Storica sentenza del Consiglio di Stato sull’art. 43 Tulps

Il Consiglio di Stato torna a occuparsi dei motivi ostativi al rilascio del porto d'armi, "scardinando" uno dei più odiosi automatismi degli ultimi anni da parte delle questure Il Consiglio di Stato è tornato a occuparsi dell’ormai annosa vicenda dell’articolo 43 del Tulps, con una ulteriore sentenza (pubblicata il 1° giugno 2018) che contribuisce a smontare determinati automatismi invalsi ormai nelle questure, complici anche le recenti circolari emanate dal ministero dell’Interno. Contributo sostanziale al raggiungimento dello scopo è stato portato dall’avvocato Adele Morelli, che ha assistito il ricorrente in questa vicenda.
Il cittadino è stato condannato nel 1997 a pena detentiva per lesioni personali (reato, come è noto, ricompreso dall’articolo 43 Tulps come assolutamente ostativo alla concessione di un porto d’armi) per un fatto commesso nel 1993. Dopo la condanna, ha conseguito la riabilitazione e, nel 2005, ha ottenuto per la prima volta il rilascio di un porto d’armi. Nel 2017, l’improvvisa revoca, d’ufficio, perché la questura si è “accorta” della condanna del 1997. Il cittadino ha fatto ricorso al Tar e poi al Consiglio di Stato, eccependo che nel momento in cui una licenza è stata rilasciata dopo la condanna (e riabilitazione), per poterla revocare occorre che sussistano nuovi motivi ostativi al rilascio del titolo, altrimenti la buona condotta protratta nel tempo (attestata sia dalla riabilitazione sia dal fatto che la Questura non abbia prodotto certificazioni attestanti la commissione di altri reati o comunque non abbia dato prova di una dubbia condotta da parte dell'interessato) legittima la continuità nella titolarità del titolo.
La sentenza del Consiglio di Stato è, quindi, particolarmente importante perché stabilisce che le questure non possono revocare automaticamente un porto d’armi (o rifiutare di rinnovarlo) nel momento in cui vi sia stato un rilascio o un rinnovo successivo a una condanna per uno dei motivi ostativi indicati dall’articolo 43 Tulps, ovviamente dopo che fosse intervenuta riabilitazione.
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