Certificati medici: cosa cambia?

Uno dei cambiamenti più significativi con il decreto di recepimento della direttiva 2017/853 è relativo alle certificazioni mediche e, soprattutto, ai medici autorizzati a rilasciarle
La situazione fino al 14 settembre 2018, giorno di entrata in vigore del decreto legislativo 104/2018 di recepimento della direttiva europea 2017/853, per quanto riguarda i medici autorizzati a rilasciare un certificato medico di idoneità psicofisica per il rilascio o il rinnovo di un porto d’armi o per la mera detenzione di armi, è che sono autorizzati a rilasciarlo solo i medici legali delle Asl oppure i medici militari e della polizia di Stato, soltanto però all’interno delle loro rispettive strutture di impiego (quindi in pratica solo al personale in servizio ed eventualmente ai loro congiunti prossimi). Ciò ha creato numerosi problemi in particolare per le guardie giurate che, in alcune province specialmente (come Roma), si sono trovati coinvolti in un vero “intasamento” il quale fa sì che, spesso, l’attesa della visita medica sia talmente protratta da superare la scadenza del porto d’armi (biennale per le Gpg), con conseguenti problemi lavorativi (e di stipendio…).
Con il decreto legislativo 104 del 2010, la situazione muta radicalmente: innanzi tutto perché vengono differenziati, per la prima volta, i certificati medici di idoneità che devono presentare i meri detentori di armi (ogni 5 anni), cioè coloro i quali non posseggono e non vogliono fare un porto d’armi ma hanno armi denunciate in casa, e i certificati medici di idoneità invece necessari per il rilascio o il rinnovo del porto d’armi. La differenziazione è sia nel tipo di certificato, sia nelle qualità e caratteristiche richieste al medico certificatore.
L’articolo 12 del decreto di recepimento dice che per i meri detentori l’obbligo di presentazione del certificato medico ogni 5 anni è assolto “presentando un certificato rilasciato dal settore medico legale delle aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere”.
In pratica, si tratta di un certificato molto simile a quello richiesto per l’iscrizione a un Tsn da parte di soggetti non in possesso di un porto d’armi. La cosa significativa è che vengono esplicitamente autorizzati al rilascio sia i medici della Asl sia i medici militari, senza particolari requisiti sullo stato di servizio. Di conseguenza, appare evidente che per i meri detentori la certificazione possa essere rilasciata anche da medici in quiescenza o in congedo, analogamente a quanto già avviene per il rilascio o il rinnovo delle patenti di guida. I meri detentori, quindi, potranno per esempio avvalersi dei medici delle autoscuole per il rilascio dei certificati medici, analogamente a quanto accadeva fino a pochi anni fa.

Per il rilascio o il rinnovo del porto d’armi, il certificato di idoneità psicofisica (attualmente regolato dal Dm 14 febbraio 1998, quindi differente rispetto a quello più semplice richiesto ai meri detentori) potrà essere rilasciato “dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, ovvero dai singoli medici della Polizia di Stato, dei vigili del fuoco o da medici militari in servizio permanente e in attività di servizio”.
Rispetto alla disciplina vigente prima del 14 settembre, quindi, i medici militari e della polizia tornano ad avere competenza per il rilascio dei certificati medici per il rilascio o il rinnovo del porto d’armi, non soltanto all’interno delle loro strutture di competenza, bensì anche come professionisti individuali. Diversamente dai certificati medici per la mera detenzione, però, è richiesto che i medici siano in servizio attivo e in attività di servizio, cioè che non si trovino in quiescenza o congedo.