Un piccolo furto non può costare il porto d’armi

Il quotidiano L’Adige ha reso nota una importante sentenza del Tar di Trento, che ha fatto restituire il porto d’armi a un cacciatore che era stato condannato per il tentato furto di merce (del valore di pochi euro) da un supermercato Il quotidiano L’Adige ha reso nota una importante sentenza del Tar di Trento, che ha fatto restituire il porto d’armi a un cacciatore che era stato condannato per il tentato furto di merce (del valore di pochi euro) da un supermercato.
Il cacciatore, peraltro persona stimata dalla comunità e descritto come dalla inappuntabile vita famigliare e lavorativa, sosteneva che non si era trattato di furto, ma di mera dimenticanza di pagare la merce. Ciò nonostante, è stato emesso decreto penale di condanna, al quale è seguita la revoca del porto d’armi.
Ma secondo il Tar, sul tentato furto da poche decine di euro non si può fondare una prognosi di pericolosità posta alla base delle revoca della licenza. In sentenza il tribunale amministrativo regionale ha ribadito che “nel nostro ordinamento l'autorizzazione alla detenzione e al porto di armi deve considerarsi un'eccezione alla regola e che le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono assolutamente prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo laddove non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo, in modo tale da scongiurare pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell'autorizzazione possono essere adottati sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso delle armi, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi, e potendo l'amministrazione valorizzare sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumano rilevanza penale, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa affidabilità all'uso delle stesse”. Tuttavia non tutti i fatti penalmente rilevanti sono significativi “ai fini del giudizio prognostico sull'abuso delle armi”.