Un bastone nel bagagliaio? Condannato!

Con sentenza n. 188 del 3 gennaio 2024 (udienza del 25 ottobre 2023), la I sezione penale della Cassazione è tornata a occuparsi della questione del porto degli strumenti atti a offendere.

Nello specifico, il tribunale di primo grado aveva condannato l’imputato alla pena di 9 mesi d’arresto e 1.500 euro di ammenda per il reato previsto dall’articolo 4 della legge 110/75 perché “senza giustificato motivo, portava all’interno dell’autovettura che stava guidando un bastone in legno di 81 cm di lunghezza e 4 cm di diametro con impugnatura realizzata in modo artigianale”. In appello la pena è stata ridotta a 6 mesi d’arresto e 1.000 euro di multa, ma nella sostanza la sentenza è stata confermata.

Il difensore ha proposto ricorso in Cassazione, argomentando tra le altre cose che “l’imputato è stato condannato nonostante che il bastone che è stato rinvenuto nella autovettura in sua disponibilità non fosse chiaramente utilizzabile per circostanze di tempo e luogo per l’offesa alla persona; le caratteristiche dell’oggetto su cui si è soffermata l’attenzione della sentenza di appello, ed in particolare le dimensioni e l’impugnatura modificata, non possono surrogare le circostanze di tempo e luogo chieste dalla norma. Rileva anche a tal fine che il controllo fosse avvenuto in pieno giorno, che il bene si trovasse nel bagagliaio, e non nella immediata disponibilità del guidatore, e che l’autovettura fosse di proprietà della cognata dell’imputato. Vi erano, pertanto, elementi per ritenere che il bene non fosse destinato all’offesa alla persona”.

La Cassazione ha ritenuto comunque la motivazione del ricorso infondata, argomentando che “Occorre ribadire che all’interno dell’art. 4 I. n. 110 del 1975 è sanzionato il porto fuori della propria abitazione di tre diverse categorie di oggetti: 1) gli oggetti indicati nel primo comma, che non possono essere portati fuori della propria abitazione in ogni caso, salvo specifica autorizzazione del Questore (“armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione”); 2) gli oggetti indicati nel secondo comma, primo periodo, che non possono essere portati fuori della propria abitazione senza giustificato motivo (“bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche”, cui sono stati aggiunti, più di recente, strumenti softair e puntatori laser); 3) gli oggetti indicati nel secondo comma, secondo periodo, che non possono essere portati fuori della propria abitazione senza giustificato motivo, e purché ricorrano circostanze di tempo e di luogo, che li rendono chiaramente utilizzabili per l’offesa alla persona (“qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio”).

La terza categoria è residuale, perché l’inclusione di un oggetto nell’elenco del primo comma o del secondo comma, primo periodo, esclude la necessità di dover valutare le circostanze di tempo e di luogo che rendono l’oggetto chiaramente utilizzabile per l’offesa alla persona. La giurisprudenza di legittimità ritiene che un bastone in legno debba essere considerato una “mazza”, ed in quanto tale è incluso nella categoria sub 2); il porto fuori della abitazione senza giustificato motivo ne è, pertanto, vietato anche se non ricorrono circostanze di tempo e di luogo che lo rendono chiaramente utilizzabile per l’offesa alla persona (Sez. 7, Ordinanza n. 34774 del 15/01/2015, Cimpoesu, Rv. 26477; Sez. 1, n. 32269 del 03/07/2003, dep. 31/07/2003, P.G. in proc. Porcu, Rv. 225116). Il termine “mazze” del secondo comma dell’art. 4 è, infatti, diverso, e più ampio, rispetto all’espressione “mazze ferrate” di cui al primo comma della stessa norma, e si riferisce anche ai bastoni in legno”.