Arma personale fuori servizio: c’è la circolare

Il ministero dell’Interno ha (finalmente!) sciolto l’enigma sull’interpretazione dell’articolo 28 del decreto sicurezza 2025: anche senza regolamenti attuativi gli agenti di Ps potranno portare un’arma personale fuori servizio

Il ministero dell’Interno ha diffuso una circolare con la quale ha, finalmente, inteso dare una interpretazione autentica, per così dire, dell’articolo 28 del decreto legge n. 48 dell’11 aprile 2025, convertito in legge n. 80 del 9 giugno 2025. Il nodo è quello della possibilità, per gli agenti di pubblica sicurezza, di poter acquistare e portare fuori servizio un’arma personale, diversa da quella d’ordinanza e più occultabile di quest’ultima.

Come è noto, la facoltà di portare l’arma personale fuori servizio per gli agenti di Ps è contemplata dal primo comma dell’articolo 28 del decreto in questione, ma il secondo comma prevede anche l’emanazione di specifici regolamenti attuativi volti a disciplinare questo aspetto. L’interrogativo che sia gli operatori, sia le armerie si ponevano era quindi quello di capire se, in attesa dei famigerati regolamenti, il primo comma fosse già di per sé attivo oppure no. Il ministero ha chiarito con la circolare in questione (che trovate allegata qui sotto), che “nelle more dell’intervento regolamentare e fatti salvi ulteriori sviluppi normativi, si ritiene di poter riconoscere, alla luce di alcuni indicatori di carattere sia formale che funzionale, l’immediata applicabilità del comma 1 dell’art. 28 in questione”.

Altro nodo importante risolto dalla circolare in questione, quello relativo a “chi” debba ricomprendersi nella nozione di agente di pubblica sicurezza: la circolare evidenzia come “il campo di applicazione del ripetuto art. 28 comprenda, oltre che gli agenti di pubblica sicurezza delle forze di polizia, anche gli agenti di Ps dei corpi e servizi di polizia locale, riconosciuti dal prefetto e dotati dell’arma d’ordinanza ai sensi della normativa vigente”. Per questi ultimi, tuttavia, si specifica che “la qualifica di agente di pubblica sicurezza, le relative funzioni e il porto dell’arma anche fuori servizio sono ancorati , per espresso dettato normativo e consolidato indirizzo giurisprudenziale, al territorio dell’ente di appartenenza, salvi i casi di missioni, operazioni o servizi “esterni” svolti armati a termini di legge. La disposizione dell’art. 28, sotto questo profilo, non sembra assumere valenza innovativa sul piano dell’ambito di operatività, delle attribuzioni e delle qualifiche degli agenti di Ps, limitandosi a consentire il porto senza licenza di un’arma ex art. 42 Tulps, diversa da quella in dotazione, per ritenuti vantaggi sul piano della difesa personale e della tutela della collettività. Ne discende che anche il porto fuori servizio dell’arma comune, sarà consentito nell’ambito territoriale di inerenza, ovvero anche al di fuori di tale ambito nelle ipotesi in cui ciò sia autorizzato”.

Nella circolare si specifica anche che sarà quindi possibile non solo il porto di un’arma personale fuori servizio agli agenti di Ps, ma che sarà anche possibile l’acquisto di detta arma, esibendo la tessera personale “attestante lo status in forza del quale si applica lo speciale regime in materia di armi”.

Per quanto riguarda invece la sussistenza o meno dell’obbligo di denuncia dell’arma personale acquistata con il solo tesserino, la circolare evidenzia che “appare quanto mai opportuno, anche considerata la potenziale ampiezza della platea di soggetti che potrebbero avvalersi della facoltà ammessa dall’art. 28, assicurare la tracciabilità di tali armi in circolazione… si ritiene che la comunicazione della materiale disponibilità di un’arma ai sensi dell’art. 28 del DL 48/205 vada effettuata secondo le modalità di cui all’art 38 Tulps, ai fini del conseguente inserimento nel CED interforze”.

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