Un emendamento alla 110/75 per la modifica di armi sportive

Il cosiddetto “pacchetto sicurezza” potrebbe presentare altri aspetti positivi per gli appassionati d’armi, oltre alla ormai nota liberalizzazione degli spray al capsicum. Infatti, è stato inserito un emendamento firmato dai senatori Anna Bonfrisco, Valerio Carrara e Sergio Vetrella (Pdl), che andrebbe a modificare l’articolo 3 della legge 110/75 consentendo di apportare modifiche alle armi per scopi sportivi. Evidenti i risvolti positivi che l’approvazione di questa… Il cosiddetto “pacchetto sicurezza” potrebbe presentare altri aspetti positivi per gli appassionati d’armi, oltre alla ormai nota liberalizzazione degli spray al capsicum. Infatti, è stato inserito un emendamento firmato dai senatori Anna Bonfrisco, Valerio Carrara e Sergio Vetrella (Pdl), che andrebbe a modificare l’articolo 3 della legge 110/75 consentendo di apportare modifiche alle armi per scopi sportivi. Evidenti i risvolti positivi che l’approvazione di questa norma potrebbe avere per specialità ad alto contenuto tecnologico come il Bench rest o il Tiro dinamico. Ecco il testo integrale dell’emendamento, in grassetto la parte più importante: [

] Proposta di modifica n. 36.300 al DDL n. 1078 36.300 (già 36.0.100) BONFRISCO, CARRARA, VETRELLA Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: 3-bis L’articolo 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente: «Art. 3. – (Alterazioni di armi). – 1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un’arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l’uso o l’occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro trecento a euro duemila. 2. In deroga al comma 1 del presente articolo sono consentite modifiche di armi per l’utilizzo con esclusive finalità sportive presso idonei poligoni e campi di tiro. Tali armi, così modificate, non possono essere utilizzate in nessun caso per usi difensivi o venatori. È comunque vietata ogni alterazione che predisponga l’arma al funzionamento automatico per l’esecuzione del tiro a raffica, che ne modifichi il calibro e che ne alteri gli elementi identificativi di cui all’articolo 11 della presente legge. Ai trasgressori si applicano le stesse sanzioni previste al comma 1 del presente articolo».