Tar Lombardia rifiuta il porto di pistola con la “balla” del Pos

Sta facendo notizia in queste ore la decisione assunta dal Tar della Lombardia, che ha rifiutato il rinnovo del porto di pistola per difesa personale a un imprenditore lodigiano, che aveva motivato la propria richiesta con la necessità di tutelare gli incassi in contanti che andava a ritirare dai propri esercizi commerciali, per versarli i banca. I giudici hanno confermato il diniego opposto dalla prefettura, argomentando che il cittadino possa “evitare lo spostamento di denaro contante servendosi dei più moderni mezzi di pagamento informatizzato”. In altre parole, gli si suggerisce di utilizzare di più il Pos per pagamenti tramite carta di credito o bancomat.

Già molte testate affermano che sia stato stabilito un “importante precedente”, ignorando invece che prefetture e tribunali amministrativi ormai da anni utilizzano questo ritornello del Pos per negare il rilascio o il rinnovo di un porto d’armi. Peccato che si fondi su una vera e propria mistificazione della realtà: quella, cioè, secondo la quale sarebbe il negoziante a poter stabilire autoritativamente quale metodo di pagamento debba utilizzare la clientela. Come è noto, adesso anche per i bar è stato introdotto l’obbligo di accettare pagamenti con carta di credito o bancomat, quindi di dotarsi del Pos e il negoziante potrà anche “consigliare” l’uso del Pos, ma se il cliente desidera pagare in contanti, non è possibile legalmente opporre un rifiuto. C’è anche uno specifico articolo del codice penale, il 693, che punisce chi rifiuti di accettare monete aventi corso legale nello Stato.

Quindi non si capisce come possa fare l’imprenditore a limitare “da solo” l’uso del contante e, soprattutto, non si capisce in quale pianeta vivano i giudici amministrativi. Sta di fatto che, ancora una volta, si utilizzano motivazioni pretestuose per conseguire un obiettivo di tipo politico, cioè limitare il rilascio dei porti d’arma per difesa personale, lasciando al cittadino l’onere di farsi carico di eventuali soluzioni alternative (e di contenziosi con la propria clientela), che tuttavia non sono di certo quelle sbrigativamente suggerite dai giudici.