situazioni di particolare vulnerabilità.

 

Perimetrazione “in positivo”: il criterio dell’id quod plerumque accidit

Sotto il profilo positivo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il precetto ex art. 20, comma 1, l. 110/1975 impone l’adozione delle cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit.

Su tale base si è formata una casistica articolata, che modula l’obbligo di diligenza in funzione di variabili quali:

  • numero e tipologia delle armi;
  • caratteristiche del luogo di custodia (es. piano dell’abitazione, presenza di sistemi di chiusura, facilità di accesso);
  • presenza di conviventi o frequentatori, con particolare attenzione a minori o soggetti psichicamente fragili.

 

La Corte costituzionale sottolinea che la differenziazione delle soluzioni giurisprudenziali non è espressione di indeterminatezza, ma conseguenza fisiologica dell’esigenza di adeguare le cautele alle situazioni concrete.

Emblematico, in questo senso, l’esempio offerto dalla stessa sentenza: l’obbligo di diligenza non può essere identico per chi detiene un’unica pistola e vive isolato in una baita di montagna, e per chi detiene più armi in un’abitazione a piano terra, in un paese.

L’“adattamento” del precetto al caso concreto, lungi dal costituire una minaccia alla determinatezza, è qualificato dalla Corte come garanzia per il destinatario, in quanto:

  • consente di calibrare le pretese dell’ordinamento sulle reali condizioni di rischio e sulle possibilità effettive del soggetto;
  • evita l’introduzione di standard rigidi e astratti, incapaci di coprire l’intera casistica e potenzialmente sproporzionati.

 

  1. Il rapporto con l’art. 7 CEDU e il precedente “De Tommaso”

Il rimettente, richiamando la giurisprudenza CEDU (in particolare De Tommaso c. Italia), sosteneva che la clausola “ogni diligenza” fosse assimilabile alle prescrizioni di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi”, giudicate eccessivamente vaghe e, quindi, non “prevedibili” ai sensi dell’art. 7 CEDU.

La Corte Costituzionale, pur non negando la centralità del requisito di prevedibilità nella giurisprudenza europea, osserva che:

  • non esiste alcuna pronuncia della Corte EDU che abbia dichiarato l’art. 20 l. 110/1975 incompatibile con l’art. 7 CEDU;
  • la fattispecie in esame si differenzia strutturalmente da quella oggetto di sent. n. 25/2019, poiché qui il precetto è concretamente delimitato dal bene giuridico, dal contesto normativo e dal diritto vivente, mentre nel caso delle prescrizioni “vivere onestamente” e “rispettare le leggi” mancava qualsiasi perimetrazione effettiva.

 

Escluso il vulnus al principio di determinatezza, la Corte nega anche la violazione dell’art. 117, co. 1, Cost. in relazione all’art. 7 CEDU, ritenendo preservata la prevedibilità e conoscibilità del precetto.

 

  1. Il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e l’esito del giudizio

La declaratoria di non fondatezza delle censure ex art. 25, co. 2, Cost. travolge anche quelle concernenti il diritto di difesa:

  • una volta accertata la determinatezza della fattispecie, viene meno la pretesa impossibilità, per l’imputato, di comprendere il contenuto del precetto e di modulare adeguatamente la propria difesa;
  • la Corte richiama la propria giurisprudenza (sent. n. 327/2008) secondo cui l’assenza di vulnus al principio di determinatezza esclude, di riflesso, la violazione del diritto di difesa.

 

In conclusione, la Corte:

  1. dichiara inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.;
  2. dichiara non fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 24, 25, co. 2, e 117, co. 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU.

 

  1. Considerazioni conclusive e ricadute applicative

La sentenza n. 33/2026 si colloca nel solco di una giurisprudenza costituzionale che, pur ribadendo l’irrinunciabilità del principio di tassatività/determinatezza, ne propone una lettura non formalistica, ma sensibile:

  • alla necessità di impiegare, in alcune aree dell’ordinamento (soprattutto in materia di reati di pericolo e di tutela di beni primari), clausole elastiche;
  • al ruolo della giurisprudenza ordinaria nel “completare” il precetto;
  • all’esigenza di preservare un margine di adattamento della regola al caso concreto come elemento di garanzia, e non solo di rischio.

 

Sul piano pratico, la decisione fornisce indicazioni rilevanti:

Uno standard di diligenza per il detentore privato:

  • l’obbligo di custodia ex 20, co. 1, primo periodo, l. 110/1975 non impone automaticamente al privato l’adozione di misure “professionali” (allarmi, blindature avanzate), se non giustificate dalle specifiche circostanze;
  • ciò che rileva è l’adozione delle cautele che, in concreto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, alla luce del rischio prevedibile (criterio dell’id quod plerumque accidit).

 

L’accertamento giudiziale “caso per caso

  • il giudice deve motivare in modo puntuale sulla congruità delle cautele adottate, considerando fattori quali: ubicazione e accessibilità del luogo di custodia, presenza di minori o soggetti vulnerabili, abitudini sociali del contesto (es. uso di lasciare le porte aperte);
  • il verificarsi di un evento (furto, uso improprio dell’arma) può costituire indice della inadeguatezza delle misure, ma non è elemento costitutivo del reato, che resta di mera esposizione a pericolo.

 

Il dialogo con la CEDU e distinzione da “De Tommaso”

  • la Corte differenzia con chiarezza la clausola “ogni diligenza” dalle prescrizioni di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi”, ritenendo che la prima, a differenza delle seconde, sia effettivamente “riempita” di contenuto dal bene giuridico, dal contesto e dal diritto vivente;
  • ciò consente di evitare una generalizzazione del precedente De Tommaso, che avrebbe potuto condurre a una drastica espunzione delle clausole generali dal diritto penale.

 

La funzione di garanzia dell’elasticità

  • la sentenza enfatizza un aspetto spesso sottovalutato: la necessità di adattare lo standard di diligenza alle circostanze concrete è presentata non come minaccia alla certezza del diritto, ma come strumento per evitare sia richieste irragionevolmente gravose, sia zone franche di irresponsabilità.

 

In definitiva, la Corte costituzionale, con la pronuncia in commento, consolida la legittimità di un modello di tipizzazione penale che combina:

  • un nucleo normativo essenziale (custodire con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica);
  • una chiara individuazione del bene giuridico (sicurezza pubblica in funzione di tutela di vita e incolumità);
  • un’opera interpretativa giurisprudenziale che, facendo leva sul criterio dell’id quod plerumque accidit, rende prevedibile per i consociati il contenuto degli obblighi di custodia.

 

Per l’interprete, ciò implica l’esigenza di un’applicazione rigorosa ma non meccanica dell’art. 20, l. 110/1975, sempre ancorata a una motivazione che dia conto, in concreto, della ragionevolezza e sufficienza delle cautele adottate dal detentore.